martedì 14 aprile 2020

Psicoanalisi delle ordinanze contingibili e urgenti della Regione Friuli Venezia Giulia.



L’ordinanza n.10 del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia del 13 aprile 2020 contiene, a parte le nuove misure e raccomandazioni, una sostanziale differenza dalle precedenti edizioni del provvedimento (amministrativo) contingibile e urgente prodotte a fronte dell’emergenza COVID-19. Che ci confonde. O che manifesta qualcosa che sarebbe bene capire e classificare?



di Martina Luciani


Laddove il testo da oggi vigente dichiara che “L’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19.” mancano le frasi successive che erano invece presenti nelle precedenti ordinanze.
E cioè:
1_  “Si segnala che l'Autorità regionale cui indirizzare gli scritti difensivi, gli eventuali documenti e la richiesta di audizione è la Direzione generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sito in Trieste, Piazza Unità d'Italia 1, tel. 0403774222, e-mail direzionegenerale@regione.fvg.it, pec: direzionegenerale@certregione.fvg.it.” (ordinanza n.9)
2_ “Si segnala che ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. h) e dell’art. 9 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, l'Autorità regionale cui indirizzare gli scritti difensivi, gli eventuali documenti e la richiesta di audizione è, quale organo regionale competente ai sensi degli artt. 10 e 11 della citata legge regionale n. 1/1984 anche alla determinazione ed irrogazione delle previste sanzioni, la Direzione generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Trieste, Piazza Unità d'Italia 1, tel. 0403774222, e-mail direzionegenerale@regione.fvg.it, pec: direzionegenerale@certregione.fvg.it).” (ordinanza n.8)

Viene da chiedersi il perché di questa innovazione, dato per scontato che non può trattarsi di una svista e che a questi livelli della pubblica amministrazione la forma è sostanza.

Fino ad oggi, in effetti, lasciava perplessi che i cittadini “inottemperanti” l’ordinanza regionale, per ciò che essa prevede in aggiunta e ad inasprimento di  quanto contenuto nei DPCM e nei decreti legge, avessero – a garanzia del loro diritto di tutela nei confronti della pubblica amministrazione – la possibilità di “inviare scritti difensivi” e fare richiesta di audizione alla Direzione generale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Adesso lascia ancor più perplessi il fatto che la Regione Friuli Venezia Giulia preveda con una ordinanza sanzioni amministrative e però rinunci alla precedente solerzia descrittiva e non ci dica più come organizzarci qualora ritenessimo di essere incappati in una violazione o in un abuso e ingiustamente sanzionati.

Che fare allora?
Continuare a considerare la Direzione generale quale interlocutore per la nostra prima (sacrosanta) azione di difesa?
Rivolgerci al Prefetto quale rappresentante del Governo sul territorio (DL 25 marzo 2020 n.19, art. 4 c 9: Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate…)?
O fare entrambe le cose, che non si sa mai?
In aggiunta, senza dubbio, dovremmo invitare la Regione a chiarire la presente questione.

E magari chiedere anche ragione di un'altra ambiguità delle ordinanze.C'è infatti un'altro segno di interesse psicoanalitico da annotarci.A proposito del pagamento delle sanzioni irrogate.



Assente del tutto nell’ordinanza n.10, l’indicazione delle modalità di pagamento delle sanzioni previste nelle precedenti ordinanze era invece chiarissima: “Si dà atto che all’accertamento delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 689/1981, con versamento delle somme e causale: <<COVID19 pagamento sanzione verbale n. xx/dd.>> .
Due le modalità : pagamenti da effettuare tramite bonifico, conto IBAN: IT 56 L 02008 02230 000003152699, intestato alla Regione Friuli Venezia Giulia, capitolo di entrata del bilancio regionale Cap. E/301;
pagamenti da effettuare tramite bollettino, numero di c/c postale 85770709.
Ohibo', perchè non si legge più?
Ad infittire il mistero sulla personalità della regionale autorità ordinante, nella nota n. 15350/117 del Ministero dell’Interno del 26 marzo 2020, è detto  che “ Il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate dalle SS.LL. dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul Capo XIV Capitolo 3560 "Entrate eventuali e diversi concernenti il Ministero dell'interno" PG 6 "Altre entrate di carattere straordinario", IBAN IT 12 A 0100003245350014356006 (Tesoreria Centrale di Roma).


In conclusione, non saprei chi possa rispondere ad un ultimo interrogativo, se questa architettura di ordinanze contingibili e urgenti ( peraltro discutibile in termini di coerenza tra le competenze statali e regionali, e di entrambe rispetto la Costituzione vigente) continuerà a intersecare livelli costruttivi e pinnacoli arditi sfidando la gravità istituzionale e giuridica che tiene assieme uno Stato, oltre che lo stesso senso civico dei cittadini ( che si dimostra molto radicato e proprio per questo merita il massimo rispetto).


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