A 18 anni dalla riforma costituzionale del 2001 un bilancio del contenzioso tra Stato e regioni, con particolare riferimento al Friuli Venezia Giulia
di Marilisa Bombi
Sono complessivamente 918
le leggi regionali impugnate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
in 18 anni, dalla data di approvazione della modifica al Titolo V della Costituzione
che ha rideterminato il riparto delle competenze tra Stato e regioni. L’ultima,
in ordine di tempo, è la legge n. 15 della Regione Sardegna esaminata dal
Consiglio dei ministri nella seduta del 10 ottobre e che fa seguito, peraltro,
alla decisione di una settimana prima, ovvero il 3 ottobre, di ricorrere al
Giudice delle leggi contro ben 7 leggi regionali. Tra queste, la n. 13 del
Friuli Venezia Giulia con la qule il Consiglio regionale ha deciso che gli
interventi finanziari di contrasto alla povertà siano attribuibili soltanto a
favore dei nuclei familiari che dimostrino di avere un componente residente in
regione da almeno cinque anni continuativi. Insomma, prima gli italiani ed i
regionali. Il Friuli Venezia Giulia si è
visto impugnare dal 2001 ad oggi complessivamente 57 leggi. La prima, è stata
la legge n.28 del 27 novembre 2001 e riguardava l’ attuazione del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle
derivazioni d'acqua. Complessivamente, una in meno della Regione Veneto che ne
vanta 58, ma decisamente maggiore della Regione
Lazio la quale si è vista impugnare soltanto 20 leggi o la Sicilia che ha il
primato di 19 provvedimenti.
Il 18 ottobre di quest'anno, oggi per internderci, la legge costituzionale 3 del 2001
compie la maggiore età. Tra alti e bassi, tentativi di riforma e
rivendicazioni di maggiore autonomia sono trascorsi 18 anni ed è quasi
indispensabile trarre un bilancio di come le regioni hanno esercitato la
potestà legislativa dopo la modifica dell’articolo 117 introdotto dalla suddetta legge 3/2001. Con tale legge,
di portata assolutamente innovativa rispetto alla carta originaria, pubblicata
in GU il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il successivo 1 gennaio 1948, Stato
e regioni, così come comuni e province (laddove ancora esistono e con eccezione
ovviamente di Trento e Bolzano) e città metropolitane, sono stati considerati
enti di pari dignità. Ovvero ciascuno di essi si configura come l’ ente
esponenziale rappresentativo di una determinata comunità definita
territorialmente e con specifiche funzioni che, in base al principio di sussidiarietà
verticale, stabilito dall’articolo 118, intende valorizzare l’ente più vicino
al cittadino, ovvero il comune in primis e poi la provincia. In Friuli Venezia
Giulia, poi, è andata diversamente, con la modifica allo Statuto regionale e
nonostante l’art. 138 Cost., sono state soppresse le province che, soltanto
coloro i quali vivono nella ignoranza costituzionale, potevano ritenere un ente
inutile. Ma tant’è. Al posto delle province sono state istituite nel 2014 le unioni
territoriali intercomunali, UTI, le quali avrebbero dovuto coordinare funzioni
e servizi comunali, ma che per questioni finanziarie ed organizzative stentano
a decollare. Mentre, al Sud, la regione Sicilia sempre nel 2014 ha istituito i
liberi consorzi comunali ponendo come territorio di riferimento quello della
vecchia provincia, ma lasciando libero il comune di aderirne ad uno diverso
confinante.
Con la legge costituzionale 3/2001 e più precisamente con
l’art. 117 è stata rideterminata la potestà legislativa riservata rispettivamente
a Stato e regioni. Nel senso che allo Stato è rimasta la competenza connessa
alle cosiddette materie unificanti, quelle che in pratica garantiscono
l’unitarietà del Paese quali ad esempio: moneta, politica estera, difesa ecc.
Mentre alle regioni residua (e da ciò la definizione di competenze residuali)
tutto ciò che l’articolo 117 non assegna espressamente allo Stato. Essendo
peraltro enti pari-ordinati era inammissibile che le leggi regionali prima
della loro promulgazione venissero inviate per l’approvazione al Commissario di
Governo così come originariamente previsto dall’art. 127. Ed, infatti, oggi, il
medesimo articolo, al primo comma, prevede che: “Il Governo, quando ritenga che
una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione.” Così come può rivolgersi alla
Consulta la Regione la quale ritiene che lo Stato ha invaso le prerogative
regionali. Infatti, il secondo comma del medesimo art. 127 dispone che: “La
Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello
Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di
legge.”. Interessante, a tale proposito, il contenzioso che la Corte
costituzionale si è trovata a dirimere in questi primi 18 anni di riforma. Complessivamente,
infatti, di leggi approvate ne sono state impugnate della Regione Abruzzo 82, della
Basilicata 51, della Provincia di Bolzano 42 e 25 di quella di Trento 25 mentre
della Regione Trentino Alto Adige soltanto 5. La Regione Calabria si è vista contestarne
45, la Campania 47, l’Emilia Romagna 25, il Friuli Venezia Giulia, come si è
visto, 57, il Lazio 20, Liguria 44, Lombardia 41, Marche 44, Molise 39,
Piemonte 37, Puglia 65, Sardegna 51, Sicilia 19, Toscana 57, Umbria 28, Valle
d’Aosta 34, Veneto 60.
Dal canto loro le resto le regioni stanno molto attente a
che lo Stato non invada il loro ambito di competenza. Ed, infatti, la Regione Valle
d’Aosta dalla data di entrata in vigore della riforma dell’art. 117 ha
impugnato ben 30 leggi statali ed altre 23 nei dieci anni precedenti; anche se
attraverso il motore di ricerca interno al sito della Gazzetta ufficiale ne
risultano soltanto 14. La Provincia di
Bolzano dal 2001 ha impugnato 36 leggi, mentre sono 66 quelle della Provincia
di Trento. Rimanendo sempre nell’alveo delle regioni speciali, la Sardegna dal
2011 ne ha impugnate 14 mentre il Friuli
Venezia Giulia ne ha impugnate quasi il doppio, ovvero ben 26. Sono anche 14 le leggi statali impugnate
dalla Regione Abruzzo e degno di nota è il fatto che le ultime sei leggi
statali hanno riguardato tutte il settore dell’ ambiente ed urbanistica. La
Regione Basilicata ne ha impugnate 12, mentre la Calabria 20. Di queste, ben
cinque sono stati i ricorsi presentati nel solo 2019 e gli ultimi due
riguardano il servizio sanitario regionale. La Regione Campania
complessivamente, dal 2001 ad oggi ha ricorso contro 36 leggi emanate dallo
Stato. Di questi, ben 14 sono stati presentati durante il mandato 2010/2015 del
presidente Caldoro. Per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna i ricorsi
hanno riguardato 37 leggi e coprono tutto il periodo preso in considerazione;
ad eccezione degli anni dal novembre 2011 al novembre 2018. Ed ancora, 19
ricorsi sono stati presentati dalla Regione Lazio e dalla Liguria mentre la
Regione Lombardia di ricorsi ne ha presentati 31; dei quali 6 nel solo 2017. La
regione Marche ha impugnato nel periodo 2001/2019 trenta leggi emanate dallo
Stato e ben 16 sono stati i ricorsi presentati nel triennio 2002/2004, sotto la
presidenza, quindi, di Vito D’Ambrosio. Sono sei i ricorsi presentati dal
Molise il primo dei quali risale al 2009 e riguarda l’energia nucleare. Per
quanto riguarda il Nord Ovest, la regione Piemonte ha presentato
complessivamente 28 ricorsi dei quali sette sono presentati nel solo mese di ottobre
del 2008. Ritornando al Sud, 31 sono state le leggi impugnate dalla Regione
Puglia. Il primo è stato presentato nel 2004 e riguarda le concessioni
demaniali. Il primato delle impugnative va comunque alla regione Toscana con 79
ricorsi mentre l’Umbria ne ha presentati 27 e tre nell’anno in corso. Chiude
l’elenco la Regione Veneto che complessivamente ha presentato 66 ricorsi
davanti alla corte, dei quali ben 22 nel triennio 2015/2017.
Si tratta ovviamente dei soli ricorsi in via principale che
fanno seguito alla riforma del 2001.
I dati in questione sono stati desunti dal
sito istituzionale del Parlamento e precisamente del Dipartimento per gliaffari regionali, mentre per quanto riguarda i ricorsi delle regioni, la ricerca è stata svolta
attraverso il sito della Gazzetta Ufficiale.
Questo, comunque, l’elenco delle leggi regionali del FriuliVenezia Giulia impugnate dal Governo, dal 2001 ad oggi.
L'approfondimento, con alcune modifiche, è stato pubblicato sulla rivista online Diritto e giustizia.
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