mercoledì 12 ottobre 2016

Manutenzione del verde: è richiesta professionalità


I rosai di corso Italia abbandonati a se stessi

Basta improvvisarsi giardinieri! A chi viene affidata la cura del verde deve dimostrare una competenza certificata.


di Marilisa Bombi

Addio imprese di pulizie che partecipano alle gare per il taglio delle siepi, addio ai vicini di casa che potano alberi e cespugli facendo danni e addio, si spera, ai cosiddetti Lavori Socialmente Utili che molti comuni fino ad ora hanno utilizzato per la manutenzione del verde pubblico. A Roma il Parlamento ha deciso con – per quanto riguarda questo aspetto - legge storica ed epocale  che è possibile affidare la manutenzione del verde soltanto a chi dimostra di aver maturato determinati requisiti professionali. Insomma, non siamo ancora alla professione riconosciuta legalmente come per medici, avvocati, geometri, e via dicendo, ma un passo avanti certamente è stato fatto. Ora ogni Regione italiana dovrà dare forma al provvedimento, indicando le certificazioni necessarie da oggi in poi ai giardinieri professionisti per poter svolgere la loro professione sul territorio. Anche se l’auspicio è che la base delle competenze richieste da tutte le regioni sia comune, in modo da permettere ai giardinieri di esercitare il loro lavoro in qualunque angolo d’Italia, con solo l’eventuale aggiunta di specializzazioni legate a problematiche locali che certamente non mancano.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2016  la legge 28 luglio 2016, n. 154  meglio conosciuta come “Collegato Agricolo”. La norma che regolamenta l’attività manutentoria  è contenuta all’articolo 12 ed, in particolare, prevede che tutte le aziende che svolgono attività di costruzione, sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato per conto di terzi devono avere dei requisiti ben precisi e vincolanti come riportati al comma 1 dell’art. 12
Potranno svolgere tali attività le aziende regolarmente iscritte al RUP oppure che siano iscritte al registro delle imprese ed abbiano conseguito un attestato di idoneità comprovante il  possesso di adeguate competenze. Per quanto attiene questa seconda possibilità, è onere delle Regioni stabilire le modalità per le attività formative utili al conseguimento del predetto attestato.
Poiché al momento non sembra siano disponibili attività formative di cui all’art. 12, dallo scorso 25 agosto (data di entrata in vigore della legge) potranno svolgere le attività preindicate solo le aziende iscritte al RUP.
 Nel frattempo, va dato atto di alcune interessanti iniziative in atto da parte di alcune regioni, quali ad esempio quello organizzato da La Venaria Reale e C.I.O.F.S. – F.P. Piemonte di Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici e riservato a giovani ed adulti non occupati.



Nessun commento:

Posta un commento

Se inserisci il commento in un vecchio post, invia una mail alla redazione, in modo che se ne possa informare i lettori.