domenica 1 marzo 2015

Taglio l'erba e non pago le tasse



Interessante soluzione per i comuni dopo il decreto legge Cantieri dello scorso anno: partecipo, dunque, sono (cittadino). In Toscana una delle prime realtà.


di Marilisa Bombi


Mutuando la locuzione cogito ergo sum, che significa letteralmente «penso dunque sono», ovvero la formula con cui Cartesio espresse la certezza indubitabile che l'uomo ha di se stesso in quanto soggetto pensante, si può certamente affermare che, forse solo con l'art. 24, D.L. 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", ogni singolo può acquisire consapevolezza del significato di "sussidiarietà orrizontale".
Principio costituzionale rimasto, fino ad ora, argomento di studio di pochi eletti. Anche se, comunque, qualche precisazione a proposito del suddetto art. 24 (Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio) risulta comunque necessaria, per meglio comprenderne la portata.

La novità normativa. La norma si ispira ad esperienze già presenti in altri ordinamenti (ad esempio Stati Uniti d'America), ove l'ente locale provvede ad assicurare alcuni servizi non delegabili (come il servizio di anagrafe), mentre i cittadini possono provvedere alla cura di altri servizi quali la manutenzione delle strade, la pulizia delle stesse eccetera, in cambio di un minore gravame fiscale sugli stessi soggetti, realizzando in tal modo un risparmio per i cittadini stessi e una correlativa minore spesa pubblica. Si tratta, in sostanza, di una attuazione pratica del principio di sussidiarietà orizzontale, che non vuole ribaltare la dinamica delle competenze ma rafforzare le sinergie e, se del caso, rimediare ad inadempienze contingenti prevenendo invece contenziosi conseguenti a fatti di cui giornalmente se ne occupano i mass media. In sostanza, l'art. 24 prevede che i comuni possano definire, in relazione ad un determinato ambito del proprio territorio, criteri e condizioni per la realizzazione da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano. A tal fine, l'ente locale può deliberare la concessione di una riduzione ovvero di un'esenzione di tributi locali inerenti alle attività poste in essere dai predetti soggetti. L'esenzione in ogni caso, comunque, verrebbe concessa per un periodo di tempo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni.

La sussidiarietà. La sussidiarietà è un principio e criterio di ripartizione delle funzioni e delle competenze amministrative all'interno dell'ordinamento giuridico ed ha due modalità di espressione: verticale e orizzontale. Sorvolando sulla verticale che, comunque, si esplica nell'ambito di distribuzione di competenze amministrative tra diversi livelli di governo territoriali: Stato-regioni-autonomie locali ed esprime la modalità d'intervento -sussidiario- degli enti territoriali superiori rispetto a quelli minori, ossia gli organismi superiori intervengono solo se l'esercizio delle funzioni da parte dell'organismo inferiore sia inadeguato per il raggiungimento degli obiettivi; la sussidiarietà orizzontale si basa sul presupposto secondo cui alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono direttamente i privati cittadini (sia come singoli, sia come associati) e la pubblica amministrazione interviene soltanto in funzione sussidiaria, di programmazione, di coordinamento ed eventualmente di gestione.

Le origini. Le origini della sussidiarietà si rinvengono nella dottrina ecclesiastica che sosteneva l'importanza del ruolo dei privati e delle comunità minori all'interno della società, ai fini del mantenimento del giusto ordine (Enciclica per il Quadragesimo anno Rerum Novarum, 1931; Enciclica Mater et Magistra, 1961). La sussidiarietà orizzontale ha trovato, inizialmente, riconoscimento nell'art. 2, L. n. 265 del 1999, confluito poi nella L. n. 267 del 2000 e, infine, nell'art. 118, comma 4, Cost., secondo il quale Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base appunto del principio di sussidiarietà.

Dal dire al fare ...... non c'è di mezzo il mare. Il proverbio questa volta viene smentito dall'inziativa attuata da un comune in provincia di Lucca, come ci informa un quotidiano nazionale. E da noi? Ci sarà qualche provvido Sindaco in grado di realizzare iniziative in tal senso?

Nessun commento: