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venerdì 8 maggio 2020

Ehi popolo, vi siete dimenticati dell'idra a sette teste? Cioè le compagnie telefoniche. Che ancora ci devono rimborsi delle fatture a 28 giorni

Tra i fenomeni che il piccolissimo Covid-19 ha prodotto, c'è la scomparsa dal dibattito pubblico di alcune questioni, come il rimborso ai consumatori dei 28 giorni erosi dalle compagnie telefoniche, definitivamente imposto come automatismo di massa dal Consiglio di Stato con sentenza 879 del 2020, depositata il 4 febbraio scorso. Voi avete visto il rimborso in bolletta? Io no.


di Martina Luciani

E' una sorta di schiavitù, dai meccanismi oscuri e pertanto ai quali è difficile sottrasri, quella deicittadini nei confronti delle compagnie telefoniche. La faccenda dei rimborsi dei 28 giorni è una di queste.
La storia,lunga,ed eloquente per delineare i rapporti di forza che ci vedono come consumatori troppo spesso soccombenti o per rassegnazione inerti: tra il 2015 e il 2016, i  big della telefonia - per quello che mi riguarda TIM - si erano inventati la fattura dei consumi a 28 giorni, piluccando a circa 12 milioni di cittadini (cifra di Altroconsumo) ingenti somme "spalmate" sulle diverse bollette e tuttavia tali da configurare praticamente esborsi pari alla 13 bolletta.
Un artificio da maghi del tempo, commercialmente ed eticamente di una volgarità e arroganza inusitate. La truppa dei Davide, capeggiata dalle associazioni consumatori e prontamente sostenuta dall'AGCOM, ha reagito contro i Golia, vincendo la partita, nonostante le truppe in assetto di guerra schierate per difendere gli enormi profitti incassati e quelli da incassare.
Si è cominciato dall'obbligo imposto dall'AGCOM alle compagnie di tornare alla fatturazione mensile effettiva.
Successivamente, la banda bassotti composta da Tim, Vodafone, Wind -Tre e Fastweb si è beccata una super multa di 228 milioni di euro comminata dall'Antitrust per aver fatto cartello e annullato la concorrenza.
Questo perchè è stata accertata "un’intesa anticoncorrenziale tra le compagnie relativa al repricing effettuato nel ritorno alla fatturazione mensile": infatti, i quattro operatori, tornati volenti o nolenti  a fatturare 12 mensilità, avevano fatto i furbi, cioè avevano coordinato le proprie strategie commerciali e aumentato unilateralmente le tariffe di telefonia fissa dell’8,6%. Cosicchè il costo annuale imposto ai consumatori con il trucco dei 28 giorni era rimasto tal quale. Insieme al profitto garantito. Ma è una vittoria senza il profumo degli allori, perchè rimaneva il problema dei rimborsi di quanto sottratto dalle nostre tasche.
E qua la creatività delle compagnie ha raggiunti vette impensabili ai comuni mortali: sono cominciati suadenti, e inquietanti, tentativi di evitare di tirar fuori sonanti eurini e restituirli ai consumatori, offrendo servizi e benefici il cui valore per gli operatori è intuitivamente ben inferiore a quanto effettivamente dovuto.
Chimere, ammantate degli scintillii che ottime strategie di marketing hanno diffuso davanti agli occhi frastornati degli utenti. Chi ha accettato, ha rinunciato ai rimborsi.
Chi non ha accettato è rimasto in attesa del pagamento del suo credito.
Poi, all'inizio di febbraio 2020, quando la fifa di morire per Coronavirus cominciava a serpeggiare stravolgendo le capacità di vigilanza e gli interessi di moltissimi, comprensibilmente dirottandoli su altre questioni, il Consiglio di Stato si pronuncia.

Ribadisce innanzitutto che la periodicità temporale d'uso per i pagamenti nei contratti di somministrazione continuativi di beni (energia, gas, acqua) e di servizi (telefonia fissa) è sempre stata il mese o suoi multipli (p. es., il bimestre o il trimestre);che anche il legislatore UE reputa un dato di fatto ovvio, ossia un patrimonio di conoscenza comune della collettività per i contratti a prestazioni continuative a cadenza fissa, che il parametro ordinario di riferimento sia appunto il mese solare.

Definisce sleale la strategia degli operatori telefonici, perché "indusse l’utente, grazie all’apparente piccolo scarto tra 28 giorni e mese intero, a sottovalutare tal sottile discrepanza e non cogliere fin da subito il predetto aumento. Invero la clausola sulla nuova cadenza di fatturazione sembra impedire o, comunque, rende più difficile all’utente rappresentare a se stesso e con la dovuta immediatezza come, attraverso la contrazione della periodicità di tariffazione, il gestore telefonico percepisce, nel corso di un anno, il corrispettivo per 13, anziché per 12 volte. Né basta: la scelta a 28 giorni limitò drasticamente la possibilità di reperire offerte basate su termini temporali mensili e rese difficoltoso, se non inutile, l’esercizio del diritto di recesso, non essendo più reperibili sul mercato alternative diverse da quella così adottata. L’anomalia era legata al riscontro, da parte degli utenti, di un aumento dei prezzi delle tariffe telefoniche con modalità non trasparenti in seguito alla nuova e contemporanea rimodulazione dell’offerta."

Ribadisce che "se una pratica commerciale utilizzata da un operatore costituisce, nel suo insieme e in ragione delle singole modalità di sviluppo, il presupposto idoneo ad ingannare in qualsiasi modo le scelte del consumatore, o a fuorviarle inquinando la sua libera scelta, essa va ricondotta nella categoria delle pratiche scorrette (cfr. Cons. St., VI, 4 marzo 2013 n. 1259; id., 25 giugno 2019 n. 4359; id., 2 settembre 2019 n. 6033)."

I cittadini, soggetti deboli quando addirittura del tutto apatici, vanno concretamente tutelati ( si chiama tutela amministrativa dei diritti o public enforcement) senza che si possa ravvisare una violazione del diritto costituzionale alla libertà di iniziativa economica, perchè l'esercizio di questa può essere legittimamente limitato quando contrasti con l'utilità sociale.
Quindi va confermata la statuizione dell'AGCOM ( iperbolicamente accusata dalle compagnie di "farsi giustizia da sè") a proposito dell'attuazione a favore degli utenti della "TUTELA INDENNITARIA DIFFUSA ED AUTOMATICA PREVISTA DALLA LEGGE", "a favore di tutti e ciascun utenti, a fronte di violazioni generalizzate che pregiudicarono una moltitudine di utenti mediante un’unica e identica condotta da parte dei più rilevanti operatori di telefonia."

Conclusione, incastonata come una pietra lucente nel mantra solidale "ce la faremo tutti assieme" I rimborsi automatici non sono ancora partiti. I consumatori sono incerti, intanto le compagnie si tengono in banca i soldi.
Visto che mi riguarda, che fa Tim ( appena sanzionata - 116 milioni di euro e spiccioli - per abuso di posizione dominante dall'AGCOM, avendo la compagnia ritardato nelle aree dove ce ne sarebbe stato più bisogno lo sviluppo della fibra nella sua forma più innovativa, ovvero l’FTTH; ma pagheranno ad ottobre, vista la crisi economica causata dall'emergenza sanitaria)?

Tim ha una bella pagina sul proprio sito, impostata con un tono sollecito, quasi affettuoso (e proprio tanto contradditorio con l'immagine del robot messo accanto, ben piantato e pronto ad agire con il pugno che si solleva) dove sembra qualcosa possa accadere, ma in realtà si profila, senza peraltro svilupparsi, quel percorso di "richiesta di rimborso" che AGCOM e Consiglio di Stato hanno escluso in favore dell'automatismo generalizzato.
L'altra chance è chiamare il 187: ma non ho voglia di discutere di diritti e sentenze con un operatore telefonico, vittima pure lui della stessa compagnia, presumo costretto da un dictat aziendale ad essere evasivo e inconcludente.
Quindi segnalate la vostra personale situazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (https://www.agcm.it/servizi/segnala-on-line) o almeno attraverso un sito di tutela dei consumatori.












venerdì 4 maggio 2018

Rifiuti, End of waste vero o fittizio? Stop alle scelte e decisioni degli enti locali, servono norme nazionali per sviluppare una autentica economia circolare ed escludere pratiche sulla carta virtuose, in realtà dannose per l’ambiente e la salute umana.

  


Può capitare che le autorizzazioni per esercitare impianti di recupero rilasciate da Province e Regioni, diventino un veicolo per smaltire  veri e propri rifiuti, ai quali viene impropriamente conferita la qualifica di “cessazione di rifiuto” (end-of-waste).
Il Consiglio di Stato ha detto STOP: è illegittimo il sistema "caso per caso". Il potere di definire, in assenza di normativa UE, cosa è da intendersi o meno come rifiuto, spetta solo allo Stato, in base all’art. 117 della Costituzione italiana che attribuisce alla potestà del legislatore nazionale la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.          


di Stefano Cosolo

Secondo il Codice dell’Ambiente, un rifiuto cessa di essere tale (End of Waste) quando è stato sottoposto ad un'operazione di recupero con successo il cui prodotto sia una sostanza o  un oggetto  comunemente utilizzato per scopi specifici, esista un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto, la sostanza o l'oggetto soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetti la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti,  l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porti a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
Queste condizioni generali necessitano di ulteriori specificazioni che sono rimandate a criteri comunitari. In mancanza di questi è possibile per gli Stati membri decidere, per tipologie omogenee di rifiuti e relative regolamentazioni, quando un determinato rifiuto cessi di essere tale. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
Nell’assenza di una normativa adeguata, può capitare che le autorizzazioni per esercitare impianti di recupero rilasciate da province e regioni, diventino, in  realtà, un veicolo per smaltire  veri e propri rifiuti, ai quali viene impropriamente conferita la qualifica di “cessazione di rifiuto” (end-of-waste),  contribuendo così ad inquinare l’ambiente. Se poi si considerano i casi in cui non esiste nemmeno un mercato per questi oggetti o sostanze, ciò che avviene è un vero e proprio smaltimento abusivo di rifiuti e non utilizzo di end of waste.
Avviare un’economia circolare è oggi, più che mai, urgente e indispensabile per ridurre l’inquinamento ambientale, lo spreco delle risorse del pianeta e, anche, per creare nuove prospettive economiche con relativi effetti sociali positivi.
Affinchè ciò avvenga efficacemente e con la minimizzazione dell’effetto sull’ambiente è necessaria una normativa europea e nazionale che, nella decretazione della cessazione della qualifica di rifiuto, elimini l’arbitrio “creativo” delle amministrazioni locali facilitato anche dalla continua innovazione tecnologica nel settore del recupero dei rifiuti, sia  chiara, territorialmente omogenea e facilmente applicabile (e verificabile) su tutto il territorio nazionale.
In questo senso, allora, è intervenuta la recente sentenza del Consiglio di Staton. 1129/2018 che ha dichiarato illegittimo il sistema “caso per caso” finora vigente per tutti i rifiuti non regolati espressamente dalle normative nazionali o europee, chiarendo che solo lo Stato il potere di individuare i casi in cui un rifiuto cessa di essere tale ed escludendo la competenza regionale in materia.
Una sentenza che è stata vivacemente criticata, a partire dal fatto che essa bloccherebbe lo sviluppo dell’economia circolare in Italia nello specifico settore del recupero dei rifiuti e renderebbe le discariche unica destinazione di enormi quantità di materiale.
Naturalmente le critiche, nel merito condivisibili, evitano di considerare i meccanismi speculativi che si insinuano troppo facilmente nelle diverse articolazioni green economy, ne stravolgono i contenuti e gli scopi così che l’unica utilità recuperata dai rifiuti è il vantaggio esclusivo di rilevanti interessi economici.
L’urgenza di un intervento legislativo in materia è stata evidenziata dall’Unione delle Imprese dell’Economia Circolare, con un comunicato stampa del 12 marzo 2018, preannunciando il rischio di blocco dell’operatività degli impianti di recupero: siccome il potere regolamentare, sino ad oggi, non è stato esercitato dallo Stato né dall’Unione Europea, se si escludono i regolamenti comunitari emanati per vetro, metalli e rame e il decreto nazionale sul Css-combustibile (combustibili solidi secondari), l’attività delle imprese di riciclo non ha più una copertura normativa adeguata, considerato che il decreto 5 febbraio 1998, che tra l’altro si occupa solamente di alcune tipologie di rifiuti,  è da ritenersi superato.
Dello stesso avviso anche la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che,nella riunione del 19 aprile, ha approvato un ordine del giorno con cui  chiede esplicitamente una proposta di modifica del Decreto Legislativo 152/2006 che ha poi consegnato al Governo durante la Conferenza Stato-Regioni.
    

lunedì 13 marzo 2017

Infiltrazione della criminalità organizzata in Friuli Venezia Giulia: la differenza tra dichiarazione antimafia e informativa antimafia

L'infiltrazione mafiosa avviene sotto il nostro naso, scorre come un fiume sotterraneo: di questo bisogna avere davvero paura, altro che dei migranti!  I casi segnalati dalle cronache sono la punta dell'iceberg: mercato ortofrutticolo di Trieste, Portopiccolo, le stratificazioni degli appalti e subappalti nella cantieristica dove si infilano pregiudicati, ristorazione, imprese in crisi che hanno bisogno di liquidità e non hanno accesso al sistema creditizio bancario. Il Consiglio di Stato: contrasto preventivo, anche per le attività soggette soltanto a licenze, SCIA o AUA può essere richiesta l' informativa antimafia, qualora il Prefetto giudichi non sufficiente la sola  dichiarazione antimafia. 

 
di Martina Luciani
 
Rimbalzano sulle pagine dei giornali gli allarmi e le iniziative contro il radicamento della criminalità organizzata nella nostra Regione. Una tristezza infinita dover leggere che la Questura di Gorizia
"
continua peraltro a segnalare la forte presenza di lavoratori, in larga parte provenienti dalla Campania e spesso con precedenti penali per reati associativi, nell'ambiente delle ditte esterne che lavorano in appalto o subappalto per lo stabilimento di Fincantieri":  ma questo evidentemente è quanto accade nelle dinamiche della patologia cancerosa della mafia, corrompendo il tessuto sociale ed economico sano e l'idea stessa di bene comune e di lavoro come uno dei principali diritti di cittadinanza.

Ai primi di febbraio 2017 il Consiglio di Stato ha sviluppato in un sua sentenza  un importante ragionamento sulla prevenzione del fenomeno mafioso, affermando che dichiarazione antimafia e informativa antimafia non sono alternative, e che la seconda, in quanto strumento maggiormente efficace, può essere richiesta anche per le attività soggette a SCIA o mera autorizzazione, inclusa dunque anche l'Autorizzazione unica ambientale.
La “comunicazione antimafia” è costituita da un’attestazione circa l’assenza di misure di prevenzione penale o condanne per alcuni gravi delitti. Essa è necessaria per il rilascio di autorizzazioni, licenze o s.c.i.a. ed è autocertificabile dall’imprenditore.
L’“informativa antimafia” è costituita invece da una valutazione del Prefetto sul rischio di infiltrazione mafiosa, fondata non solo sulle condanne ma anche su altri elementi (rapporti di polizia, cointeressenze economiche, frequentazioni).
L’informativa costituisce quindi uno strumento di prevenzione molto più avanzato. Essa era necessaria, secondo la precedente normativa, solo quando l’impresa doveva stipulare contratti con l’amministrazione, ricevere sovvenzioni, o sfruttare economicamente beni pubblici. Oggi non più.

sabato 25 luglio 2015

Sentenza elettrodotto Terna: il commento di Comitato per la Vita del Friuli rurale ( retroscena inclusi)

Terna s.p.a., a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato che blocca la costruzione dell'elettrodotto Udine Redipuglia, minaccia lo stop lavorativo per 50 imprese e 150 lavoratori, preannunciando anche black out elettrici e aumenti in bolletta, . Il Comitato guidato da Aldevis Tibaldi sottolinea che " vincere si può, anzi si deve in memoria di chi è morto per poter scrivere la Costituzione repubblicana. Vincere si deve anche per conto di chi non ha voce e viene usato come merce inerme da una casta che sfrutta e coltiva la sua arrendevolezza e per sopprimere ogni forma di partecipazione." La nota integrale. 



"Dopo otto lunghi anni di lotta la cittadella della corruzione è sprofondata nella sua infamia insieme all’ecomostro che ha partorito e protetto. 
Dopo lotte incredibili, manifestazioni di protesta, assemblee pubbliche, notti insonni, denunce, spese legali a non finire, il Comitato per la vita del Friuli Rurale e i suoi agricoltori hanno vinto la battaglia finale: il Consiglio di Stato ha dato torto alla TERNA e ai suoi fautori.
Questa non è solo la vittoria nei confronti della TERNA ma di un sistema politico corrotto che si è venduto ed ha consegnato nelle mani dell’oligarca la Regione, il suo paesaggio e la dignità e il progresso dei suoi abitanti. E’ la dimostrazione che vincere si può, anzi si deve in memoria di chi è morto per poter scrivere la Costituzione repubblicana. Vincere si deve anche per conto di chi non ha voce e viene usato come merce inerme da una casta che sfrutta e coltiva la sua arrendevolezza e per sopprimere ogni forma di partecipazione.
Abbiamo vinto contro la caverna dei quaranta ladroni di piazza Oberdan che, indipendentemente dal loro momentaneo colore, si sono genuflessi davanti ai padroni dell’energia; abbiamo dato uno schiaffo morale ai tengo famiglia della carta stampata, della TV confindustriale e della RAI che, dopo essersi prodigati nel farci il “panino”, sono passati ad una vera e propria censura.