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Una interessante novità contenuta nel decreto legge "Cantieri" appena approvato dal Governo
di Marilisa Bombi
Sarà veramente la volta buona perché ci si costringa a
leggere la Costituzione per scoprire che la sussidiarietà verticale è un
principio al quale gli enti locali, Comune in primis, si devono attenere?
La novità viene dall’articolo 24 del decreto legge “Cantieri”
licenziato dal Governo lo scorso 12 settembre 2014, n. 133, ed inviato alle
camere per la prescritta conversione. Tradotto dal burocratichese, l’articolo
in questione, dal titolo esaustivo: “Misure di agevolazione della
partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del
territorio”. si ispira ad esperienze già presenti in altri
ordinamenti (ad esempio Stati Uniti d'America), ove l'ente locale provvede ad
assicurare alcuni servizi non delegabili (come il servizio di anagrafe), mentre
i cittadini possono provvedere alla cura di altri servizi quali la manutenzione
delle strade, la pulizia delle stesse eccetera, in cambio di un minore gravame
fiscale sugli stessi soggetti, realizzando in tal modo un risparmio per i
cittadini stessi e una correlativa minore spesa pubblica. Si tratta, in
sostanza, di una esplicitazione pratica del principio di sussidiarietà
orizzontale, che non vuole ribaltare la dinamica delle competenze ma rafforzare
le sinergie (spiega l’illustrazione al disegno di legge) e, se del caso,
rimediare ad inadempienze contingenti prevenendo contenziosi quali quelli di
cui ha recentemente parlato anche la stampa. In particolare, la disposizione in
esame prevede che i comuni possano definire, in relazione ad un determinato
ambito del proprio territorio, criteri e condizioni per la realizzazione da
parte di cittadini, singoli o associati, di interventi di valorizzazione del
territorio urbano od extraurbano. A tal fine, l'ente locale può deliberare la
concessione di una riduzione ovvero di un'esenzione di tributi locali inerenti
alle attività poste in essere dai predetti soggetti. L'esenzione in ogni caso è
concessa per un periodo di tempo limitato, per specifici tributi e per attività
individuate dai comuni.
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