martedì 18 gennaio 2022

La questione della legittimità costituzionale dell'obbligo di vaccino per il Covid-19 finirà nuovamente al Palazzo della Consulta?



Sta rimbalzando tra i diversi canali di informazione , seppur non con il dovuto risalto, l’ordinanza del 17 gennaio 2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, ovvero il massimo organo della giustizia amministrativa operante in Sicilia, in pratica l'equivalente del Consiglio di Stato, tanto per intenderci.


di Martina Luciani

Con tale ordinanza il Collegio, manifestando dubbi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni in materia di obbligo vaccinale, pone ai vertici tecnico amministrativi della Sanità italiana una serie di specifici quesiti, rivolti ad un collegio composto dal  segretario generale del Ministero della Sanità,  dal direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria dello stesso dicastero,  e dal presidente del Consiglio superiore di sanità.

A chi si chiedesse se incaricare un collegio con questo tipo di composizione equivalga a dare mandato a Dracula di governare un’associazione di volontari donatori di sangue, riservo una chiosa al termine. ***

Tralasciando il contesto in cui è stata emessa l’ordinanza,  che potete leggere qui, è interessante valutare la struttura logica e di merito del provvedimento.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa siciliano riprende la decisione dei colleghi del Consiglio di Stato  n. 7045/2021, che avevano ritenuto legittimo l'obbligo vaccinale contro il virus Sars-CoV-2 per il personale sanitario, escludendo  tra l’altro, che i vaccini non abbiano efficacia nell’evitare la malattia, del tutto o comunque nelle forme più gravi e ANCHE il contagio.
Tuttavia , riflettono i giudici siciliani, la stessa decisione n. 7045/2021 sottolinea che l’autorizzazione è condizionata all’acquisizione di più completi dati acquisiti successivamente all’autorizzazione stessa e che il rigore scientifico e l’attendibilità delle sperimentazioni che hanno preceduto l’autorizzazione devono trovare conferma mediante i cc.dd. «comprehensive data post-authorisation».

Quindi bisogna considerare  quanto di diverso e nuovo è accaduto: e cioè  “ la situazione sanitaria appare in costante divenire e già in parte diversa rispetto quella oggetto di valutazione della citata decisione della III sezione",  la "diffusione di nuove varianti quale la Omicron, rispetto alle quali i vaccini non sono ancora “aggiornati”, di guisa che sulla relativa ed attuale efficacia protettiva la comunità scientifica non pare aver raggiunto una conclusione unanime" , il profilarsi di "una reiterazione di somministrazioni in tempi ravvicinati (sei mesi o addirittura quattro), sulla cui opportunità non si ravvisa, parimenti, una posizione unanime". Quindi, affermano i giudici siciliani, "l’attuale obbligo vaccinale pone un (nuovo) problema di proporzionalità, dato che si profila una imposizione di ripetute somministrazioni nell’anno per periodi di tempo indeterminati.”

Il Consiglio  riprende i ragionamenti della Corte Costituzionale in materia di vaccinazioni obbligatorie, a partire dalla lettura dell’ art. 32 Cost. che postula il necessario contemperamento del diritto alla salute della singola persona (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto delle altre persone e con l'interesse della collettività.
La Corte ha già messo in fila i requisiti in presenza dei quali un obbligo vaccinale imposto con legge dello Stato è coerente con la Costituzione: 
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il trattamento  deve essere diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giustificando nel nome dell’interesse collettivo la compressione del diritto all’autodeterminazione dell’uomo connessa al diritto alla salute come diritto fondamentale, fermo restando che il sacrificio della salute del singolo non può essere subordinato alla tutela della salute degli altri;
_non deve produrre conseguenze sullo stato di salute dell’obbligato nei limiti degli eventi  “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”;
_nell'ipotesi di danno ulteriore,deve essere  prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, parallela  alla tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990), assicurando, a carico della collettività, e quindi dello Stato, il rimedio del danno patito.

Inoltre, le concrete forme di attuazione della legge impositiva di un trattamento sanitario o di esecuzione materiale del detto trattamento devono essere “accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in relazione alla sua natura. E fra queste va ricompresa la comunicazione alla persona che vi è assoggettata, o alle persone che sono tenute a prendere decisioni per essa e/o ad assisterla, di adeguate notizie circa i rischi di lesione, nonché delle particolari precauzioni, che, sempre allo stato delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili”.
La discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive (raccomandando qualcosa o stabilendo un obbligo e le relative sanzioni), deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017) e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante della Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002).

Il Consiglio fa riferimento anche al Consiglio d’Europa  ed alla Risoluzione 2361 (2021) ( nota per lo più soltanto per l’esortazione agli Stati - 7.3.2 - a garantire che nessuno venga discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non volersi vaccinare).
E di quella Risoluzione richiama, tra l’altro, le questioni  attinenti
_all’indipendenza e all’esser svincolati da pressioni politiche degli organismi di regolamentazione incaricati della valutazione e dell’autorizzazione dei vaccini contro Covid-19;
_al monitoraggio dei vaccini e della loro sicurezza dopo la prima fase della vaccinazione di popolazione generale, anche riguardo agli effetti a lungo termine;
_ai possibili fenomeni di insider trading dei dirigenti farmaceutici o aziende farmaceutiche che cercano di arricchirsi indebitamente a spese pubbliche;
_alla trasparenza  sulla sicurezza e sui possibili effetti collaterali del vaccino ma anche  sul contenuto dei contratti con i produttori di vaccini, ai fini del controllo parlamentare e dello scrutinio pubblico; 
_alla necessità  di sostenere il campo emergente della ricerca che studia le variazioni interindividuali nelle reazioni ai vaccini in base delle differenze nell’immunità naturale, nei microbiomi e nell’immunogenetica.
 

L'ordinanza arriva quindi al punto della legittimità costituzionale dell’obbligo alla vaccinazione: il Consiglio ne riconosce la sussistenza in capo al ricorrente, ma vuole verificare se esso soddisfi le condizioni dettate dalla Corte in tema di compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria dei cittadini in ambito vaccinale, ossia non nocività dell’inoculazione per il singolo paziente e beneficio per la salute pubblica.
Ritiene pertanto di dover accertare una serie di rilevanti dettagli della storia di questa pandemia e campagna vaccinale. Elenca:
_le modalità di valutazione di rischi e benefici operata, a livello generale, nel piano vaccinale e, a livello individuale, da parte del medico vaccinatore, anche sulla basa dell'anamnesi pre-vaccinale;
_ se vengano consigliati all’utenza test pre-vaccinali, anche di carattere genetico (considerato che il corredo genetico individuale può influire sulla risposta immunitaria indotta dalla somministrazione del vaccino);
_chiarimenti sugli studi ed evidenze scientifiche (anche eventualmente emerse nel corso della campagna vaccinale) sulla base dei quali venga disposta la vaccinazione a soggetti già contagiati dal virus; le modalità di raccolta del consenso informato;
_l’articolazione del sistema di monitoraggio, che dovrebbe consentire alle istituzioni sanitarie nazionali, in casi di pericolo per la salute pubblica a causa di effetti avversi, la sospensione dell'applicazione dell’obbligo vaccinale;
_chiarimenti sui dati relativi ai rischi ed eventi avversi raccolti nel corso dell’attuale campagna di somministrazione e sulla elaborazione statistica degli stessi (in particolare, quali criteri siano stati fissati, e ad opera di quali soggetti/istituzioni, per raccogliere i dati su efficacia dei vaccini ed eventi avversi; chiarimenti circa i criteri di raccolta ed elaborazione dei dati e la dimensione territoriale, se nazionale o sovranazionale;
_chi sono i soggetti ai quali confluiscano i dati e modalità di studio), e sui dati relativi alla efficacia dei vaccini in relazione alle nuove varianti del virus;
_l’ articolazione della sorveglianza post-vaccinale e sulle reazioni avverse ai vaccini, avuto riguardo alle due forme di sorveglianza attiva (con somministrazione di appositi questionari per valutare il risultato della vaccinazione) e passiva (segnalazioni spontanee, ossia effettuate autonomamente dal medico che sospetti reazioni avverse).

Il Consiglio stabilisce di conseguenza che si svolga una istruttoria, affidata ad un collegio composto dal Segretario generale del Ministero della Salute, dal Presidente del Consiglio superiore della sanità operante presso il Ministero della salute e dal Direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria. Questi dovranno, entro il prossimo 28 febbraio, presentare una dettagliata relazione sui quesiti posti dal massimo organo di giustizia amministrativa siciliana.
Al Collegio tecnico-amministrativo  in aggiunta vengono rivolte le seguenti domande:
_ai medici di base sono  state fornite direttive prescrivendo loro di contattare i propri assistiti ai quali, eventualmente, suggerire test pre-vaccinali?
_Sono i medici di base che comunicano tutti gli eventi avversi (letali e non) e patologie dai quali risultino colpiti i soggetti vaccinati?
_Entro quale range temporale di osservazione?
_Quali effetti avversi sono
oggetto di comunicazione, quelli rilevati discrezionalmente dal medico o una serie di eventi avversi espressamente elencati in direttive eventualmente trasmesse ai sanitari?  

Il Consiglio necessita di chiarimenti ulteriori:

_sul perdurante obbligo di sottoscrizione del consenso informato anche in situazione di obbligatorietà vaccinale;
_la trasmissione dei dati attualmente raccolti dall’amministrazione in ordine all’efficacia dei vaccini, con specifico riferimento al numero dei vaccinati che risultino essere stati egualmente contagiati dal virus (ceppo originario e/o varianti), sia il totale sia i numeri parziali di vaccinati con una due e tre dosi; i dati sul numero di ricovero e decessi dei vaccinati contagiati;
_i dati di cui sopra comparati con quelli dei non vaccinati. Con riserva di porre ulteriori domande nel corso dell’udienza del 16 marzo.

Conclusa la fase istruttoria, spetterà al medesimo Organo di giustizia valutare se l'obbligo vaccinale, in base al vigente quadro normativo, è conforme o meno alla Costituzione. E, in caso negativo, rimettere la questione al Giudice delle leggi.


***A proposito della composizione del Collegio incaricato dell'istruttoria dal
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, lungi dal sollevari dubbi sull’imparzialità del collegio stesso, vale la pena sottolineare i doveri dei funzionari pubblici, sanciti in Costituzione italiana, in specifiche leggi e, non ultimo, nel Codice di comportamento. Tra questi, spiccano indipendenza, trasparenza, imparzialità e fedeltà alla Repubblica. Dirigenti, funzionari e dipendenti sono inoltre direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione del diritto.
I titolari di incarichi politici,  sono usi aggirare serenamente gli speciali doveri previsti per la pubblica amministrazione, spesso senza nemmeno pagarne il prezzo, perlomeno sul piano della responsabilità politica.