lunedì 21 marzo 2016

Cambio casa finalmente! Tanto paga la Regione.



Mentre alla tv fanno man bassa di spettatori  i programmi di cerco/cambio/vendo casa, la Regione FVG consente che appartamenti, ville, chalet e cottage, costruiti per finalità turistiche siano di fatto utilizzate per fini residenziali, anche se la loro realizzazione è stata finanziata con fondi pubblici.


di Marilisa Bombi

La proposta iniziale l’aveva fatta Piero Tononi, consigliere regionale in quota PDL utilizzando il sistema dell’emendamento d’aula. Che è la possibilità di far cambiare una legge con una aggiunta o con una modifica del testo originario, non nel corso dei lavori della commissione consiliare chiamata ad esaminare il testo prima che lo stesso, definitivo, sia trasmesso al Consiglio per la sua approvazione, bensì quando il provvedimento è già all’attenzione dell’organo legislativo, cioè – come si suol dire - quando i giochi si sono già conclusi.
Un passaggio, quello degli emendamenti d’aula, che il più delle volte scorre nell’indifferenza totale e che, quindi, viene abilmente e furbescamente utilizzato per far passare disposizioni che, probabilmente, ad una attenta valutazione delle finalità e conseguenze, non troverebbe l’ampio consenso di cui ha invece bisogno per divenire legge.
Quando, poi, la legge in discussione è la legge annuale di manutenzione, il gioco si fa ancor più semplice. Perché tra le centinaia di modifiche proposte diventa decisamente facile perdere il bandolo della matassa. Soprattutto se non si è esperti della materia in discussione.
Sta di fatto che in occasione dell’approvazione della legge regionale di manutenzione per il 2010, ovvero la legge n. 17 del 21 ottobre, il consigliere Piero Tononi propone l’aggiunta di un comma all’articolo 85 della legge regionale 2/2002, la legge che disciplina le attività nel settore turistico. Il comma 1 bis che, a seguito dell’emendamento Tononi, viene aggiunto alla legge prevede che: “E' altresì ammesso, e non comporta modifica di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari o dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera a titolo di abitazione ordinaria.” Una disposizione questa che, ai più, potrebbe apparire insignificante ma che, invece, come si vedrà tra breve, comporta delle conseguenze non irrilevanti.
Ma non è tutto. Perchè va anche evidenziato il fatto che il comma in questione è stato solo due anni dopo, integralmente sostituito su emendamento del consigliere regionale Daniele Galasso, anch’esso Pdl, ovvero come il collega di partito che ha di fatto aperto la strada per quello che, alla fine, si presenta  come il notevole risultato di consentire di metter su casa per amici e parenti a spese di Stato e Regione. Con la "legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012", del 28 dicembre 2012,  n. 26, infatti, il nuovo comma 1 bis dell’articolo 85 della legge regionale 2/2002, a seguito dell'emendamento Galasso, diventa: “È, altresì, ammesso e non comporta modifica di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari e dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera, anche costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell'articolo 64, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalows, cottage, chalet.”
L’intento avrebbe anche potuto essere encomiabile, ovvero consentire al proprietario dell’albergo o all’affittuario, nel caso di affitto di azienda, di abitare all’interno della struttura senza che per questo scatti l’obbligo della modifica di destinazione da albergo a residenziale. Tuttavia, la particolare formulazione della legge, allo stato attuale, consente di costruire (o ristrutturare)  immobili o villaggi con finanziamenti pubblici e, poi, invece di destinarli al turismo, cederne l’uso con un normale contratto di affitto dei locali. Laddove, infatti, il legislatore ha genericamente utilizzato il termine “aventi causa”, (e non affittuario) ha esplicitamente reso possibile ciò che pare un paradosso. Perché avente causa è colui il quale ha acquistato un diritto a titolo derivativo, cioè in forza di un trasferimento del diritto stesso da parte del precedente titolare, quale può essere un normalissimo contratto di locazione o di comodato.
Sarebbe anche troppo facile, a questo punto, considerare che non c’è ritegno alcuno per la Casta che cerca di aiutare, in ogni modo, gli amici e gli amici degli amici, senza cercare, invece, di far sì che la norma in questione non venga sfruttata al di fuori delle situazioni che avrebbero dovuto giustificarla, chiedendo che il comma 1 bis non si applichi alle strutture che sono state realizzate con finanziamenti o contributi pubblici. Alberghi diffusi docet.

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