mercoledì 17 dicembre 2014

Entra in vigore oggi il Jobs act


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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.290 del 15-12-2014), entra in vigore il Jobs Act: la legge n. 183/2014 contenente deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Per quanto concerne la delega in materia di ammortizzatori sociali è stato previsto che le integrazioni salariali siano precluse solo nel caso in cui la cessazione dell’attività aziendale sia definitiva; i meccanismi standardizzati per la concessione di ammortizzatori sociali debbono poi essere definiti a livello nazionale. Per quanto concerne la delega per la razionalizzazione degli incentivi per l’autoimprenditorialità, è stata introdotta anche la possibilità di acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti. Con riferimento alle politiche attive, sono state in primo luogo modificate le procedure per l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’occupazione, stabilendo che essa non debba avvenire, necessariamente, ai sensi della normativa vigente in materia di agenzie governative (di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n.300/1999). Per quanto concerne il riordino delle procedure per il collocamento obbligatorio dei disabili, è stata più puntualmente specificata l’esigenza di promuoverne l’inserimento sociale e di valorizzarne le competenze professionali. Con riferimento al riordino delle forme contrattuali, la modifica di maggiore rilievo ha riguardato la disciplina dei licenziamenti illegittimi nell’ambito del nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. Viene innanzitutto riconosciuto il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente in termini di oneri diretti e indiretti; la possibilità di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro viene riconosciuta per i licenziamenti nulli e discriminatori mentre per quanto riguarda i licenziamenti disciplinari ingiustificati viene limitata a “specifiche fattispecie” e con tempi certi per l’impugnazione del licenziamento. Vengono invece esclusi i licenziamenti economici dalla possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro: per questi viene previsto solo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio.
Per quanto concerne le forme contrattuali flessibili è stato di fatto previsto, nell’ambito dell’attività di riordino, il superamento delle collaborazioni coordinate e continuative.
Con riferimento ai controlli a distanza sui lavoratori, è stato specificato che la revisione della disciplina vigente riguarda unicamente i controlli sugli impianti e sugli strumenti di lavoro. E’ stato poi introdotto un nuovo criterio di delega per il rafforzamento degli strumenti volti a favorire l’alternanza tra scuola e lavoro e per quanto riguarda la delega in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, è stata prevista l’introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. E’ stata inoltre prevista la semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro, con il riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni in materia di parità e pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Infine, è stato previsto che la legge e i decreti delegati entrino in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale e che gli effetti degli interventi normativi adottati in attuazione della delega siano oggetto di un monitoraggio permanente.
(cmunicato ufficiale della Federazione nazionale della stampa)

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