lunedì 22 settembre 2014

Che bello, facciamo anche a Gorizia... Meno tasse se lavoro per il Comune!

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Una interessante novità contenuta nel decreto legge "Cantieri" appena approvato dal Governo

di Marilisa Bombi



Sarà veramente la volta buona perché ci si costringa a leggere la Costituzione per scoprire che la sussidiarietà verticale è un principio al quale gli enti locali, Comune in primis, si devono attenere?

La novità viene dall’articolo 24 del decreto legge “Cantieri” licenziato dal Governo lo scorso 12 settembre 2014, n. 133, ed inviato alle camere per la prescritta conversione. Tradotto dal burocratichese, l’articolo in questione, dal titolo esaustivo: “Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio”. si ispira ad esperienze già presenti in altri ordinamenti (ad esempio Stati Uniti d'America), ove l'ente locale provvede ad assicurare alcuni servizi non delegabili (come il servizio di anagrafe), mentre i cittadini possono provvedere alla cura di altri servizi quali la manutenzione delle strade, la pulizia delle stesse eccetera, in cambio di un minore gravame fiscale sugli stessi soggetti, realizzando in tal modo un risparmio per i cittadini stessi e una correlativa minore spesa pubblica. Si tratta, in sostanza, di una esplicitazione pratica del principio di sussidiarietà orizzontale, che non vuole ribaltare la dinamica delle competenze ma rafforzare le sinergie (spiega l’illustrazione al disegno di legge) e, se del caso, rimediare ad inadempienze contingenti prevenendo contenziosi quali quelli di cui ha recentemente parlato anche la stampa. In particolare, la disposizione in esame prevede che i comuni possano definire, in relazione ad un determinato ambito del proprio territorio, criteri e condizioni per la realizzazione da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano. A tal fine, l'ente locale può deliberare la concessione di una riduzione ovvero di un'esenzione di tributi locali inerenti alle attività poste in essere dai predetti soggetti. L'esenzione in ogni caso è concessa per un periodo di tempo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni.

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