Mentre alla tv fanno man bassa di spettatori i programmi di cerco/cambio/vendo casa, la Regione FVG consente che appartamenti, ville, chalet e cottage, costruiti per finalità turistiche siano di fatto utilizzate per fini residenziali, anche se la loro realizzazione è stata finanziata con fondi pubblici.
di Marilisa Bombi
La proposta iniziale l’aveva fatta Piero Tononi, consigliere
regionale in quota PDL utilizzando il sistema dell’emendamento d’aula. Che è la possibilità di far cambiare una legge con una aggiunta o con una modifica del testo originario, non nel
corso dei lavori della commissione consiliare chiamata ad esaminare il testo
prima che lo stesso, definitivo, sia trasmesso al Consiglio per la sua
approvazione, bensì quando il provvedimento è già all’attenzione dell’organo
legislativo, cioè – come si suol dire - quando i giochi si sono già conclusi.
Un passaggio, quello degli emendamenti d’aula, che il più delle volte scorre nell’indifferenza totale e che, quindi, viene abilmente e furbescamente utilizzato per far passare disposizioni che, probabilmente, ad una attenta valutazione delle finalità e conseguenze, non troverebbe l’ampio consenso di cui ha invece bisogno per divenire legge.
Un passaggio, quello degli emendamenti d’aula, che il più delle volte scorre nell’indifferenza totale e che, quindi, viene abilmente e furbescamente utilizzato per far passare disposizioni che, probabilmente, ad una attenta valutazione delle finalità e conseguenze, non troverebbe l’ampio consenso di cui ha invece bisogno per divenire legge.
Quando, poi, la legge in discussione è la legge annuale di
manutenzione, il gioco si fa ancor più semplice. Perché tra le centinaia di
modifiche proposte diventa decisamente facile perdere il bandolo della matassa.
Soprattutto se non si è esperti della materia in
discussione.
Sta di fatto che in occasione dell’approvazione della legge
regionale di manutenzione per il 2010, ovvero la legge n. 17 del 21 ottobre, il
consigliere Piero Tononi propone l’aggiunta di un comma all’articolo 85 della
legge regionale 2/2002, la legge che disciplina le attività nel settore
turistico. Il comma 1 bis che, a seguito dell’emendamento Tononi, viene
aggiunto alla legge prevede che: “E' altresì ammesso, e non comporta modifica
di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari o
dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o
alberghiera a titolo di abitazione ordinaria.” Una disposizione questa che, ai
più, potrebbe apparire insignificante ma che, invece, come si vedrà tra breve,
comporta delle conseguenze non irrilevanti.
Ma non è tutto. Perchè va anche evidenziato il fatto che il
comma in questione è stato solo due anni dopo, integralmente sostituito su
emendamento del consigliere regionale Daniele Galasso, anch’esso Pdl, ovvero come
il collega di partito che ha di fatto aperto la strada per quello che, alla fine,
si presenta come il notevole risultato
di consentire di metter su casa per amici e parenti a spese di Stato e Regione.
Con la "legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012", del 28 dicembre 2012, n. 26, infatti, il nuovo comma 1 bis dell’articolo 85 della
legge regionale 2/2002, a seguito dell'emendamento Galasso, diventa: “È, altresì, ammesso e non comporta modifica
di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari e
dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o
alberghiera, anche costituiti esclusivamente da unità abitative prive di
piazzole, definite ai sensi dell'articolo 64, comma 9, siano esse fisse,
singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalows,
cottage, chalet.”
L’intento avrebbe anche potuto essere encomiabile, ovvero
consentire al proprietario dell’albergo o all’affittuario, nel caso di affitto
di azienda, di abitare all’interno della struttura senza che per questo scatti
l’obbligo della modifica di destinazione da albergo a residenziale. Tuttavia,
la particolare formulazione della legge, allo stato attuale, consente di
costruire (o ristrutturare) immobili o
villaggi con finanziamenti pubblici e, poi, invece di destinarli al turismo,
cederne l’uso con un normale contratto di affitto dei locali. Laddove, infatti,
il legislatore ha genericamente utilizzato il termine “aventi causa”, (e non affittuario) ha
esplicitamente reso possibile ciò che pare un paradosso. Perché avente causa è
colui il quale ha acquistato un diritto a titolo derivativo, cioè in forza di
un trasferimento del diritto stesso da parte del precedente titolare, quale può
essere un normalissimo contratto di locazione o di comodato.
Sarebbe anche troppo facile, a questo punto, considerare che
non c’è ritegno alcuno per la Casta che cerca di aiutare, in ogni modo, gli
amici e gli amici degli amici, senza cercare, invece, di far sì che la norma in
questione non venga sfruttata al di fuori delle situazioni che avrebbero dovuto
giustificarla, chiedendo che il comma 1 bis non si applichi alle strutture che
sono state realizzate con finanziamenti o contributi pubblici. Alberghi diffusi
docet.
Nessun commento:
Posta un commento
Se inserisci il commento in un vecchio post, invia una mail alla redazione, in modo che se ne possa informare i lettori.