giovedì 3 novembre 2016

Chiusure festive: prova di forza a Gorizia per cinque imprese.



In attesa di conoscere la decisione del TAR regionale prevista per fine mese, c'è tempo per decidere il da farsi per Natale, Santo Stefano ed il primo dell'anno.


di Marilisa Bombi

Per il vicepresidente della Regione, Sergio Bolzanello, la scelta di imporre le chiusure in particolari ricorrenze era politica: dare un segnale all’interno del libero mercato ed una corretta lettura delle dinamiche commerciali. Sarà. Difficile non chiedersi, tuttavia, se la prova di forza contro lo Stato, competente a legiferare in materia, non sia invece l’ennesima manifestazione dell’arroganza che questa maggioranza ha dimostrato in tanti casi, (a partire dal no al referendum sull'acqua). Fermo restando che, come si è più volte ribadito, la situazione sarebbe stata di tutt’altro tenore se in occasione della recente modifica allo statuto regionale, fosse stata inserita, così come ha richiesto il Trentino Alto Adige di fare per il proprio, la competenza in materia di chiusure e orari degli esercizi di vendita e di urbanistica commerciale.
Senza entrare nel merito, comunque, della scelta – perché a questo proposito saranno gli elettori a decretarlo – risulta utile valutare le conseguenze della sfida raccolta da cinque operatori commerciali appartenenti al settore della cosiddetta GDO, (Grande distribuzione organizzata)
Come è stato scritto nei giorni scorsi, le sanzioni previste per coloro i quali hanno violato la legge regionale, variano al variare delle dimensioni del locale. In sostanza, più grande è il negozio, maggiore è l’importo da pagare. Gli importi previsti dalla legge, infatti, vanno da 6.000 a 15.000 euro, per i negozi fino a 1500 mq,  da 10.000 a 24.000 euro per quelli la cui superficie di vendita va da 1.500 metri quadrati a 5.000; e va, infine da 15.000 a 36.000 euro per quelli che i 5000 mq li superano.
La forbice del minimo e del massimo, deriva dal fatto che la normativa in materia di sanzioni (nel Friuli Venezia Giulia, la legge 1/1984), al ricevimento del verbale da parte del Comune, è ammessa la possibilità del pagamento in misura ridotta (articolo 7 della legge). Il contenzioso, in pratica, viene chiuso se il trasgressore paga un terzo dell’importo massimo o il doppio del minimo se più favorevole.  Se, invece, viene presentato ricorso, sarà in questo caso al Giudice di pace a decidere in merito; Anche se, in prima istanza, contro il verbale del Comune potrà essere presentato ricorso direttamente a quest’ultimo che dovrà decidere in merito stabilendo anche l’ammontare dell’importo della sanzione.
Su questo fronte, come è stato scritto, comunque, sarà interessante conoscere la decisione del Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia al quale si è rivolta un’impresa della grande distribuzione che opera a Pradamano e che ha impugnato davanti al giudice la comunicazione del Comune che informava circa gli obblighi della legge regionale in materia di chiusure obbligatorie. La decisione dovrebbe essere nota già entro il mese di novembre ed in anticipo pertanto, rispetto alle prossime chiusure obbligatorie previste in occasione delle festività natalizie. Ciò in quanto, se per i colossi commerciali può essere irrilevante una sanzione a tre zeri, va comunque registrato il fatto che l’eventuale recidiva comporta la penalità accessoria della sospensione dell’attività da 7 a 30 giorni.

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