mercoledì 17 giugno 2015

Centrale a biomasse Nord e Giunta provinciale: autorizza, autorizza con prescrizioni, non autorizza?



Quanto vale nel percorso
autorizzativo la rappresentazione
degli interessi diffusi
dei cittadini? Quanto vale la carta "teleriscaldamento" nella considerazione dell'impatto ambientale e nell'immaginario collettivo?


di Martina Luciani


Questione centrale a biomasse: a che punto siamo, visto che dichiarazioni e atteggiamento del presidente della provincia di Gorizia fanno presumere che la pronuncia favorevole della Conferenza dei servizi costituisca il punto dirimente della questione e induca ( nuovo termine di diritto amministrativo coniato apposta per questa vicenda) la Giunta ad esprimere l’Autorizzazione unica?  Nonostante  il no del Comune di Gorizia ( nessuna disposizione di legge prevede che il Comune debba esprimere una parere di compatibilità urbanistica mentre è evidente che gli compete una valutazione complessiva di rilevanza politica inequivocabile).
Le prospettive non sono mica molte, in effetti.
I dubbi sono invece numerosissimi. Gli equivoci pure ( come il fraintendimento dialettico del confondere sistematicamente gli impianti destinati a produrre energia elettrica con quelli che ad origine generano calore e basta; o l’idea che il profitto privato dell’imprenditore sia un elemento di sviluppo per il territorio; o ancora che le esigenze di tutela dei cittadini non siano quantificabili come elementi tecnico scientifici, etc etc).
La Conferenza dei servizi  deve aver fatto quel che le compete, mettere cioè in fila i pareri positivi e negativi degli enti insieme ( non dimentichiamolo) alle prescrizioni che essi abbiano individuato – incluso il teleriscaldamento, sul quale non si sa niente, tantomeno come ne sia stata valutata l’effettiva capacità di compensazione ambientale; anzi, ai sensi delle direttive europee e delle indicazioni del Comune di Gorizia, come esso realizzi la funzione di produrre un miglioramento della qualità dell’aria - e ha trasferito la decisione alla Giunta provinciale. Che dirà autorizzo, con prescrizioni, oppure non autorizzo. E qualunque cosa dica, usando gli strumenti della discrezionalità o riparandosi dietro dati tecnici tutt’altro che inoppugnabili, si ritroverà sulla graticola: perché anche a non autorizzare, qualcuno infastidito da questa storia ci sarà, ovviamente. Tanto più che la centrale in questione è stata concepita, nel famoso progetto industriale strada facendo spacchettato in tre parti,  per completare il fabbisogno di energia elettrica dell’impianto di riciclo dell’alluminio, per il quale la centrale a biomasse sud non è sufficiente.
Ma se autorizzasse saranno molti di più: innanzitutto quelli che si sentono rappresentati dal Comune di Gorizia. E poi tutti coloro che hanno chiesto in questi mesi chiarezza e coerenza, ed hanno ottenuto in fondo solo male parole e sfottò.
C’è però un dettaglio: le prescrizioni.  Una in particolare, il teleriscaldamento. E’ un elemento del progetto o è una dichiarazioni di intenti,  è una realizzazione contestuale all’impianto o è un optional, è un progetto esso stesso sottoposto ad autonoma verifica e autorizzazione  o un’ipotesi futuribile che tuttavia condiziona la realizzazione della centrale? E’ un gioco dei bussolotti ad uso e consumo dei cittadini gonzi ed esagitati, tanto l’impianto emette aria balsamica e rigenerante ( unico caso al mondo) e quindi non serve a niente?
Infine: la pronuncia della Giunta provinciale è conclusiva del procedimento autorizzatorio, o no? E spetta invece allo Sportello unico delle attività produttive del Comune concludere l’iter, accogliendo in quella sede le istanze di chiarimento dei portatori di interessi diffusi? Certo, una norma regionale  della legge 19/2012 attribuisce espressamente alla Provincia la competenza per l’autorizzazione unica. Ma la Provincia deve girare il tutto al Comune in forza del fatto che il SUAP è norma di derivazione comunitaria: direttiva Servizi , detta anche Bolkestein . Proprio di recente, il T.A.R.  della Campania (uno dei più qualificati in Italia) con sentenza del 28 maggio 2015, n. 2950 ha affermato che nel contrasto fra diritto interno e diritto comunitario, prevale quest'ultimo, anche se la norma interna, statale o regionale, confliggente sia emanata in epoca successiva.  In altri termini, nel contrasto tra diritto interno e diritto comunitario, l'applicazione di quest'ultimo avviene in via diretta, in luogo di quello interno che va disapplicato da parte sia dei giudici sia degli organi della pubblica amministrazione nello svolgimento della loro attività di diritto pubblico, anche di ufficio, indipendentemente da richieste o sollecitazioni di parte.
Quindi, ci si attende che la rappresentazione degli interessi diffusi di cui Coordinamento, comitati e associazioni sono portatori avvenga nella fase procedimentale conclusiva al SUAP, al quale verrà immediatamente presentata apposita richiesta. Ciò in quanto si presume che la Provincia nel deliberare, in un senso o nell’altro, non terrà in alcun conto le osservazioni e le preoccupazioni espresse. E ciò nonostante le diverse note trasmesse e gli incontri avuti con i rappresentanti di quell’ente. E tutto ciò, solo per il fatto che nessuna associazione o comitato è stato, formalmente, coinvolto nel procedimento ai sensi dell’art. 8 legge 241/1990.

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