Costruzione dell'elettrodotto Terna "Udine - Redipuglia": il procedimento autorizzatorio è viziato in radice dal parere illegittimo del Mibac. Sentenza di esemplare logica giuridica, che ci ricorda il ruolo dei principi costituzionali e le corrette funzioni degli organi dello Stato.
di Martina Luciani
La Sopraintendenza aveva a suo tempo richiesto l'interramento dell'elettrodotto, per l’impatto negativo dei mastododontici tralicci e dei cavi sul paesaggio fluviale (Cormor, Torre, Isonzo, Roggia di Udine e Roggia Mille acque) e rurale e per l'impatto negativo sull'assetto naturalistico e agricolo. Successivamente il Mibac diede invece parere favorevole vista "l’impossibilità di realizzare l’elettrodotto in cavo [sotterraneo] nelle zone sottoposte a tutela paesaggistica, come chiarito dalla società Terna s.p.a.”. Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso contro la sentenza favorevole a Terna del TAR, ha stabilito che l'intero procedimento che ha portato all'approvazione definitiva del progetto Terna è viziato in radice perchè il Mibac ha effettuato illegittimamente un bilanciamento di interessi che non gli compete e non ha esercitato la funzione di tutela di cui è per legge titolare.
Si legge nella sentenza del 23 luglio scorso :" Il Ministero invero, anziché occuparsi, come debito suo compito, di curare l’interesse paesaggistico (e di valutare, quindi, in termini non relativi ad altri interessi l’impatto paesaggistico dell’intervento), ha illegittimamente compiuto una non consentita attività di comparazione e di bilanciamento dell’interesse affidato alla sue cura (la tutela del paesaggio) con interessi pubblici di altra natura e spettanza (essenzialmente quelli sottesi alla realizzazione dell’elettrodotto e, dunque, al trasporto dell’energia elettrica). Non ad esso, ma ad altre Amministrazioni competeva esprimere, nel confronto dialettico proprio della conferenza di servizi, quelle valutazioni, indicandone le rispettive ragioni."
Ancora: " Nell’esercizio della funzione di tutela spettante al MIBAC, l’interesse che va preso in considerazione è solo quello circa la tutela paesaggistica, il quale non può essere aprioristicamente sacrificato dal MIBAC stesso, nella formulazione del suo parere, in considerazione di altri interessi pubblici la cui cura esula dalle sue attribuzioni."
Tutela paesaggistica - precisano i giudici del Consiglio di Stato - che ha specialissima dignità in quanto prevista dall'art.9 della Costituzione: "Se il giudizio sull’impatto paesaggistico è negativo, il MIBAC, per quella che è la sua parte, non può, compiendo un’inammissibile scelta di merito fondata sull’esigenza di dare priorità ad altri e non suoi interessi, esprimere un parere sviato, per quanto condizionato al rispetto di alcune prescrizioni."
L'intera sentenza merita attenta lettura, perchè riporta nella purezza della dimensione costituzionale e nel quadro del diritto vigente la visione deviata della semplificazione amministrativa e le tendenze ad eccessiva disinvoltura nel bilanciamento degli interessi pubblici.
Riferendosi ad esempio ai procedimenti semplificatori per opere di particolare significato in campo energetico, il Consiglio afferma che la concentrazione procedimentale realizzata dalla conferenza dei servizi è volta a dare speditezza al confronto richiesto dall’approvvigionamento energetico e nello stesso confronto dialettico delle amministrazioni interessate ha il suo valore aggiunto: ma si tratta di un effetto procedimentale e non di contenuti, perché non inverte il rapporto sostanziale tra interessi e non sottrae effettività a un principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale.
Nota finale: il ricorso al Consiglio di Stato, dopo il pronunciamento negativo del Tar, ha visto affiancati sette Comuni e privati cittadini, quest'ultimi riuniti in una battaglia sostenuta a spada tratta dal Comitato per la Vita del Friuli rurale e dal suo presidente Aldevis Tibaldi. Terna ha comunicato pochissimo tempo fa l'inizio dei lavori.
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