giovedì 26 marzo 2020

Clausola di invarianza. Colpisce anche settori importanti della legislazione dell'emergenza virus. Un parere del CSM.

Disporre senza averne i mezzi. E' una poco visibile valvola malfunzionante tra l'essere e il dover essere di questo Paese, tra le norme e la realtà, tra i contenuti delle leggi e le effettive capacità dei poteri pubblici cui è affidata l'esecuzione delle norme. La nuova detenzione domiciliare, ad esempio, quale strumento per contenere i contagi nelle carceri sovraffollate.Cosa dice il Consiglio Superiore della Magistratura:bella idea, ma come la mettiamo in pratica se non ci sono soldi?


di Martina Luciani

La clausola di invarianza è una comunissima soluzione con cui il legislatore elabora nuove norme, le confina in uno spazio recintato con un accesso apparentemente utilizzabile (e sennò perchè si fa la norma?) poi nei fatti blindato da poche decisive parole:  "dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

E' una cosa che sta ben nascosta, la trovano solo gli addetti ai lavori o le persone per vari motivi interessate ad una lettura analitica delle disposizioni di legge.

Primo esempio, per dimostrare che l'emergenza non c'entra: nel 2019 è stata varata una bella legge per introdurre nelle scuole italiane un più efficace studio della Costituzione italiana. Copio dalla legge 20 agosto 2019, n. 92: "L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni
dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalita', cittadinanza attiva e digitale, sostenibilita' ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona."E quindi: a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione e' istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della societa'. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell'infanzia.
Però...eh c'è sempre un però.
1_ Prima scoperta nel testo di legge: Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, ne' ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennita',rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
2_ Se non fosse chiaro che bisogna arrangiarsi: Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le conseguenze di questa clausola di invarianza sono facilmente intuibili.

Lo stesso meccanismo si replica a tutti i livelli, anche in emergenza sanitaria e in ambiti dove l'approssimazione degli effetti normativi dovrebbe essere esclusa.Per coerenza con la cosiddetta ratio del legislatore e per decenza.

E' stato appena reso noto il parere del Consiglio superiore della Magistratura sul Disegno di legge n.1766 di conversione del Decreto legge 17 marzo 2020 n.1.  Con le nuove norme si introduce una diversa e derogatoria disciplina diretta ad ampliare i casi di detenzione domiciliare per ridurre il sovraffollamento negli istituti penitenziari e intervenire quindi sul piano della riduzione del rischio di contagio tra detenuti, operatori e personale di polizia penitenziaria.
Bene, sappiamo dalla cronaca che nelle carceri italiane la situazione è esplosiva, opportuno dunque intervenire.
Ma il CSM, premessi una serie di dubbi interpretativi che se volete potete leggete qui, avvisa innanzitutto che "una parte numericamente non esigua della popolazione detenuta" non potrà accedere alle nuove misure" perchè non dispone di un domicilio.In aggiunta, e forse soprattutto, traballa il principale presupposto per rendere operativa la misura, peraltro ritenuta dal legislatore indifferibile per ridurre il sovraffollamento delle carceri e le le relative gravi implicazioni: gli strumenti di controllo elettronici per la detenzione domiciliare sono insufficienti. E tali resteranno, vista la clausola di invarianza ( ...dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica...).
Conclude, sul punto, il CSM: "è prevedibile che la dotazione degli strumenti elettronici di controllo non potrà, nell'immediato, essere incrementata, il che rende la misura della detenzione domiciliare in deroga del tutto inadeguata a far fronte alle esigenze di contagio nelle carceri sovraffollate". Se non si fosse capito: ...un intervento legislativo  la cui incisività " risulterà fortemente depotenziata dalla indisponibilità degli strumenti di controllo elettronici, la cui carenza, non da oggi, costituisce una delle maggiori criticità del nostro sistema".
Insomma ( è la mia personale percezione) l'ennesimo coup de theatre, dentro e fuori l'emergenza. Oppure, in altre parole, e più finemente: tra il dover essere e l'essere c'è di mezzo il mare.

L'immagine è tratta dal documento disponibile su: http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/doc/Presentazione_Beti_tribunale_Firenze.pdf







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