domenica 29 maggio 2022

Gli altri quesiti del Referendum Giustizia del 12 giugno prossimo: 2, 3, 4 e 5. Seconda parte.

Un contributo minimo per la lettura dei quesiti referendari. Per ulteriori informazioni "politiche/filosofiche/etiche" sul senso e sulle conseguenze del voto referendario, interessante interrogare i candidati alle amministrative di Gorizia.

di Martina Luciani

Dopo aver cercato su queste pagine di illustrare il senso del  primo quesito referendario che chiede l’abrogazione di una delle leggi più sgradevoli per i politici italiani – il decreto Severino, scheda di colore rosso – parliamo degli altri temi oggetto di referendum.  A differenza del primo decisamente poco comprensibili, tranne forse quello sulla custodia cautelare, lontani da una immediata lettura e analisi ( ben più facile sarebbe stato rispondere su eutanasia e cannabis libera! ma non ci è stato concesso).
Tre di questi (quelli inerenti a consigli giudiziari, elezione del Csm e separazione delle funzioni) potrebbero essere annullati se prima della data delle elezioni venisse definitivamente approvata dal Parlamento la riforma Cartabia, che interviene sulle stesse questioni.

Il secondo quesito ( scheda di colore arancione)  è diretto a porre «limiti agli abusi della custodia cautelare».
La custodia cautelare è un istituto di grande impatto: si calcola che il 30% della popolazione carceraria non sta scontando una pena ma è detenuta in attesa di giudizio. La custodia cautelare in carcere attualmente può essere disposta solo in caso di “gravi indizi di colpevolezza” e può essere motivata dal pericolo che la persona indagata ripeta il reato di cui è accusato, dal pericolo di fuga o da quello che vengano alterate le prove a suo carico.  Se vincesse il sì al referendum non varrà più la motivazione del la possibile reiterazione del reato. L'obiettivo dei promotori è ridurre il rischio che vengano detenute persone che poi, al termine del processo o dei processi, risultino innocenti.
L’abrogazione produrrebbe effetti anche sulla custodia agli arresti domiciliari, quella in luogo di cura, sul divieto di espatrio, sull'obbligo di dimora in una località o al contrario sul divieto di dimorarvi, sull'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, sull'allontanamento dalla casa familiare,  sulla sospensione da un pubblico ufficio o servizio, sulla sospensione della potestà genitoriale, sul divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.



 Il terzo quesito (scheda di colore giallo) si propone la «separazione delle carriere dei magistrati».
 Attualmente, e con regole procedurali piuttosto complesse e restrittive, un magistrato può passare fino a 4 volte tra la funzione requirenti, cioè quelle relative alla pubblica accusa e alle indagini,  a quella giudicante. Se al referendum vincessero i no,  il neo-magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera, senza potersi misurare nella pratica effettiva della professione ( tanto più considerando che un pubblico ministero e un giudice svolgono funzioni distanti tra loro per le quali sono rischieste attitudini differenti). 
Per i promotori, l’attuale meccanismo produce effetti negativi  sull’indipendenza dei magistrati  a causa della “contiguità” determinata dal mutamento di funzioni e determina  conflitti di interesse che darebbero luogo vere e proprie persecuzioni contro cittadini innocenti.
Ma è utile considerare, per avere concretezza della situazione,  che dal 2006 - anno dell’entrata in vigore  della legge Castelli-Mastella, con cui è stato ridotto a quattro il numero massimo di passaggi - al 2021, il numero di passaggi dalla funzione giudicante alla funzione requirente ha coinvolto solo  2 magistrati su mille, quello inverso solo 3 su mille (su una media di magistrati in servizio di 8600 circa).  
Numeri che danno conto dello scarsissimo peso del quesito referendario, che personalmente mi infastidisce  tanto quanto l’attuale attenzione del Parlamento per la separazione delle funzioni.
Sul tema specifico - tanto riguardo la riforma della giustizia quasi conclusa, quanto riguardo il quesito referendario abrogativo, sia per la giurisdizione penale sia per quella civile - la preoccupazione è che la separazione delle carriere permetta poi di trasformare il ruolo stesso del magistrato requirente, attribuendogli  minore indipendenza e autonomia dal potere esecutivo: indipendenza e autonomia sanciti per l’intera magistratura dall’art.104 della Costituzione. ll ruolo del pubblico ministero, in quanto interprete dei valori della collettività e della dignità umana, non è tecnicamente accusatorio o, come intedono i promotori del referendum,  persecutorio,  ma sostanzialmente difensivo di una comunità democratica e pluralistica. “Il pubblico ministero è organo pubblico che agisce a tutela di interessi collettivi” ha scritto la Corte Costituzionale nella sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007. Basta considerare che «agisce esclusivamente nell'intento di garantire l'osservanza della legge», tanto che deve svolgere anche gli accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Insomma, se riteniamo che servano maggiori garanzie sull’operare dei magistrati inquirenti,  in sostanza principale problema delle indagini troppo spesso scarsamente attente ai diritti degli indagati, non è sicuramente con la separazione delle carriere che otterremo questo risultato.

 


Il quarto  quesito ( scheda di colore grigio)  intende favorire una «equa valutazione dei magistrati».
Le norme per cui si chiede l’abrogazione riguardano la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari relativamente alla formulazione di pareri finalizzati alla valutazione di professionalità dei magistrati .
E cioè, attraverso l’abrogazione, la vigilanza sulla condotta dei magistrati in servizio e la formulazione delle pagelle relative all’avanzamento in carriera dei magistrati non sarebbe più, come ora, riservata ai componenti togati, ma verrebbe estesa  ai membri laici – avvocati e professori universitari -  che la Costituzione stessa prevede facciano parte  dei due organismi. L’abrogazione delle norme sottoposte a referendum consentirebbe anche ai membri esterni di valutare l’operato dei magistrati, migliorando, secondo i promotori del referendum,  l’oggettività del giudizio sulla base del quale il CSM dovrà poi procedere alla valutazione di professionalità. Secondo i sostenitori del no, avvocati e accademici dovrebbero restare estranei a questo particolare meccanismo.


 Il quesito 5 (scheda di colore verde)è presentato come «riforma del CSM»
La disposizione  per cui si chiede l’abrogazione - art. 25 c. 3 l. 195/1958 – fa parte della disciplina del procedimento per l’elezione dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura e regola in particolare le modalità di presentazione delle candidature. La norma vigente richiede che l’aspirante candidato raccolga le adesioni di almeno 25 magistrati “presentatori”: abrogandola il singolo potrebbe presentare la sua candidatura senza bisogno dell’appoggio di altri magistrati, contando solo sulle proprie qualità professionali. Dopo le elezioni, all’interno dell’Istituzione , che è organo di governo autonomo della magistratura italiana ordinaria, non si  produrrebbero all’interno dell’istituzione le cosiddette “correnti” che influenzano le decisioni del CSM.

A chi volesse ulteriori approfondimenti consiglio il corposo dossier di Micromega e l'approfondimento di Giustizia Insieme.

 


sabato 28 maggio 2022

I Referendum giustizia di giugno, in concomitanza con le elezioni del nuovo sindaco. Tacciono i candidati sindaci in corsa a Gorizia. Prima parte.

 

L’esprimersi sui quesiti referendari ci direbbe molto sulla visione della funzione pubblica, sui principi e sull’etica con cui candidato sindaco e compagni di cordata si propongono di governare il Comune della nostra città.

di Martina Luciani

Il 12 giugno prossimo si vota oltre che per le amministrartive anche per il cosiddetto Referendum Giustizia: tra i più difficili da comprendere, per quanto sono tecnici i quesiti, complesse le motivazioni, stupefacente l’alleanza dei promotori ( Radicali con Matteo Salvini e Lega) e assai poco rassicuranti  alcune conseguenze pratiche della vittoria dei si.
Che la campagna elettorale a Gorizia abbia calato il silenzio su un tema così importante come quello della coincidenza con il voto amministrativo del voto referendario è emblematico: decidete voi di cosa.
 
I temi coinvolti nel referendum abrogativo, se oggetto di dichiarazioni   da parte dei candidati sindaci goriziani (indipendentemente dal fatto che sostengano il si o il no referendario) ci permetterebbero di comprendere la loro visione generale del diritto, dell’apparato della giustizia, della pubblica amministrazione: e di conseguenza ci fornirebbero elementi sulla provenienza politica e culturale, cioè su quella personalissima cassetta degli attrezzi con cui presumibilmente elaboreranno i contenuti e gestiranno il previsto e l’imprevedibile del mandato che gli elettori decidessero di riconoscere loro. Ad esempio cosa ne pensano dell’art.54 della Costituzione che impone ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempierle con disciplina ed onore e che sta sullo sfondo di un intero decreto del 2012, concepito dal legislatore quale presidio contro corruzione e malaffare pubblico,  del quale i promotori del referendum chiedono l’intera abrogazione.

Andiamo per ordine.
Uno dei 5 quesiti referendari riguarda l’abrogazione delle norme amministrative  relative all’incandidabilità a cariche parlamentari, al Parlamento europeo, ai consigli regionali, provinciali e comunali. Si tratta di previsioni contenute nel  Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che, insieme ad altri, era attuativo della legge 190/2012, nota come legge anticorruzione, più precisamente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il titolo del quesito è Abolizione del decreto Severino.
La legge 190 e i decreti attuativi, incluso dunque il 235 oggetto di referendum, seguivano le iniziative promosse già negli anni 90, da diversi organismi internazionali, dirette a sostenere nuovi approcci nelle politiche nazionali di contrasto alla corruzione: insomma, era più che consolidata la consapevolezza  su quanto siano devastanti  e pericolosi, anche sul piano economico e socio-politico, i fenomeni corruttivi delle pubbliche amministrazioni e i legami di queste con la criminalità e con gli interessi economici.

 

Il legislatore contro la corruzione del sistema pubblico.

Attraverso importanti convenzioni  internazionali, cui anche l’Italia partecipa, era stata proclamata ben prima del 2012  la necessità dell’approccio multidisciplinare alla corruzione, non bastando a contenerla e sradicarla il solo  diritto penale se a questo non si affianchino strategie preventive anticorruzione e antimafie, non si istituiscano meccanismi  per garantire l’efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione e quindi il controllo dei cittadini sui pubblici poteri, non si eliminino le circostanze utili a corrompere l’esercizio della funzione pubblica ( ad esempio e banalmente le situazioni di  oscurità, incertezza e lentezza nelle dinamiche tra utenti e potere amministrativo). 

In quegli anni , inoltre, sull’Italia gravava la vergognosa fama di Paese
corrotto e defilato rispetto gli standard della legalità europea, con conseguenze negative sulla credibilità delle istituzioni pubbliche, non solo dentro lo Stato ma anche nei confronti degli interlocutori internazionali, mentre si moltiplicavano le indagini penali riguardanti reati a matrice corruttiva nei piani alti delle pubbliche amministrazioni.  

Essenzialmente questo hanno disposto la legge 190 e i decreti attuativi: un sistema di prevenzione ( tra cui anche l’ Autorità nazionale anticorruzione) e un meccanismo per modificare mentalità e strategie che producono legami e infiltrazioni nella pubblica amministrazione oltre che per rendere meno pervasiva, tra i titolari di cariche elettive e di governo,  la scarsa cultura della legalità e l’ ancora più scarso senso dell’etica pubblica.  L’obiettivo è la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione e persegue gli evidenti scopi di impedire le infiltrazioni della criminalità stessa nel mondo dei poteri legislativo ed esecutivo e di garantire ai cittadini che coloro che rivestono cariche elettive, sia a livello centrale che ai diversi livelli locali, siano persone scevre da gravi pregiudizi penali e prive di legami con gli ambienti della criminalità. A me pare doveroso che si proponga ad un incarico elettivo abbia le idee ben chiare sugli scopi del Decreto Severino, sulla sua coerenza con la legge contro la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione e sul fatto che  anche le norme sull'incandidabilità sono una pratica attuazione dei principi dell'art.54 della Costituzione.

A cosa serve il decreto Severino.

Le norme del decreto legislativo 235 sottoposte a referendum abrogativo richiamano quale presupposto per escludere la candidabilità  una serie di condanne definitive , ad esempio per scambio elettorale politico mafioso o per altri delitti per i quali vi sia stata contestazione dell'aggravante di mafia, per peculato,    malversazione a danno dello Stato, concussione, le varie declinazioni della corruzione “pubblica”, abuso di potere eccetera.
Incandidabili anche coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere a una associazione di tipo mafioso. Nel caso di procedimento penale iniziato dopo l’elezione e la nomina, e in attesa della sentenza definitiva, è prevista la sospensione automatica dalla carica: la Corte Costituzionale, l’anno scorso ha dichiarato legittima questa norma considerando che “la disposizione censurata, con la previsione di determinati requisiti di onorabilità degli eletti, mira a garantire l’integrità del processo democratico nonché la trasparenza e la tutela dell’immagine dell’amministrazione”.
Sempre l’anno scorso , la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto che le misure del decreto 235 oggetto ora di referendum abrogativo non sono arbitrarie, sproporzionate o prive di garanzie procedurali  nel quadro della CEDU e che  lo scopo perseguito dalle limitazioni è legittimo in quanto garantiscono un corretto funzionamento della gestione della res publica, regolano l’accesso alla vita pubblica ai massimi livelli e preservano il libero processo decisionale degli organi elettivi.

I proponenti del referendum ritengono le norme del decreto Severino strumenti inefficaci quando non dannosi per i soggetti coinvolti. “Nella stragrande maggioranza  dei casi - si legge sul sito dei promotori del referendum (https://www.referendumgiustiziagiusta.it/abrogazione-del-testo-unico-in-materia-di-incandidabilita-e-di-divieto-di-ricoprire-cariche-elettive-e-di-governo/)  in cui la legge è stata applicata contro sindaci e amministratori locali, il pubblico ufficiale è stato sospeso, costretto alle dimissioni, o comunque danneggiato, e poi è stato assolto perché risultato innocente. La legge Severino ha esposto amministratori della cosa pubblica a indebite intrusioni nella vita privata. Che cosa succede se vince il SI? Con il sì viene abrogato il decreto e si cancella così l’automatismo: si restituisce ai giudici la facoltà di decidere, di volta in volta, se, in caso di condanna, occorra applicare o meno anche l’interdizione dai pubblici uffici.” ( dal sito https://www.referendumgiustiziagiusta.it/abrogazione-del-testo-unico-in-materia-di-incandidabilita-e-di-divieto-di-ricoprire-cariche-elettive-e-di-governo/).
Per contro, l’ex presidente di Anac e procuratore della Repubblica di Perugia Raffaele Cantone ha recentemente sostenuto sulle pagine di La Repubblica:  “È passata l'idea che il decreto Severino mandi a casa solo i sindaci condannati in primo grado per abuso d'ufficio, magari poi assolti in Appello. E quindi il referendum è stato pubblicizzato come lo strumento per evitare danni agli amministratori condannati per fatti di lieve entità. Invece, se il decreto viene cancellato, ci saranno conseguenze gravissime per chi ha subito condanne come quelle di mafia". Ancora: "Rivedremmo soggetti condannati per mafia e per corruzione che potranno svolgere funzioni pubbliche, come il presidente di una Regione. Una decadenza da senatore come quella di Silvio Berlusconi non sarà più possibile. Non solo. C'è di più: “Tutti i condannati definitivi per i quali non è stata prevista anche l'interdizione dai pubblici uffici potranno candidarsi ed essere eletti, anche per reati gravi, come l'evasione fiscale".
(https://www.repubblica.it/politica/2022/02/17/news/raffaele_cantone_legge_severino_referendum_giustizia-338038959/)

martedì 24 maggio 2022

Riusciremo ad avere una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'epidemia Covid-19?

Oggi a Montecitorio la conferenza stampa per la presentazione del disegno di legge del gruppo parlamentare Alternativa.




di Martina Luciani

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione delle misure adottate in occasione dell’epidemia di COVID-19": questo è il titolo del disegno di legge presentato dal deputato di Alternativa Francesco Sapia nella conferenza stampa svoltasi oggi a Montecitorio.

A cominciare dall’ on. Sapia e poi attraverso i contributi dell’ on. Pino Cabras ( Alternativa) e di alcuni ospiti, tra cui il professor Giovanni Frajese e l’avv. Francesco Toscano, è stato illustrato le scopo della Commissione bicamerale proposta.
Commissione pienamente giustificata oggi dalla possibilità di attingere a dati scientifici che, a parte la ritrosia delle fonti italiane, in tutto il mondo autorevolmente evidenziano una situazione preoccupante sull’efficacia dei vaccini anti Covid_19, introdotti con limitatissime sperimentazioni e insufficiente ricerca su rischi gravissimi a lungo termine, come la genotossicità, la cancerogenicità e le nuove forme di immunodeficienze a carico della popolazione vaccinata.

Nello specifico, la Commissione proposta da Alternativa si propone di analizzare la campagna vaccinale italiana, ricercare le cause e le responsabilità, ai vari livelli e anche con profili penali, degli errori relativi alla vaccinazione anti Covid, far luce sulle reazioni avverse e sul rapporto rischi/benefici dei vaccini, verificare se ci siano stati condizionamenti nella gestione dell’emergenza sanitaria, introduzione di interessi privati, infiltrazioni malavitose, corruzione nei ranghi pubblici.

Gli scopi della Commissione si innestano non solo su un’esigenza di trasparenza e verità, sul superamento di classificazioni manichee e discriminatorie tra cittadini, sul disvelamento delle reali intenzioni di numerosi provvedimenti governativi, privi di fondamento scientifico ma anche sull’urgenza di riaprire il dibattito politico, nelle sedi istituzionali spento dall’autoritarismo del governo che è riuscito a zittire le aule parlamentari e comprimerle nel ruolo di meri certificatori del proprio operato.

Il lavoro della Commissione esprimerà importanti effetti anche sul piano sociale e culturale: non solo due anni di gestione pandemica e di forzature autoritarie hanno messo in crisi la democrazia italiana, ma hanno anche impoverito le capacità di autonomia e critica dell’opinione pubblica e imposto un clima di decadenza culturale ai cittadini, spaventandoli, minacciandoli e martellandoli con una propaganda senza precedenti , ostacolandoli in ogni modo nella comprensione della complessità della realtà.