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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.290 del
15-12-2014), entra in vigore il Jobs Act: la legge n. 183/2014 contenente
deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Per quanto concerne la delega in materia di ammortizzatori
sociali è stato previsto che le integrazioni salariali siano precluse solo nel
caso in cui la cessazione dell’attività aziendale sia definitiva; i meccanismi
standardizzati per la concessione di ammortizzatori sociali debbono poi essere
definiti a livello nazionale. Per quanto concerne la delega per la
razionalizzazione degli incentivi per l’autoimprenditorialità, è stata
introdotta anche la possibilità di acquisizione delle imprese in crisi da parte
dei dipendenti. Con riferimento alle politiche attive, sono state in primo
luogo modificate le procedure per l’istituzione dell’Agenzia nazionale per
l’occupazione, stabilendo che essa non debba avvenire, necessariamente, ai
sensi della normativa vigente in materia di agenzie governative (di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo n.300/1999). Per quanto concerne il
riordino delle procedure per il collocamento obbligatorio dei disabili, è stata
più puntualmente specificata l’esigenza di promuoverne l’inserimento sociale e
di valorizzarne le competenze professionali. Con riferimento al riordino delle
forme contrattuali, la modifica di maggiore rilievo ha riguardato la disciplina
dei licenziamenti illegittimi nell’ambito del nuovo contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. Viene
innanzitutto riconosciuto il contratto a tempo indeterminato come forma comune
di contratto di lavoro rendendolo più conveniente in termini di oneri diretti e
indiretti; la possibilità di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro
viene riconosciuta per i licenziamenti nulli e discriminatori mentre per quanto
riguarda i licenziamenti disciplinari ingiustificati viene limitata a
“specifiche fattispecie” e con tempi certi per l’impugnazione del
licenziamento. Vengono invece esclusi i licenziamenti economici dalla possibilità
della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro: per questi viene
previsto solo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di
servizio.
Per quanto concerne le forme contrattuali flessibili è stato
di fatto previsto, nell’ambito dell’attività di riordino, il superamento delle
collaborazioni coordinate e continuative.
Con riferimento ai controlli a distanza sui lavoratori, è
stato specificato che la revisione della disciplina vigente riguarda unicamente
i controlli sugli impianti e sugli strumenti di lavoro. E’ stato poi introdotto
un nuovo criterio di delega per il rafforzamento degli strumenti volti a
favorire l’alternanza tra scuola e lavoro e per quanto riguarda la delega in
materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, è stata
prevista l’introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di
protezione relativi alla violenza di genere. E’ stata inoltre prevista la
semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei
fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro, con il
riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando
le funzioni in materia di parità e pari opportunità della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Infine, è stato previsto che la legge e i decreti
delegati entrino in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione in
Gazzetta ufficiale e che gli effetti degli interventi normativi adottati in
attuazione della delega siano oggetto di un monitoraggio permanente.
(cmunicato ufficiale della Federazione nazionale della stampa)
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