mercoledì 22 luglio 2015

4 ottobre: giorno del dono



Pubblicata in gazzetta del 21 luglio, la legge 14 luglio 2015 n. 110 grida vendetta: ma il Parlamento non ha di meglio da fare? 




di Marilisa Bombi

Insomma, sarà anche vero che l'egoismo è imperante e che termini come solidarietà, disponibilità ecc. sono voci di vocabolario e raramente sentimenti che animano donne e uomini, nel senso che è sufficiente uscire di casa mezz'ora per rendersi conto che gentilezza ed altruismo non esistono più salvo casi sporadici. Ma da lì ad impegnare il Parlamento per approvare, con legge, il giorno del dono, ce ne vuole.
L’idea è venuta a Carlo Azeglio Ciampi, economista, banchiere e politico italiano, Presidente emerito della Repubblica Italiana, essendo stato il decimo presidente della Repubblica dal 18 maggio 1999 al 15 maggio 2006. E se non fosse nato nello stesso anno dei miei genitori (1920) passati da parecchio a miglior vita mi sarebbe venuto naturale utilizzare qualche aggettivo non lusinghiero. Ma mi hanno insegnato ad avere rispetto per le persone anziane e, pertanto, non do libero sfogo a ciò che sarei tentata di dire e fare e mi limito a “passare” la notizia nuda e cruda.
Questo il testo della legge:
Art. 1
1. La Repubblica italiana riconosce  il  4  ottobre  di  ogni  anno  «Giorno del dono», al fine di offrire ai cittadini l'opportunita'  di  acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte  e  le attivita' donative possono recare  alla  crescita  della  societa'  italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione  nella quale i valori primari  della  liberta'  e  della  solidarieta'  affermati dalla Costituzione trovano un'espressione  altamente  degna  di essere riconosciuta e promossa.   
Art. 2
  1. In occasione del  «Giorno  del  dono»  di  cui  all'articolo  1,  possono essere organizzati, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza  pubblica,  cerimonie,  iniziative,  incontri,  momenti  comuni di  riflessione,  presentazioni,  in  modo  particolare  nelle  scuole di ogni ordine e grado, affinche' l'idea e la pratica del dono  siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere  e  affinche' la loro importanza riceva il  conforto  di  approfondimenti  culturali e di testimonianze riguardanti  le  esperienze  di  impegno  libero e gratuito che di fatto si realizzano nella societa' italiana.     2. Le amministrazioni interessate provvedono  agli  adempimenti  di  cui  alla  presente  legge  con  le  risorse  umane,  strumentali   e  finanziarie disponibili a legislazione vigente.   
Art. 3
  1. Il «Giorno del dono» di cui all'articolo  1  non  determina  gli  effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.     La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla  osservare come legge dello Stato.

A questo indirizzo è possibile leggere il testo della relazione di accompagnamento al disegno di legge che è stato sottoscritto anche dai seguenti parlamentari: Luigi Zanda (PD) , Renato Schifani (NCD) , Loredana De Petris (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà) , Karl Zeller (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) , Paola Taverna (M5S) , Mario Ferrara (GAL) , Lucio Romano (SCpI)
Alessandra Bencini (Misto, Italia Lavori in Corso) (aggiunge firma in data 23 maggio 2014).

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