Il Consiglio di Stato chiarisce il principio che il diritto all'ambiente costituisce un limite ai principi dell'iniziativa privata previsti dagli articoli 41 e 42 della Costituzione. Questo pronunciamento è uno strumento fondamentale di sostegno alle azioni di tutela e salvaguardia ambientale.
di Marilisa BombiNei giorni scorsi abbiamo avuto la possibilità, grazie al Comitato Isonzo che ha organizzato la passeggiata, di ammirare la straordinaria bellezza (ed unicità sotto certi aspetti) delle sponde del nostro fiume. Ricordando, a tale proposito, che l'Isonzo, con specifico decreto ministeriale, è stato decine di anni fa riconosciuto formalmente "bellezza naturale", mi sono chiesta quali strumenti, al di là del cosiddetto Codice Urbani, allo stato attuale esistono per la sua salvaguardia ma anche per la sua valorizzazione.
L'interrogativo mi è sorto spontaneo nel momento in cui ho consultato il testo di una sentenza che il Consiglio di Stato ha depositato lunedì scorso e nel quale afferma che: "la tutela dell'ambiente,
preordinata alla salvaguardia dell'habitat nel quale l'uomo vive, è imposta da
precetti costituzionali ed assurge a valore primario ed assoluto, con la
conseguenza che il diritto all'ambiente, quale espressione della personalità individuale
e sociale, costituisce un limite ai princìpi d'iniziativa privata previsti
dagli artt. 41 e 42 della Costituzione. Legittimamente, pertanto, essendo nel nostro ordinamento la
protezione dell'ambiente imposta da precetti costituzionali (artt. 9 e 32) ed
assurgendo la stessa a valore primario assoluto (cfr. Corte cost., sent. 30 dicembre 1987 n. 641), alcune regioni (come ad esempio la regione Puglia nel caso posto all'attenzione del giudice amminsitrativo) ha previsto l'obbligo di un "piano" per l'utilizzo delle risorse naturali.
E da noi?
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