Presentazione progetto FAI "I luoghi del cuore" ottobre 2014 |
Denaro pubblico e trasparenza: nessun niet in futuro per il Curatorio della fondazione Coronini che gestisce non un patrimonio personale ma il patrimonio che il conte Guglielmo Coronini ha lasciato ai goriziani, come chiaramente risulta dall'articolo 22 dello statuto.
di Marilisa Bombi
Villa Louise otterrà un finanziamento dalla Regione. Anzi, a
dire il vero, un grosso finanziamento, perché pare che ammonti a 300 mila euro
per dieci anni. C’è da rendere grazie al suddetto ente per due ordini di
motivi: il primo, è evidente, perché restituirà alla città un bene immobile di
notevole valore storico ed architettonico prima che lo stesso sia
definitivamente “perito” consentendo pertanto alla “Fondazione” di alienarlo in
base alla previsione statutaria modificata per decisione del curatorio ed in
spregio alle precise volontà del conte Guglielmo Coronini. Il secondo, perché l’entrata
pubblica consentirà, con grande probabilità, di rendere prevalenti le entrate
pubbliche; con ciò comportando per la fondazione l’obbligo di rispettare le
previsioni previste dall’ordinamento.
Nel senso che la fondazione Coronini è una fondazione di diritto privato ma, in base al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (articolo 3, comma 26) l'«organismo di diritto pubblico» e' qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
Nel senso che la fondazione Coronini è una fondazione di diritto privato ma, in base al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (articolo 3, comma 26) l'«organismo di diritto pubblico» e' qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di
interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di
personalità giuridica;
- la cui attività
sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione
sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei
quali più della metà e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
o da altri organismi di diritto pubblico.
Ciò comporterà l’obbligo, tra gli altri, di rispettare la
recente normativa in materia di trasparenza sollecitata anche recentemente dal
Forum per Gorizia.
Per saperne di più a proposito delle fondazioni
Con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n.361 è stato emanato il Regolamento recante norme per la semplificazione
dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17
dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
In particolare, l’art. 7, Competenze delle regioni e delle
province autonome, dispone che:
1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che
operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui
finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, e'
determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito
presso la stessa regione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro
delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto,
le regioni applicano le norme del presente regolamento.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.
Dispositivo dell'art. 25 Codice Civile
L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza
sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione
degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute
nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli
amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a
norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume
[23 co. 4]; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario
straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello
statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione [23] non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in
esecuzione della deliberazione medesima [1445].
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la
loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono
esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi
amministratori [18, 22].
La Regione esercita il controllo e la vigilanza sulle
fondazioni. In base all’art. 46 della l.r. 39/1993, “Il controllo previsto
dall' articolo 25 del codice civile sull' amministrazione delle fondazioni
riconosciute persone giuridiche di diritto privato viene esercitato dalle
Direzioni regionali o dai Servizi autonomi competenti nella materia in cui le
fondazioni medesime operano.”
Il controllo amministrativo e contabile della Fondazione è
esercitato dai revisori che, allo stato attuale, sono:
- dott. Angelo Palumbo (presidente) nominato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
- dott. Alessandro Severini, nominato dalla Prefettura di
Gorizia
- geom. Giovanni Battista Panzera, nominato dalla Provincia
di Gorizia
- rag. Renata Grossi, nominata dalla Prefettura di Gorizia
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