Il 4 agosto 2023 è stato
presentato un ricorso al Tribunale civile di Udine per l’accertamento
dell'illegittimità della legge elettorale regionale per la parte in cui non è
contemplata la facoltà di esprimere due preferenze a favore di candidati di
genere diverso e cioè la doppia preferenza di genere.
Ne dà notizia un comunicato stampa firmato dalle Associazioni DonneinQuota, Rete per la Parità, Comitato Pari Rappresentanza 50e50, SeNonOraQuando?, Udine odv, Zerosutre APS, Vita Activa Nuova APS e Le Donne Resistenti.
Il ricorso è stato sottoscritto da nove elettori ed elettrici
residenti nel territorio di Udine e dalle sette associazioni impegnate nella
promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e nell’accesso
alle cariche elettive ed è supportato da una più ampia base di cittadini ed
associazioni che per diversi motivi non hanno potuto sottoscriverlo. Il ricorso rappresenta il
seguito della mobilitazione che nello scorso autunno era stata attuata in
Friuli - Venezia Giulia da 27 associazioni che, il 14 novembre 2022
avevano chiesto al Presidente
Massimiliano Fedriga di attivarsi
affinché la modifica della legge elettorale regionale venisse approvata in tempo utile per le elezioni regionali del
2023, così da consentire anche nel
Friuli Venezia Giulia la possibilità di esprimere la preferenza per due
candidati di genere diverso anziché soltanto per uno.
Il Friuli-Venezia Giulia è,
infatti, fra le ultime tre Regioni
(insieme alla Sicilia, e alla Val d’Aosta), che ancora non contemplano la doppia preferenza di genere
nelle rispettive leggi elettorali regionali.
L’appello delle associazioni è rimasto del tutto inascoltato, così
come inascoltata è rimasta anche la raccomandazione che il Ministro per
gli Affari Regionali e le Autonomie
Calderoli aveva formulato in una lettera, inviata allo stesso Fedriga nella sua
veste di Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
nella quale, con un riferimento esplicito alla doppia preferenza di genere,
introdotta con l’articolo 4 della legge n.165 del 2004 - Disposizioni di attuazione
dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, evidenziava che “risultano in alcuni casi, ancora vigenti le leggi elettorali che
prevedono una sola preferenze di genere (…) e che siffatta eterogeneità nelle
consultazioni elettorali regionali può
ledere l’effettività del principio costituzionale di accesso alle cariche
elettive in condizioni di uguaglianza“, e lo sollecitava a
promuovere “opportune iniziative per una
compiuta attuazione nella legislazione elettorale regionale della normativa
statale di principio volta a garantire la parità di accesso alle cariche
elettive“.
Nonostante le sollecitazioni
delle Associazioni e del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e il
parere favorevole, per ben tre volte espresso dalla Commissione Pari
Opportunità regionale, la maggioranza del Consiglio
Regionale nel novembre 2022 bocciava nuovamente la proposta di legge di
iniziativa dei consiglieri Russo e Honsell per l’introduzione del meccanismo
della doppia preferenza di genere.
La proposta di legge prevedeva una semplice modifica dell’articolo
25, commi 4 e 5, della legge regionale numero 17 del 2007 con l’introduzione
della facoltà per l’elettore di esprimere uno o due voti di
preferenza a favore di candidati alla carica di Consiglieri regionali, con l’indicazione,
nel caso di doppia preferenza, di candidati di genere diverso.
Dopo la bocciatura da parte
della maggioranza, la terza nel corso della medesima legislatura dopo che analoga
bocciatura era intervenuta nel corso della
precedente legislatura, connotata da una maggioranza di diverso colore politico, le ultime elezioni
regionali si sono svolte senza la doppia preferenza di genere.
Di conseguenza le associazioni che avevano
sottoscritto la lettera appello indirizzata al presidente Fedriga hanno ritenuto fosse un passo
obbligato impugnare davanti al giudice ordinario la legge elettorale regionale
per accertarne la illegittimità. A loro avviso la mancata previsione della
doppia preferenza di genere nella elezione dei componenti il Consiglio
regionale costituisce un’ingiustificata ed illegittima violazione di norme sia
costituzionali (articolo 51 comma 1 della Costituzione) che ordinarie (articolo
4 della legge n.165 del 2004 come modificato dalla legge n. 20 del 2016)
Le associazioni firmatarie hanno sottolineato nel ricorso che la doppia preferenza di genere rappresenta
l’ampliamento del diritto di voto, raddoppiando
il numero di preferenze che possono essere espresse, oltre che uno strumento
utile e necessario per favorire un riequilibrare della presenza delle donne
nell’ambito del Consiglio
Regionale dove, a fronte di un totale di 48 componenti, le Consigliere donne
sono solo 9, cioè il 18 %.
Nel comunicato stampa si dà rilievo anche al fatto che l’iniziativa giudiziale "si è realizzata grazie alla generosa
disponibilità offerta dalla Professoressa Marilisa D’Amico,
Prorettrice dell’Università degli Studi di Milano e dall’Avvocato
Massimo Clara del Foro di Milano che, unitamente al loro staff (Prof.ssa
Benedetta Liberali e Dottor Stefano Bissato entrambi dell’Università
degli Studi di Milano), “pro bono”, e cioè gratuitamente , hanno
curato la redazione del ricorso, fornendo anche il patrocinio professionale,
unitamente all’avvocata Andreina Baruffini Gardini del Foro di Udine.
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