In attesa di conoscere la decisione del TAR regionale prevista per fine mese, c'è tempo per decidere il da farsi per Natale, Santo Stefano ed il primo dell'anno.
di Marilisa Bombi
Per il vicepresidente della Regione, Sergio Bolzanello, la
scelta di imporre le chiusure in particolari ricorrenze era politica: dare un
segnale all’interno del libero mercato ed una corretta lettura delle dinamiche
commerciali. Sarà. Difficile non chiedersi, tuttavia, se la prova di forza
contro lo Stato, competente a legiferare in materia, non sia invece l’ennesima
manifestazione dell’arroganza che questa maggioranza ha dimostrato in tanti
casi, (a partire dal no al referendum sull'acqua). Fermo restando che, come si è più volte ribadito, la situazione sarebbe
stata di tutt’altro tenore se in occasione della recente modifica allo statuto
regionale, fosse stata inserita, così come ha richiesto il Trentino Alto Adige
di fare per il proprio, la competenza in materia di chiusure e orari degli
esercizi di vendita e di urbanistica commerciale.
Senza entrare nel merito, comunque, della scelta – perché a
questo proposito saranno gli elettori a decretarlo – risulta utile valutare le
conseguenze della sfida raccolta da cinque operatori commerciali appartenenti
al settore della cosiddetta GDO, (Grande distribuzione organizzata)
Come è stato scritto nei giorni scorsi, le sanzioni previste
per coloro i quali hanno violato la legge regionale, variano al variare delle
dimensioni del locale. In sostanza, più grande è il negozio, maggiore è l’importo
da pagare. Gli importi previsti dalla legge, infatti, vanno da 6.000 a 15.000
euro, per i negozi fino a 1500 mq, da
10.000 a 24.000 euro per quelli la cui superficie di vendita va da 1.500 metri
quadrati a 5.000; e va, infine da 15.000 a 36.000 euro per quelli che i 5000 mq
li superano.
La forbice del minimo e del massimo, deriva dal fatto che la
normativa in materia di sanzioni (nel Friuli Venezia Giulia, la legge 1/1984),
al ricevimento del verbale da parte del Comune, è ammessa la possibilità del
pagamento in misura ridotta (articolo 7 della legge). Il contenzioso, in
pratica, viene chiuso se il trasgressore paga un terzo dell’importo massimo o
il doppio del minimo se più favorevole.
Se, invece, viene presentato ricorso, sarà in questo caso al Giudice di
pace a decidere in merito; Anche se, in prima istanza, contro il verbale del
Comune potrà essere presentato ricorso direttamente a quest’ultimo che dovrà
decidere in merito stabilendo anche l’ammontare dell’importo della sanzione.
Su questo fronte, come è stato scritto, comunque, sarà
interessante conoscere la decisione del Tribunale amministrativo del Friuli
Venezia Giulia al quale si è rivolta un’impresa della grande distribuzione che
opera a Pradamano e che ha impugnato davanti al giudice la comunicazione del
Comune che informava circa gli obblighi della legge regionale in materia di
chiusure obbligatorie. La decisione dovrebbe essere nota già entro il mese di
novembre ed in anticipo pertanto, rispetto alle prossime chiusure obbligatorie
previste in occasione delle festività natalizie. Ciò in quanto, se per i
colossi commerciali può essere irrilevante una sanzione a tre zeri, va comunque
registrato il fatto che l’eventuale recidiva comporta la penalità accessoria
della sospensione dell’attività da 7 a 30 giorni.
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