Mentre si attende la pubblicazione del nuovo decreto interministeriale che vieta la coltivazione di OGM in Italia, bocciato anche dal Consiglio di Stato il ricorso sul decreto del 2013.L'applicazione del principio di precauzione non richiede l'esistenza di evidenze scientifiche.Non ci serve insomma la sicurezza scientifica sugli impatti negativi di Mon 810, ci basta e avanza l’incertezza scientifica sulla sicurezza degli OGM.
di Martina Luciani
E tutti trasecoliamo: Fidenato è un drago, paladino irriducibile di Monsanto, ma anche il Consiglio di Stato non scherza, come diavolo hanno fatto a ricorrere e pronunciarsi contro un decreto che i Ministri dell'ambiente, delle politiche agricole e della salute hanno firmato il 23 gennaio?
Non l'hanno fatto, semplicemente. Il ricorso è relativo alla battaglia sul precedente decreto interministeriale, quello del luglio 2013. Bastava leggere, non dico la sentenza del 6 febbraio ( peraltro disponibile on line) ma almeno le corrette agenzie di stampa.
Da Palazzo Spada alcune significative argomentazioni.
Innanzitutto un chiarimento sul principio di precauzione: la sua
applicazione postula l’esistenza di un
rischio potenziale per la salute e per l'ambiente, ma non richiede l'esistenza
di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto
di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigge di
eliminare o ridurre ; e comporta che quando non sono conosciuti con certezza i
rischi connessi ad un'attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici
poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento
delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco
conosciuti o solo potenziali. Non mancano alcuni utili approfondimenti sul
ruolo dell' EFSA, cioè l'Agenzia che a livello europeo si esprime in materia di
sicurezza alimentare (e che notoriamente non è contraria alla coltivazione del
Mon810; e che inoltre è già stata investita dai conflitti di interesse delle
cosiddette revolving doors). Il
Consiglio di Stato ci fa notare che il nostro ISPRA è l’ente pubblico
preposto nel nostro ordinamento alla protezione ed alla ricerca ambientale:
quindi quel che conclude e afferma non è propriamente un'opinione e basta. Del
resto la stessa normativa europea prima ancora di indicare i pareri dell'EFSA
come strumento qualificato per sospendere o modificare l'autorizzazione
comunitaria alla coltivazione di uno specifico OGM, non esclude che la
sussistenza o insussistenza dei presupposti venga desunta in altro modo: “ …
ovvero qualora, alla luce di un parere dell’Autorità …”.
E ricorda anche che lo stesso Efsa, pronunciandosi su un
altro evento genetico, cioè il mais Bt11 della Pioneer - Du Pont, ha rilevato
impatti in relazione all’acquisizione di resistenze da parte di parassiti e
sulla mortalità delle popolazioni di lepidotteri sensibili, ed ha ritenuto che
tali risultati si applichino anche al MON 810 della Monsanto che produce la
stessa tossina Cry1Ab, raccomandando pertanto un rafforzamento delle relative
misure di gestione e di sorveglianza.
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