sabato 28 maggio 2022

I Referendum giustizia di giugno, in concomitanza con le elezioni del nuovo sindaco. Tacciono i candidati sindaci in corsa a Gorizia. Prima parte.

 

L’esprimersi sui quesiti referendari ci direbbe molto sulla visione della funzione pubblica, sui principi e sull’etica con cui candidato sindaco e compagni di cordata si propongono di governare il Comune della nostra città.

di Martina Luciani

Il 12 giugno prossimo si vota oltre che per le amministrartive anche per il cosiddetto Referendum Giustizia: tra i più difficili da comprendere, per quanto sono tecnici i quesiti, complesse le motivazioni, stupefacente l’alleanza dei promotori ( Radicali con Matteo Salvini e Lega) e assai poco rassicuranti  alcune conseguenze pratiche della vittoria dei si.
Che la campagna elettorale a Gorizia abbia calato il silenzio su un tema così importante come quello della coincidenza con il voto amministrativo del voto referendario è emblematico: decidete voi di cosa.
 
I temi coinvolti nel referendum abrogativo, se oggetto di dichiarazioni   da parte dei candidati sindaci goriziani (indipendentemente dal fatto che sostengano il si o il no referendario) ci permetterebbero di comprendere la loro visione generale del diritto, dell’apparato della giustizia, della pubblica amministrazione: e di conseguenza ci fornirebbero elementi sulla provenienza politica e culturale, cioè su quella personalissima cassetta degli attrezzi con cui presumibilmente elaboreranno i contenuti e gestiranno il previsto e l’imprevedibile del mandato che gli elettori decidessero di riconoscere loro. Ad esempio cosa ne pensano dell’art.54 della Costituzione che impone ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempierle con disciplina ed onore e che sta sullo sfondo di un intero decreto del 2012, concepito dal legislatore quale presidio contro corruzione e malaffare pubblico,  del quale i promotori del referendum chiedono l’intera abrogazione.

Andiamo per ordine.
Uno dei 5 quesiti referendari riguarda l’abrogazione delle norme amministrative  relative all’incandidabilità a cariche parlamentari, al Parlamento europeo, ai consigli regionali, provinciali e comunali. Si tratta di previsioni contenute nel  Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che, insieme ad altri, era attuativo della legge 190/2012, nota come legge anticorruzione, più precisamente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il titolo del quesito è Abolizione del decreto Severino.
La legge 190 e i decreti attuativi, incluso dunque il 235 oggetto di referendum, seguivano le iniziative promosse già negli anni 90, da diversi organismi internazionali, dirette a sostenere nuovi approcci nelle politiche nazionali di contrasto alla corruzione: insomma, era più che consolidata la consapevolezza  su quanto siano devastanti  e pericolosi, anche sul piano economico e socio-politico, i fenomeni corruttivi delle pubbliche amministrazioni e i legami di queste con la criminalità e con gli interessi economici.

 

Il legislatore contro la corruzione del sistema pubblico.

Attraverso importanti convenzioni  internazionali, cui anche l’Italia partecipa, era stata proclamata ben prima del 2012  la necessità dell’approccio multidisciplinare alla corruzione, non bastando a contenerla e sradicarla il solo  diritto penale se a questo non si affianchino strategie preventive anticorruzione e antimafie, non si istituiscano meccanismi  per garantire l’efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione e quindi il controllo dei cittadini sui pubblici poteri, non si eliminino le circostanze utili a corrompere l’esercizio della funzione pubblica ( ad esempio e banalmente le situazioni di  oscurità, incertezza e lentezza nelle dinamiche tra utenti e potere amministrativo). 

In quegli anni , inoltre, sull’Italia gravava la vergognosa fama di Paese
corrotto e defilato rispetto gli standard della legalità europea, con conseguenze negative sulla credibilità delle istituzioni pubbliche, non solo dentro lo Stato ma anche nei confronti degli interlocutori internazionali, mentre si moltiplicavano le indagini penali riguardanti reati a matrice corruttiva nei piani alti delle pubbliche amministrazioni.  

Essenzialmente questo hanno disposto la legge 190 e i decreti attuativi: un sistema di prevenzione ( tra cui anche l’ Autorità nazionale anticorruzione) e un meccanismo per modificare mentalità e strategie che producono legami e infiltrazioni nella pubblica amministrazione oltre che per rendere meno pervasiva, tra i titolari di cariche elettive e di governo,  la scarsa cultura della legalità e l’ ancora più scarso senso dell’etica pubblica.  L’obiettivo è la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione e persegue gli evidenti scopi di impedire le infiltrazioni della criminalità stessa nel mondo dei poteri legislativo ed esecutivo e di garantire ai cittadini che coloro che rivestono cariche elettive, sia a livello centrale che ai diversi livelli locali, siano persone scevre da gravi pregiudizi penali e prive di legami con gli ambienti della criminalità. A me pare doveroso che si proponga ad un incarico elettivo abbia le idee ben chiare sugli scopi del Decreto Severino, sulla sua coerenza con la legge contro la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione e sul fatto che  anche le norme sull'incandidabilità sono una pratica attuazione dei principi dell'art.54 della Costituzione.

A cosa serve il decreto Severino.

Le norme del decreto legislativo 235 sottoposte a referendum abrogativo richiamano quale presupposto per escludere la candidabilità  una serie di condanne definitive , ad esempio per scambio elettorale politico mafioso o per altri delitti per i quali vi sia stata contestazione dell'aggravante di mafia, per peculato,    malversazione a danno dello Stato, concussione, le varie declinazioni della corruzione “pubblica”, abuso di potere eccetera.
Incandidabili anche coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere a una associazione di tipo mafioso. Nel caso di procedimento penale iniziato dopo l’elezione e la nomina, e in attesa della sentenza definitiva, è prevista la sospensione automatica dalla carica: la Corte Costituzionale, l’anno scorso ha dichiarato legittima questa norma considerando che “la disposizione censurata, con la previsione di determinati requisiti di onorabilità degli eletti, mira a garantire l’integrità del processo democratico nonché la trasparenza e la tutela dell’immagine dell’amministrazione”.
Sempre l’anno scorso , la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto che le misure del decreto 235 oggetto ora di referendum abrogativo non sono arbitrarie, sproporzionate o prive di garanzie procedurali  nel quadro della CEDU e che  lo scopo perseguito dalle limitazioni è legittimo in quanto garantiscono un corretto funzionamento della gestione della res publica, regolano l’accesso alla vita pubblica ai massimi livelli e preservano il libero processo decisionale degli organi elettivi.

I proponenti del referendum ritengono le norme del decreto Severino strumenti inefficaci quando non dannosi per i soggetti coinvolti. “Nella stragrande maggioranza  dei casi - si legge sul sito dei promotori del referendum (https://www.referendumgiustiziagiusta.it/abrogazione-del-testo-unico-in-materia-di-incandidabilita-e-di-divieto-di-ricoprire-cariche-elettive-e-di-governo/)  in cui la legge è stata applicata contro sindaci e amministratori locali, il pubblico ufficiale è stato sospeso, costretto alle dimissioni, o comunque danneggiato, e poi è stato assolto perché risultato innocente. La legge Severino ha esposto amministratori della cosa pubblica a indebite intrusioni nella vita privata. Che cosa succede se vince il SI? Con il sì viene abrogato il decreto e si cancella così l’automatismo: si restituisce ai giudici la facoltà di decidere, di volta in volta, se, in caso di condanna, occorra applicare o meno anche l’interdizione dai pubblici uffici.” ( dal sito https://www.referendumgiustiziagiusta.it/abrogazione-del-testo-unico-in-materia-di-incandidabilita-e-di-divieto-di-ricoprire-cariche-elettive-e-di-governo/).
Per contro, l’ex presidente di Anac e procuratore della Repubblica di Perugia Raffaele Cantone ha recentemente sostenuto sulle pagine di La Repubblica:  “È passata l'idea che il decreto Severino mandi a casa solo i sindaci condannati in primo grado per abuso d'ufficio, magari poi assolti in Appello. E quindi il referendum è stato pubblicizzato come lo strumento per evitare danni agli amministratori condannati per fatti di lieve entità. Invece, se il decreto viene cancellato, ci saranno conseguenze gravissime per chi ha subito condanne come quelle di mafia". Ancora: "Rivedremmo soggetti condannati per mafia e per corruzione che potranno svolgere funzioni pubbliche, come il presidente di una Regione. Una decadenza da senatore come quella di Silvio Berlusconi non sarà più possibile. Non solo. C'è di più: “Tutti i condannati definitivi per i quali non è stata prevista anche l'interdizione dai pubblici uffici potranno candidarsi ed essere eletti, anche per reati gravi, come l'evasione fiscale".
(https://www.repubblica.it/politica/2022/02/17/news/raffaele_cantone_legge_severino_referendum_giustizia-338038959/)

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