Chi è e di che cosa si occupa il Prefetto? Quali sono le funzioni della Prefettura? Domande che in pochi si pongono per un ruolo che, invece, è fondamentale in un sistema democratico decentrato.
di Marilisa Bombi
La “nostra”
senatrice Laura Fasiolo, nell’ambito dell’iter di approvazione della legge di “Deleghe
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha
proposto un emendamento (che è stato accolto) e che dovrebbe salvare la
Prefettura di Gorizia. L’atto, adesso, è stato trasmesso alla Camera e si spera che, perlomeno per questo passaggio il testo uscito dall’Aula del Senato rimanga inalterato. Poiché è prevedibile che non siano in molti coloro i quali
conoscono con precisione compiti e funzioni del Prefetto, che non sono
ovviamente soltanto quelli di gestire le emergenze di qualsiasi tipo esse
siano, ecco, qua di seguito, una breve nota su ciò che ogni cittadino dovrebbe
sapere ma che nessuno ci ha mai insegnato e che rientra in quella “educazione
civica” scomparsa – credo – dai programmi scolastici. Purtroppo!
L'atto
di nascita del Prefetto italiano è il regio decreto 9 ottobre 1861 n. 250
secondo cui i governatori delle province avrebbero dovuto assumere il titolo di
Prefetto, gli intendenti di circondario quello di sottoPrefetto e i consiglieri
di governo quello di consiglieri di prefettura. Nel nuovo regno, fu
ripristinato il titolo attribuito, durante il dominio francese nella Penisola,
ai rappresentanti periferici del Governo preferendolo a quello di
"governatore" (inappropriato termine con il quale impropriamente vengono
chiamati ora i presidenti delle regioni) che era stato adoperato dalla legge
comunale e provinciale piemontese del 23 ottobre 1859 n. 3702. Il titolo di
Prefetto fu prescelto perché il ricordo dei prefetti del periodo napoleonico
era associato all'unico esempio di amministrazione moderna e fattiva che
l'Italia avesse sperimentato. Oggi, dopo più di 150 anni e la valorizzazione
delle autonomie locali costituzionalizzata con la riforma del titolo V del
2001, quali sono le funzioni e il complessivo ruolo che il Prefetto svolge
all’interno dell’ordinamento statale? Certamente, oggi, la funzione fondamentale
del Prefetto che è quella di rappresentare, nella provincia, il Governo nel suo
insieme, può passare in second’ordine vista la molteplicità delle nuove
funzioni attribuite. Insomma, pur in un contesto di marcato decentramento, il
Prefetto continua a rappresentare il nucleo centrale per la riaggregazione
delle funzioni statali decentrate, ora disperse e frantumate e, nel contempo,
servire da cerniera tra centro e periferia e, soprattutto, nel rapporto tra lo
Stato e il sistema delle autonomie locali. Del resto, ridare un senso al prefetto che fa da cerniera all’impianto complessivo del tulps ma la cui figura è stata evidentemente ridimensionata con la nascita delle regioni, era compito che il legislatore nazionale doveva necessariamente affrontare. Dagli anni 70 alla fine del secolo possono essere individuati le seguenti svolte che hanno fortemente condizionato la nascita di un diverso ruolo istituzionale:
- La crisi della figura del Prefetto a partire dagli anni settanta conseguente alla nascita delle Regioni e al primo massiccio trasferimento delle competenze previsto dalla legge 22 luglio 1975 n. 382 e dal successivo d.p.r. 616/1977
- L’emergenza terrorismo in Italia e la svolta nella figura dei Prefetti con la L.121/81 (proprio a partire dalle competenze di Ordine pubblico, sicurezza e Polizia Amministrativa)
- La perdita di competenze di natura prettamente amministrativa avvenuta fra gli anni 90 e 2000: invalidi civili, patenti, copie d’obbligo, etc….
- La quasi parallela attribuzione di competenze legate alla depenalizzazione dei reati, al fenomeno dell’immigrazione, alla garanzia dei diritti civili e di cittadinanza (da ultimo l’istituzione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato incardinate nelle Prefetture e presiedute da Prefetti non di sede e la creazione degli Sportelli Unici).
Da non
dimenticare, infine, le competenze in materia di elezioni (ufficio provinciale
elettorale), racket, usura, antimafia, tossicodipendenze, pubblici spettacoli,
polizia amministrativa (porto di pistola per difesa personale, guardie giurate,
istituti di vigilanza) detenzioni di animali esotici o pericolosi, e tanto altro che è disciplinato, tuttavia,
all’interno di quelle discipline speciali che hanno caratterizzato la normazione
statale dopo la codificazione e che tanta difficoltà determinano
nell’interprete. Ma questo è un altro discorso.
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