Pubblicata in gazzetta del 21 luglio, la legge 14 luglio 2015 n. 110 grida vendetta: ma il Parlamento non ha di meglio da fare?
di Marilisa Bombi
Insomma, sarà anche vero che l'egoismo è imperante e che termini come solidarietà, disponibilità ecc. sono voci di vocabolario e raramente sentimenti che animano donne e uomini, nel senso che è sufficiente uscire di casa mezz'ora per rendersi conto che gentilezza ed altruismo non esistono più salvo casi sporadici. Ma da lì ad impegnare il Parlamento per approvare, con legge, il giorno del dono, ce ne vuole.
L’idea è venuta a Carlo Azeglio Ciampi, economista,
banchiere e politico italiano, Presidente emerito della Repubblica Italiana,
essendo stato il decimo presidente della Repubblica dal 18 maggio 1999 al 15
maggio 2006. E se non fosse nato nello stesso anno dei miei genitori (1920)
passati da parecchio a miglior vita mi sarebbe venuto naturale utilizzare
qualche aggettivo non lusinghiero. Ma mi hanno insegnato ad avere rispetto per
le persone anziane e, pertanto, non do libero sfogo a ciò che sarei tentata di
dire e fare e mi limito a “passare” la notizia nuda e cruda.
Questo il testo della legge:
Art. 1
1. La Repubblica italiana riconosce il
4 ottobre di
ogni anno «Giorno del dono», al fine di offrire ai
cittadini l'opportunita' di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo
che le scelte e le attivita' donative possono recare alla
crescita della societa'
italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della
liberta' e della
solidarieta' affermati dalla
Costituzione trovano un'espressione
altamente degna di essere riconosciuta e promossa.
Art. 2
1. In occasione
del «Giorno del
dono» di cui
all'articolo 1, possono essere organizzati, senza nuovi
o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica,
cerimonie, iniziative, incontri,
momenti comuni di riflessione,
presentazioni, in modo
particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, affinche'
l'idea e la pratica del dono siano
oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere e affinche'
la loro importanza riceva il
conforto di approfondimenti culturali e di testimonianze riguardanti le
esperienze di impegno
libero e gratuito che di fatto si realizzano nella societa' italiana. 2. Le
amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti di cui alla
presente legge con le risorse
umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 3
1. Il «Giorno del
dono» di cui all'articolo 1 non
determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio
1949, n. 260. La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
A questo indirizzo è possibile leggere il testo della
relazione di accompagnamento al disegno di legge che è stato sottoscritto anche
dai seguenti parlamentari: Luigi Zanda (PD) , Renato Schifani (NCD) , Loredana
De Petris (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà) , Karl Zeller (Aut (SVP, UV,
PATT, UPT)-PSI-MAIE) , Paola Taverna (M5S) , Mario Ferrara (GAL) , Lucio Romano
(SCpI)
Alessandra Bencini (Misto, Italia Lavori in Corso) (aggiunge
firma in data 23 maggio 2014).
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