venerdì 6 ottobre 2023

Il Tribunale civile di Udine chiamato a decidere sull’illegittimità costituzionale della norma elettorale del FVG che non prevede il diritto e la libertà ad esprimere la doppia preferenza di genere.

 

Presentato oggi in conferenza stampa il ricorso di cittadini e associazioni nazionali e locali. Prima udienza il 27 novembre prossimo.

di Lodovica Gaia Stasi


E’ un paradosso che una Regione a Statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia nella propria legge elettorale non preveda la doppia preferenza di genere: è una sorta di specialità in negativo, visto che solo altre due Regioni italiane – Sicilia e Valle d’Aosta, entrambe a statuto speciale - vantano lo stesso primato, mentre tutte le Regioni a Statuto ordinario hanno adattato il proprio ordinamento.

Il Friuli Venezia Giulia, oltretutto, ha uno speciale bisogno di riequilibrare, nell’ambito delle cariche elettive regionali, la presenza femminile che si colloca non solo sotto la media delle assemblee elettive della Repubblica ma persino sotto la media delle regioni italiane.

Si è discusso di questa situazione nel corso della conferenza stampa, svoltasi oggi a Udine, indetta per illustrare il ricorso presentato al Tribunale civile del capoluogo friulano per l’accertamento della illegittimità della legge elettorale regionale per la parte in cui non è contemplatala la facoltà di esprimere due preferenze a favore di candidati di genere diverso. La prima udienza è attesa il 27 novembre prossimo.

L’iniziativa, come ha spiegato Annunziata Puglia, ex magistrata e rappresentante di Rete per la Parità, è stata avviata da 9 cittadini e sette associazioni con lo scopo di fare ciò che la politica non ha voluto fare e che costituisce una violazione dei diritti dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, e non solo delle donne; e determina anche una discriminazione grave rispetto a tutto il corpo elettorale italiano ( a parte quello siciliano e quello valdostano). Appare

Andreina Baruffini Gardini, avvocata, esponente di Se non ora quando?, ha spiegato che i ricorrenti hanno scelto di evitare il ricorso in via amministrativa che avrebbe comportato l’impugnazione dei risultati delle ultime elezioni regionali. Si è preferito rivolgersi al tribunale ordinario, che più agevolmente potrà pronunciarsi e valutare se l’art.25 della legge elettorale del Friuli Venezia Giulia costituisca una censura alla libertà dell’elettore nella scelta di due candidati di sesso diverso. Il tribunale potrà  rimettere la questione alla Corte Costituzionale o decidere direttamente sulla questione: e cioè, la legge elettorale del Friuli Venezia Giulia è in netta contraddizione con l’articolo 3 e 51 della Costituzione e con lo Statuto speciale del FVG (ricordiamo che è una legge costituzionale) in cui è sancito, all’art.12, che è compito del legislatore regionale conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi, promuovendo condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali.

Ester Soramel, avvocata, esponente del Comitato Pari Rappresentanza 50e50, ha sottolineato che il ricorso è stato presentato da associazioni e cittadini di diverse posizioni politiche, a dimostrazione che i diritti civili sono universali. La doppia preferenza di genere non è lo strumento definitivo per eliminare la disparità di genere all’interno degli organismi elettivi ma uno degli strumenti di cui si dispone. Solo dopo l’applicazione uniforme della doppia preferenza su tutto il territorio nazionale sarà possibile verificare se sia veramente efficace rispetto i suoi obiettivi e quali correttivi eventualmente vadano apportati.

Relativamente all’obiezione che per introdurre la doppia parità di genere sia necessario riscrivere interamente la legge elettorale, Soramel ha precisato che basta modificare l’art. 25, introducendo la possibilità della doppia preferenza di genere, in maniera del tutto indipendente da una futura riforma della legge elettorale, e garantendo all’elettorato della nostra Regione un diritto fondamentale che attiene alla sfera delle libertà, visto che il cittadino ha la possibilità di esercitarlo o meno con il proprio voto.

Roberta Nunin, Presidente della Commissione delle Pari opportunità di Udine, ha evidenziato quanta risonanza avrà la decisione del Tribunale di Udine, ed eventualmente quella della Corte Costituzionale, avrà a livello nazionale e anche europeo. 

Il ricorso è stato presentato grazie all’impegno profuso dal gruppo di lavoro cui hanno partecipato la prof.ssa Marilisa D’Amico, Prorettrice dell’Università degli Studi di Milano, l’ avv. Massimo Clara del Foro di Milano, unitamente alla prof.ssa Benedetta Liberali e al dott. Stefano Bissato, entrambi dell’Università degli Studi  di Milano e all’avvocata Andreina Baruffini Gardini del Foro di Udine.

Le Associazioni firmatarie sono DonneinQuota, Rete per la Parità, Comitato Pari Rappresentanza 50e50, SeNonOraQuando? Udine odv, Zerosutre APS,Vita Activa Nuova APS, Le Donne Resistenti.

mercoledì 4 ottobre 2023

Doppia preferenza di genere, assente in FVG. A Udine un ricorso al Tribunale civile: è illegittima la legge elettorale del FVG?

 


Il 4 agosto 2023  è stato presentato un ricorso al Tribunale civile di Udine per laccertamento dell'illegittimità della legge elettorale regionale per la parte in cui non è contemplata la facoltà di esprimere due preferenze a favore di candidati di genere diverso e cioè la doppia preferenza di genere.

Ne dà notizia un comunicato stampa firmato dalle Associazioni DonneinQuota, Rete per la Parità, Comitato Pari Rappresentanza 50e50, SeNonOraQuando?, Udine odv, Zerosutre APS, Vita Activa Nuova APS e Le Donne Resistenti.
Il ricorso è stato sottoscritto da nove elettori ed elettrici residenti nel territorio di Udine e dalle sette associazioni impegnate nella promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e nellaccesso alle cariche elettive ed è supportato da una più ampia base di cittadini ed associazioni che per diversi motivi non hanno potuto sottoscriverlo. Il  ricorso rappresenta il seguito della mobilitazione che nello scorso autunno era stata attuata in Friuli - Venezia Giulia da 27 associazioni che, il 14 novembre 2022 avevano  chiesto al Presidente Massimiliano Fedriga  di attivarsi affinché la modifica della legge elettorale regionale venisse approvata in  tempo utile per le elezioni regionali del 2023, così da consentire anche  nel Friuli Venezia Giulia la possibilità di esprimere la preferenza per due candidati di genere diverso anziché soltanto per uno.
Il Friuli-Venezia Giulia è, infatti, fra le ultime tre  Regioni (insieme alla Sicilia, e alla Val dAosta), che ancora non contemplano la doppia preferenza di genere nelle rispettive leggi elettorali regionali.

Lappello delle associazioni è rimasto del tutto inascoltato, così come inascoltata è rimasta anche la raccomandazione che il Ministro per gli  Affari Regionali e le Autonomie Calderoli aveva formulato in una lettera, inviata allo stesso Fedriga nella sua veste di Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella quale, con un riferimento esplicito alla doppia preferenza di genere, introdotta con l’articolo 4 della legge n.165 del 2004 - Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, evidenziava che risultano in alcuni casi, ancora vigenti le leggi elettorali che prevedono una sola preferenze di genere (…) e che siffatta eterogeneità nelle consultazioni elettorali regionali  può ledere leffettività del principio costituzionale di accesso alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, e lo sollecitava a promuovere opportune iniziative per una compiuta attuazione nella legislazione elettorale regionale della normativa statale di principio volta a garantire la parità di accesso alle cariche elettive.

Nonostante le sollecitazioni delle Associazioni e del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e il parere favorevole, per ben tre volte espresso dalla Commissione Pari Opportunità regionale, la maggioranza del Consiglio Regionale nel novembre 2022 bocciava nuovamente la proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Russo e Honsell per lintroduzione del meccanismo della doppia preferenza di genere.
La proposta di legge prevedeva una semplice modifica dellarticolo 25, commi 4 e 5, della legge regionale numero 17 del 2007 con lintroduzione della facoltà per lelettore di esprimere uno o due voti di preferenza a favore di candidati alla carica di Consiglieri regionali, con lindicazione, nel caso di doppia preferenza, di candidati di genere diverso.

Dopo la bocciatura  da parte della maggioranza, la terza nel corso della medesima legislatura  dopo che analoga bocciatura  era intervenuta nel corso della precedente legislatura, connotata da una maggioranza di diverso colore politico, le ultime elezioni regionali si sono svolte senza la doppia preferenza di genere.
Di conseguenza le associazioni che avevano sottoscritto la lettera appello indirizzata al presidente  Fedriga hanno ritenuto fosse un passo obbligato impugnare davanti al giudice ordinario la legge elettorale regionale per accertarne la illegittimità. A loro avviso la mancata previsione della doppia preferenza di genere nella elezione dei componenti il Consiglio regionale costituisce un’ingiustificata ed illegittima violazione di norme sia costituzionali (articolo 51 comma 1 della Costituzione) che ordinarie (articolo 4 della legge n.165 del 2004 come modificato dalla legge n. 20 del 2016)
Le associazioni firmatarie hanno sottolineato nel ricorso che la doppia preferenza di genere rappresenta l’ampliamento del diritto di voto, raddoppiando il numero di preferenze che possono essere espresse, oltre che uno strumento utile e necessario per favorire un riequilibrare della presenza delle donne nellambito del Consiglio Regionale dove, a fronte di un totale di 48 componenti, le Consigliere donne sono solo 9, cioè il 18 %.

Nel comunicato stampa si dà rilievo anche al fatto che liniziativa giudiziale "si è realizzata grazie alla generosa disponibilità offerta dalla Professoressa Marilisa DAmico, Prorettrice dellUniversità degli Studi di Milano e dallAvvocato Massimo Clara del Foro di Milano che, unitamente al loro staff (Prof.ssa Benedetta Liberali e Dottor Stefano Bissato entrambi dellUniversità degli Studi  di Milano), “pro bono”, e cioè gratuitamente , hanno curato la redazione del ricorso, fornendo anche il patrocinio professionale, unitamente allavvocata Andreina Baruffini Gardini del Foro di Udine.