venerdì 22 aprile 2022

Giornata della Terra 2022. Un pianeta di pazzi in guerra. E l’ambiente?

I carri armati sono letali anche per l’ecosistema (lasvolta.it)

Alcune osservazioni attorno all'enorme pressione esercitata sull'ambiente dai conflitti bellici.Del diritto internazionale in materia, ce ne facciamo qualcosa o no?



di Martina Luciani

Mentre la parola guerra è sempre più familiare, nella Giornata della Terra, lasciando ad altri le riflessioni tragiche sulle condizioni del pianeta Terra, ho deciso di sottolineare l’imbecillità, la follia e l’incoerenza dei governanti e dei relativi legislatori e plenipotenziari  che producono norme internazionali a tutela dell’ambiente nei conflitti bellici e che poi guerreggiano amenamente producendo il rischio o l’effettiva degradazione, spesso irreparabile, dell’ambiente. Scelta dettata dal fatto che normalmente sfugge del tutto l’enorme pressione esercitata sull’ambiente e sulle ipotesi di sopravvivenza dell’umanità  dalla guerra, dai preparativi di guerra, dall’apparato industriale che sostiene la guerra, dagli esiti che si manifestano a distanza di molto tempo sulla natura oltrechè sulla vita umana.

Mi preme ricordare innanzitutto che lo Statuto di Roma, istitutivo della Corte Penale Internazionale,  nel perseguire i crimini di guerra , all’art.8 prevede la fattispecie dell’attacco deliberatamente lanciato nella consapevolezza che questo avrà come conseguenza […] danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente naturale, che siano manifestamente eccessivi rispetto all’insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti”.
Probabilmente si tratta della prima norma incriminatoria che considera il danno ambientale in maniera autonoma rispetto la considerazione degli effetti sulle persone.  Un’impostazione dunque ecocentrica, che la Corte ha sviluppato nel documento programmatico intitolato Policy paper on case selection and prioritisation, del 15 settembre 2016,  in cui ha precisato l’impegno a perseguire con particolare attenzione  tutti i crimini previsti nello Statuto di Roma che siano commessi per mezzo,  o che determinino quale conseguenza, la distruzione dell'ambiente, lo sfruttamento illegale di risorse naturali o l'espropriazione illegale di terreni. L'impatto dei reati può essere valutato alla luce, tra l'altro, della maggiore vulnerabilità delle vittime, del terrore instillato successivamente o del danno sociale, economico e ambientale inflitto alle comunità colpite.
Inoltre l’Istituzione, considerando che lo Statuto prevede nel Preambolo il coordinamento delle attività della Corte, in relazione a casi fuori dalla sua competenza, con le giurisdizioni nazionali all’interno di un sistema complementare di giustizia penale, ha inoltre resa esplicita la propria intenzione di cooperare e fornire assistenza agli Stati, su richiesta, rispetto a comportamenti che costituiscono un reato grave ai sensi della legislazione nazionale, come lo sfruttamento illegale delle risorse naturali, il traffico di armi, tratta di esseri umani, terrorismo, crimini finanziari, accaparramento di terre (land grabbing) o distruzione dell'ambiente.

Per questo, l’Articolo 8(2)(b)(iv) è considerato il primo crimine di guerra di carattere ecocentrico – specialmente rispetto alle precedenti disposizioni dell’Articolo 35 del Protocollo I delle Convenzioni di Ginevra e dell’Articolo I della Convenzione ENMOD, da cui esso trae origine.
La Corte penale internazionale, nel documento programmatico intitolato Policy paper on case selection and prioritisation, del 15 settembre 2016, ha precisato l’impegno a perseguire con particolare attenzione  i crimini previsti nello Statuto di Roma che siano commessi per mezzo,  o che determinino quale conseguenza, la distruzione dell'ambiente, lo sfruttamento illegale di risorse naturali o l'espropriazione illegale di terreni.
L’Istituzione, considerando che lo Statuto prevede nel Preambolo il coordinamento delle attività della Corte, in relazione a casi fuori dalla sua competenza, con le giurisdizioni nazionali all’interno di un sistema complementare di giustizia penale, ha inoltre resa esplicita la propria intenzione di cooperare e fornire assistenza agli Stati, su richiesta, rispetto a comportamenti che costituiscono un reato grave ai sensi della legislazione nazionale, come lo sfruttamento illegale delle risorse naturali, il traffico di armi, tratta di esseri umani, terrorismo, crimini finanziari, accaparramento di terre (land grabbing) o distruzione dell'ambiente.

L’altra architrave della protezione ambientale nei conflitti bellici sta nel primo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra, adottato nel 1977: l’art. 35, tra le regole fondamentali,  stabilisce il divieto di impiegare mezzi e metodi di combattimento in grado di causare, o da cui ci si possa aspettare, danni gravi, estesi e durevoli all’ambiente naturale. 
All’art. 55, esplicitamente dedicato alla Protezione dell’ambiente naturale, si fa riferimento a danni ambientali  che compromettono la salute o la sopravvivenza della popolazione e si vietano attacchi contro l’ambiente naturale a titolo di rappresaglia. Non granchè, in effetti, visto che, oltre a doversi intendere gli effetti in maniera cumulativa,  per estensione del danneggiamento si intendono centinaia di chilometri quadrati, per durevoli si intende che durino diversi decenni e per gravi si guarda ad effetti che determinino pregiudizi importanti per la vita umana, per le risorse economiche e naturali dei territori coinvolti.
 

Contemporanea al primo Protocollo è la Convenzione ENMOD  sulla proibizione dell’impiego di tecniche di modifica ambientale per scopi militari ( con minor numero di ratifiche rispetto al primo Protocollo), dalle cui intese interpretative si ricava una previsione maggiormente restrittive del danno ambientale.: e cioè il danno durevole va osservato nell’arco di pochi mesi, e i tre requisiti  - grave, esteso e durevole – vanno osservati in maniera non cumulativa.  Nelle intese interpretative relative alla Convenzione si esclude purtroppo che l’attribuzione di significato ai tre termini vincoli le parti e possa considerarsi estesa nella formulazione di altri trattati internazionali. Aggiungo anche che a Rio de Janeiro, nel 1992, si è ritenuto di inserire nella Dichiarazione su ambiente e sviluppo sostenibile il principio 24:  La guerra esercita un'azione intrinsecamente distruttiva sullo sviluppo sostenibile. Gli Stati rispetteranno il diritto internazionale relativo alla protezione dell'ambiente in tempi di conflitto armato e coopereranno al suo progressivo sviluppo secondo necessità. Chiarendo, al principio 25, che pace e protezione dell’ambiente sono interdipendenti e indivisibili.

E’ interessante almeno quanto sconfortante leggere nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1986 la traduzione ufficiale delle dichiarazioni interpretative depositate dal nostro governo al momento della ratifica del primo Protocollo addizionale (quasi dieci anni, ci son voluti, per questa ratifica). L’Italia considera le norme del primo Protocollo, incluse dunque anche quelle relative all’ambiente naturale, con riferimento alle sole armi convenzionali, escludendo perciò dal divieto di arrecare danni all’ambiente le armi nucleari, chimiche e batteriologiche.
Ci si chiede come oggi, dopo la modifica dell’art.9 e dell’art. 41 della Costituzione italiana ( molta enfasi e poca sostanza, a parere di chi scrive, ma si sa qualcosa è meglio di niente) si possa discutere sull’applicazione dell’art.35 e 55 del primo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra: ora che abbiamo dato il massimo rango possibile nel nostro ordinamento ai principi di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, con l’aggiunta della precisazione “anche nell’interesse delle future generazioni”, come si configura il ruolo italiano nella discussione internazionale sulla tutela dell’ambiente nei conflitti armati nel caso di sistematiche violazioni delle norme del primo Protocollo, e in particolare degli articoli 35 e 55?  

Ringrazio mia figlia Lodovica Gaia Stasi dalla cui tesi di laurea in Criminologia su “I reati contro l’ambiente come categoria della criminalità non convenzionale” ho attinto, dalle pagine sulla corte penale internazionale e le prospettive di penalizzazione degli ecocrimini e dell’ecocidio, i riferimenti dei trattati internazionali citati.
Infine dedico queste sommarie note a Vega Abrahamsberg, studentessa di Scienze internazionali e diplomatiche, che ha in progetto di scrivere la sua tesi di laurea su conflitti armati e salvaguardia dell’ambiente: un compito non facile che le auguro di affrontare con determinazione e con quella sensibilità al tema ambientale che già so esser profondamente sua.

 

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