mercoledì 4 ottobre 2023

Doppia preferenza di genere, assente in FVG. A Udine un ricorso al Tribunale civile: è illegittima la legge elettorale del FVG?

 


Il 4 agosto 2023  è stato presentato un ricorso al Tribunale civile di Udine per laccertamento dell'illegittimità della legge elettorale regionale per la parte in cui non è contemplata la facoltà di esprimere due preferenze a favore di candidati di genere diverso e cioè la doppia preferenza di genere.

Ne dà notizia un comunicato stampa firmato dalle Associazioni DonneinQuota, Rete per la Parità, Comitato Pari Rappresentanza 50e50, SeNonOraQuando?, Udine odv, Zerosutre APS, Vita Activa Nuova APS e Le Donne Resistenti.
Il ricorso è stato sottoscritto da nove elettori ed elettrici residenti nel territorio di Udine e dalle sette associazioni impegnate nella promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e nellaccesso alle cariche elettive ed è supportato da una più ampia base di cittadini ed associazioni che per diversi motivi non hanno potuto sottoscriverlo. Il  ricorso rappresenta il seguito della mobilitazione che nello scorso autunno era stata attuata in Friuli - Venezia Giulia da 27 associazioni che, il 14 novembre 2022 avevano  chiesto al Presidente Massimiliano Fedriga  di attivarsi affinché la modifica della legge elettorale regionale venisse approvata in  tempo utile per le elezioni regionali del 2023, così da consentire anche  nel Friuli Venezia Giulia la possibilità di esprimere la preferenza per due candidati di genere diverso anziché soltanto per uno.
Il Friuli-Venezia Giulia è, infatti, fra le ultime tre  Regioni (insieme alla Sicilia, e alla Val dAosta), che ancora non contemplano la doppia preferenza di genere nelle rispettive leggi elettorali regionali.

Lappello delle associazioni è rimasto del tutto inascoltato, così come inascoltata è rimasta anche la raccomandazione che il Ministro per gli  Affari Regionali e le Autonomie Calderoli aveva formulato in una lettera, inviata allo stesso Fedriga nella sua veste di Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella quale, con un riferimento esplicito alla doppia preferenza di genere, introdotta con l’articolo 4 della legge n.165 del 2004 - Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, evidenziava che risultano in alcuni casi, ancora vigenti le leggi elettorali che prevedono una sola preferenze di genere (…) e che siffatta eterogeneità nelle consultazioni elettorali regionali  può ledere leffettività del principio costituzionale di accesso alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, e lo sollecitava a promuovere opportune iniziative per una compiuta attuazione nella legislazione elettorale regionale della normativa statale di principio volta a garantire la parità di accesso alle cariche elettive.

Nonostante le sollecitazioni delle Associazioni e del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e il parere favorevole, per ben tre volte espresso dalla Commissione Pari Opportunità regionale, la maggioranza del Consiglio Regionale nel novembre 2022 bocciava nuovamente la proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Russo e Honsell per lintroduzione del meccanismo della doppia preferenza di genere.
La proposta di legge prevedeva una semplice modifica dellarticolo 25, commi 4 e 5, della legge regionale numero 17 del 2007 con lintroduzione della facoltà per lelettore di esprimere uno o due voti di preferenza a favore di candidati alla carica di Consiglieri regionali, con lindicazione, nel caso di doppia preferenza, di candidati di genere diverso.

Dopo la bocciatura  da parte della maggioranza, la terza nel corso della medesima legislatura  dopo che analoga bocciatura  era intervenuta nel corso della precedente legislatura, connotata da una maggioranza di diverso colore politico, le ultime elezioni regionali si sono svolte senza la doppia preferenza di genere.
Di conseguenza le associazioni che avevano sottoscritto la lettera appello indirizzata al presidente  Fedriga hanno ritenuto fosse un passo obbligato impugnare davanti al giudice ordinario la legge elettorale regionale per accertarne la illegittimità. A loro avviso la mancata previsione della doppia preferenza di genere nella elezione dei componenti il Consiglio regionale costituisce un’ingiustificata ed illegittima violazione di norme sia costituzionali (articolo 51 comma 1 della Costituzione) che ordinarie (articolo 4 della legge n.165 del 2004 come modificato dalla legge n. 20 del 2016)
Le associazioni firmatarie hanno sottolineato nel ricorso che la doppia preferenza di genere rappresenta l’ampliamento del diritto di voto, raddoppiando il numero di preferenze che possono essere espresse, oltre che uno strumento utile e necessario per favorire un riequilibrare della presenza delle donne nellambito del Consiglio Regionale dove, a fronte di un totale di 48 componenti, le Consigliere donne sono solo 9, cioè il 18 %.

Nel comunicato stampa si dà rilievo anche al fatto che liniziativa giudiziale "si è realizzata grazie alla generosa disponibilità offerta dalla Professoressa Marilisa DAmico, Prorettrice dellUniversità degli Studi di Milano e dallAvvocato Massimo Clara del Foro di Milano che, unitamente al loro staff (Prof.ssa Benedetta Liberali e Dottor Stefano Bissato entrambi dellUniversità degli Studi  di Milano), “pro bono”, e cioè gratuitamente , hanno curato la redazione del ricorso, fornendo anche il patrocinio professionale, unitamente allavvocata Andreina Baruffini Gardini del Foro di Udine.

Nessun commento: