mercoledì 6 maggio 2015

Il Prefetto e la Prefettura: questi sconosciuti



Chi è e di che cosa si occupa il Prefetto? Quali sono le funzioni della Prefettura? Domande che in pochi si pongono per un ruolo che, invece, è fondamentale in un sistema democratico decentrato.

di Marilisa Bombi

La “nostra” senatrice Laura Fasiolo, nell’ambito dell’iter di approvazione della legge di “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha proposto un emendamento (che è stato accolto) e che dovrebbe salvare la Prefettura di Gorizia. L’atto, adesso, è stato trasmesso alla Camera e si spera che, perlomeno per questo passaggio il testo uscito dall’Aula del Senato rimanga inalterato. Poiché è prevedibile che non siano in molti coloro i quali conoscono con precisione compiti e funzioni del Prefetto, che non sono ovviamente soltanto quelli di gestire le emergenze di qualsiasi tipo esse siano, ecco, qua di seguito, una breve nota su ciò che ogni cittadino dovrebbe sapere ma che nessuno ci ha mai insegnato e che rientra in quella “educazione civica” scomparsa – credo – dai programmi scolastici. Purtroppo!
L'atto di nascita del Prefetto italiano è il regio decreto 9 ottobre 1861 n. 250 secondo cui i governatori delle province avrebbero dovuto assumere il titolo di Prefetto, gli intendenti di circondario quello di sottoPrefetto e i consiglieri di governo quello di consiglieri di prefettura. Nel nuovo regno, fu ripristinato il titolo attribuito, durante il dominio francese nella Penisola, ai rappresentanti periferici del Governo preferendolo a quello di "governatore" (inappropriato termine con il quale impropriamente vengono chiamati ora i presidenti delle regioni) che era stato adoperato dalla legge comunale e provinciale piemontese del 23 ottobre 1859 n. 3702. Il titolo di Prefetto fu prescelto perché il ricordo dei prefetti del periodo napoleonico era associato all'unico esempio di amministrazione moderna e fattiva che l'Italia avesse sperimentato. Oggi, dopo più di 150 anni e la valorizzazione delle autonomie locali costituzionalizzata con la riforma del titolo V del 2001, quali sono le funzioni e il complessivo ruolo che il Prefetto svolge all’interno dell’ordinamento statale? Certamente, oggi, la funzione fondamentale del Prefetto che è quella di rappresentare, nella provincia, il Governo nel suo insieme, può passare in second’ordine vista la molteplicità delle nuove funzioni attribuite. Insomma, pur in un contesto di marcato decentramento, il Prefetto continua a rappresentare il nucleo centrale per la riaggregazione delle funzioni statali decentrate, ora disperse e frantumate e, nel contempo, servire da cerniera tra centro e periferia e, soprattutto, nel rapporto tra lo Stato e il sistema delle autonomie locali.
Del resto, ridare un senso al prefetto che fa da cerniera all’impianto complessivo del tulps ma la cui figura è stata evidentemente ridimensionata con la nascita delle regioni, era compito che il legislatore nazionale doveva necessariamente affrontare. Dagli anni 70 alla fine del secolo possono essere individuati le seguenti svolte che hanno fortemente condizionato la nascita di un diverso ruolo istituzionale:


  • La crisi della figura del Prefetto a partire dagli anni settanta conseguente alla nascita delle Regioni e al primo massiccio trasferimento delle competenze previsto dalla legge 22 luglio 1975 n. 382 e dal successivo d.p.r. 616/1977
  •  L’emergenza terrorismo in Italia e la svolta nella figura dei Prefetti con la L.121/81 (proprio a partire dalle competenze di Ordine pubblico, sicurezza e Polizia Amministrativa)
  •  La perdita di competenze di natura prettamente amministrativa avvenuta fra gli anni 90 e 2000: invalidi civili, patenti, copie d’obbligo, etc….
  •  La quasi parallela attribuzione di competenze legate alla depenalizzazione dei reati, al fenomeno dell’immigrazione, alla garanzia dei diritti civili e di cittadinanza (da ultimo l’istituzione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato incardinate nelle Prefetture e presiedute da Prefetti non di sede e la creazione degli Sportelli Unici). 
In questo contesto, e considerato l’attuale quadro costituzionale in materia di autonomie locali, la figura del prefetto riprende particolare vigore quale rappresentante del Governo centrale sul territorio, quale coordinatore degli uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato (si veda le disposizioni normative con riferimento alla creazione delle Prefetture – UTG), quale autorità provinciale di P.S. a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica (si veda gli ultimi risvolti normativi in base ai quali il prefetto può espellere dal territorio nazionale, in specifici casi, anche cittadini comunitari), ed infine quale ente a cui appartengono compiti di cosiddetta amministrazione generale, da porre in essere con l’importante strumento delle conferenze permanenti, intese quali organi che coadiuvano il prefetto nelle funzioni di coordinamento degli uffici periferici dello Stato garantendo la leale collaborazione con il sistema delle autonomie locali. (si veda il DPR 180/2006)
Da non dimenticare, infine, le competenze in materia di elezioni (ufficio provinciale elettorale), racket, usura, antimafia, tossicodipendenze, pubblici spettacoli, polizia amministrativa (porto di pistola per difesa personale, guardie giurate, istituti di vigilanza) detenzioni di animali esotici o pericolosi,  e tanto altro che è disciplinato, tuttavia, all’interno di quelle discipline speciali che hanno caratterizzato la normazione statale dopo la codificazione e che tanta difficoltà determinano nell’interprete. Ma questo è un altro discorso.

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