Novità in materia di pagamenti elettronici. La soglia scende da 30 a 5 euro. Prevista l’introduzione di sanzioni per i commercianti che non si adeguano.
di Claudio Venturi
Sono queste le novità introdotte dalla L. n. 208/2015 (Legge
di stabilità 2016), ai commi 900 e 901, in materia di pagamenti elettronici.
Il comma 900 prevede, con l’aggiunta di due nuovi commi (4-bis e 4-ter) all’art. 15 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, ha, infatti, previsto:
Il comma 900 prevede, con l’aggiunta di due nuovi commi (4-bis e 4-ter) all’art. 15 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, ha, infatti, previsto:
a) la diminuzione del valore dei pagamenti al di sopra dei
quali il consumatore può richiedere all’esercente di pagare tramite carte di
debito o di credito dagli attuali 30 a 5 euro;
b) l’introduzione di una disposizione volta a contenere i
costi di utilizzo dei POS, con la previsione che gli stessi non possano essere
superiori a quelli che il beneficiario avrebbe sostenuto per l’accettazione di
analoghi pagamenti in contanti, e
c) l’introduzione di disposizioni sanzionatorie per i
soggetti che non rispettano la norma.
Nel successivo comma 901 si stabilisce che, a decorrere dal
1º luglio 2016, i pagamenti elettronici si applicheranno anche per i pagamenti
delle somme da riscuotere mediante i dispositivi dì controllo di durata della
sosta, previsti dalla lett. f), comma 1, art. 7, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice
della strada). I Comuni dovranno pertanto rendere i dispositivi per la gestione
delle aree di parcheggio idonei alla ricezione del pagamento tramite carte di
debito e di credito.
Ricordiamo che, a decorrere dal 30 giugno 2014, trova
applicazione per i consumatori la possibilità - introdotta dal citato art. 15,
D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 - di richiedere, al momento
del pagamento di una prestazione o dell’acquisto di un bene, di effettuare il
pagamento tramite strumenti elettronici, ovverosia carte di credito ovvero di
debito.
L’ambito di applicazione di tale possibilità è stato
successivamente definito dal Ministero dello Sviluppo economico con D.M. 24
gennaio 2014, in forza del quale vige l'obbligo di accettare pagamenti
effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamenti di importo
superiore a trenta euro, disposti a favore dei soggetti (imprese e
professionisti), per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.
Tuttavia, nonostante l’imposizione, chiunque violava la suddetta normativa, ad
oggi non andava incontro ad alcuna sanzione.
Lo scopo della misura, anche in questo caso, era di spingere
gli italiani a utilizzare maggiormente il digitale e in minor misura il
contante, tentando di contrastare l’evasione fiscale.
Ricordiamo, infine, che nel frattempo, il 9 dicembre 2015, è
entrata in vigore la normativa europea sul tetto unico alle commissioni
interbancarie (Regolamento UE n. 751 del 2015) che impone il tetto unico alle
commissioni interbancarie.
Il tetto è fissato allo 0,3% del valore dell'operazione per
le transazioni con carta di credito e allo 0,2% per i pagamenti per le carte di
debito (bancomat) e prepagate.
La normativa si applica però solo ai circuiti Visa,
Mastercard e PagoBancomat. Sono esclusi American Express e Diners che
continueranno ad applicare le proprie commissioni, generalmente più alte.
In precedenza, chiunque utilizzava le transazioni
elettroniche era costretto a versare alla banche “un canone” oscillante tra lo
0,5% e l’1% per le operazioni con Bancomat e soprattutto tra l’1 e il 2,5% per
le operazioni con carta di credito.
Secondo Bruxelles con questo provvedimento si incentiva
l'uso della moneta elettronica e le transazioni con le carte diventano più
trasparenti, facendo risparmiare a tutti (commercianti, professionisti e
cittadini) grandi somme.
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