mercoledì 18 marzo 2015

Soppressione delle province: perchè tanta (immotivata) esultanza?



Perchè mai Serracchiani e Panontin esultano per l'ordinanza della Corte Costituzionale, interpretandola a favore della legge di riforma delle province? Equivocano in pieno: il respingimento è solo processuale ( mancanza di chiarezza del petitum e difetto di motivazione....), non sono nemmeno state sfiorate le questioni di merito.

Amletico dubbio: la presidente della Regione Debora Serracchiani si fida ciecamente dei suoi collaboratori che le forniscono le notizie o, invece, prima di fare dichiarazioni pubbliche approfondisce da sola la questione? Il dubbio è più che lecito, tenuto conto che non è la prima volta che la Presidente esprime dei pareri non supportati da una corretta interpretazione dei fatti.
Coloro i quali hanno aperto i quotidiani locali, stamani, hanno avuto modo di apprendere che ieri la Corte costituzione ha depositato l’ordinanza con la quale (per la precisione) è stata dichiarata “la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all’art. 4 della legge regionale n. 3/2012 concernente le centrali di committenza), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 8, terzo comma (rectius: 48, quarto comma), 113 (rectius: 114), 117, 118 e 119 Cost., ed agli artt. 4, comma 1-bis, 5 e 59, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con l’ordinanza in epigrafe.”

Esultano la Presidente e l’assessore Panontin: "La Corte costituzionale ha dunque confermato l'impianto della legge regionale che rimodula l'assetto e il funzionamento delle Amministrazioni provinciali nella nostra regione". E ancora: "Nel pieno rispetto della decisione del Tar di rinviare alla Corte la questione di legittima costituzionale, eravamo comunque convinti della qualità della nostra norma, che ha avviato una stagione di profonde riforme nel sistema delle Autonomie locali, all'insegna di una - sempre ricercata, ma forse poco attuata - maggior efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione in Friuli Venezia Giulia".

Chi scrive, per dovere professionale giornalmente legge ordinanze e sentenze, e del pronunciamento del Giudice delle leggi, ovvero la Corte costituzionale, aveva tratto ieri conclusioni ben diverse. Poiché, in questi casi, una interpretazione soggettiva sarebbe del tutto fuori luogo, visto che in Regione si è esaminta la questione in un'ottica diversa, ciò che va correttamente fatto è di riportare integralmente il passaggio significativo dell’ordinanza della Corte che, a dire il vero, è stringata ma esaustiva. E ciò per rispetto dei lettori che hanno comunque la possibilità di prendere visione del testo integrale del provvedimento, nel sito www.cortecostituzionale.it (ordinanza n. 39/2015).
Esaurite le premesse di rito, ovvero i motivi delle osservazioni delle parti in causa, l’ordinanza, nella parte sostanziale è la seguente:
“Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia – pur dando espressamente atto che la legge denunciata costituisce espressione della potestà normativa esclusiva, in materia di ordinamento degli enti locali, riconosciuta alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo Statuto di autonomia − ne censura poi genericamente, e in blocco, plurimi contenuti;
che, infatti, il rimettente contestualmente adombra che, per effetto delle disposizioni denunciate, risultino: violato il principio generale di autonomia degli enti locali territoriali; modificato surrettiziamente l’assetto istituzionale delle Province; vanificate le funzioni provinciali di indirizzo e coordinamento dell’attività dei Comuni (dato che da detti Comuni la Provincia trarrebbe ora la sua legittimazione); eluso il controllo democratico diretto delle popolazioni interessate sull’esercizio delle funzioni provinciali e sull’utilizzo dei tributi; non adeguatamente garantita la rappresentatività del nuovo organo denominato Assemblea dei sindaci; indebitamente limitato il diritto di elettorato attivo, di cui sono titolari tutti i cittadini; violato anche il principio di ragionevolezza, perché l’obiettivo del «taglio dei c.d. costi “della politica”», che si prefigge la normativa censurata, sarebbe stato più utilmente raggiungibile «rimodulando la rappresentanza e la stessa forma di governo provinciale»;
che una siffatta prospettazione impugnatoria − che coinvolge, in modo indifferenziato, plurime disposizioni di pur differente contenuto (talune, per di più, solo formalmente evocate) – per un verso, ostacola l’individuazione dell’effettivo oggetto delle questioni proposte (per la difficoltà di isolarle all’interno di un complessivo giudizio critico, che il Tribunale a quo mutua dal ricorrente e che attiene, piuttosto, al piano delle valutazioni di merito in ordine alle scelte operate dal legislatore regionale, cui addirittura si suggeriscono percorsi alternativi per la riforma delle Province); e, per altro verso, trascura di spiegare quale sia l’incidenza, in concreto, delle disposizioni censurate rispetto alla decisione da adottare nel giudizio a quo, agli effetti della tutela, del diritto di elettorato passivo, invocata, in astratto, dal ricorrente; che, pertanto, le questioni sollevate sono, nel loro complesso, manifestamente inammissibili per mancanza di chiarezza del petitum e per difetto di motivazione, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza.”
Tutto qua!

Precisazioni: Nessuna considerazione, pertanto, sui contenuti della legge regionale, ma una tirata di orecchie al Tar che non ha chiarito quali, a suo giudizio, sarebbero stati i motivi di contrasto della legge regionale con la Costituzione. La Corte, in sostanza, non è nemmeno entrata nel merito delle questioni ma si è limitata ad una decisione meramente processuale. Per saperne di più sulle tipologie di atti della Corte costituzionale: http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU%20219_Tipologia_decisioni.pdf

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