I rosai di corso Italia abbandonati a se stessi |
Basta improvvisarsi giardinieri! A chi viene affidata la cura del verde deve dimostrare una competenza certificata.
di Marilisa Bombi
Addio imprese di pulizie che partecipano alle gare per il
taglio delle siepi, addio ai vicini di casa che potano alberi e cespugli
facendo danni e addio, si spera, ai cosiddetti Lavori Socialmente Utili che
molti comuni fino ad ora hanno utilizzato per la manutenzione del verde
pubblico. A Roma il Parlamento ha deciso con – per quanto riguarda
questo aspetto - legge storica ed epocale che è possibile affidare la manutenzione del
verde soltanto a chi dimostra di aver maturato determinati requisiti
professionali. Insomma, non siamo ancora alla professione riconosciuta legalmente
come per medici, avvocati, geometri, e via dicendo, ma un passo avanti
certamente è stato fatto. Ora ogni Regione italiana dovrà dare forma al
provvedimento, indicando le certificazioni necessarie da oggi in poi ai
giardinieri professionisti per poter svolgere la loro professione sul
territorio. Anche se l’auspicio è che la base delle competenze richieste da
tutte le regioni sia comune, in modo da permettere ai giardinieri di esercitare
il loro lavoro in qualunque angolo d’Italia, con solo l’eventuale aggiunta di
specializzazioni legate a problematiche locali che certamente non mancano.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2016 la legge 28 luglio 2016, n. 154 meglio conosciuta come “Collegato Agricolo”.
La norma che regolamenta l’attività manutentoria è contenuta all’articolo 12 ed, in
particolare, prevede che tutte le aziende che svolgono attività di costruzione,
sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato per conto di terzi
devono avere dei requisiti ben precisi e vincolanti come riportati al comma 1
dell’art. 12
Potranno svolgere tali attività le aziende regolarmente
iscritte al RUP oppure che siano iscritte al registro delle imprese ed abbiano
conseguito un attestato di idoneità comprovante il possesso di adeguate competenze. Per quanto
attiene questa seconda possibilità, è onere delle Regioni stabilire le modalità
per le attività formative utili al conseguimento del predetto attestato.
Poiché al momento non sembra siano disponibili attività
formative di cui all’art. 12, dallo scorso 25 agosto (data di entrata in vigore
della legge) potranno svolgere le attività preindicate solo le aziende iscritte
al RUP.
Nel frattempo, va dato atto di alcune interessanti
iniziative in atto da parte di alcune regioni, quali ad esempio quello
organizzato da La Venaria Reale e C.I.O.F.S. – F.P. Piemonte di Giardiniere
d'arte per giardini e parchi storici e riservato a giovani ed adulti non
occupati.
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