Interessante soluzione per i comuni dopo il decreto legge Cantieri dello scorso anno: partecipo, dunque, sono (cittadino). In Toscana una delle prime realtà.
di Marilisa Bombi
Mutuando la locuzione cogito ergo sum, che significa
letteralmente «penso dunque sono», ovvero la formula con cui Cartesio espresse
la certezza indubitabile che l'uomo ha di se stesso in quanto soggetto
pensante, si può certamente affermare che, forse solo con l'art. 24, D.L.
12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attività produttive", ogni singolo può acquisire consapevolezza del significato di
"sussidiarietà orrizontale".
Principio costituzionale rimasto, fino ad ora, argomento di studio di pochi eletti. Anche se, comunque, qualche precisazione a proposito del suddetto art. 24 (Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio) risulta comunque necessaria, per meglio comprenderne la portata.
Principio costituzionale rimasto, fino ad ora, argomento di studio di pochi eletti. Anche se, comunque, qualche precisazione a proposito del suddetto art. 24 (Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio) risulta comunque necessaria, per meglio comprenderne la portata.
La novità normativa. La norma si ispira ad esperienze già
presenti in altri ordinamenti (ad esempio Stati Uniti d'America), ove l'ente
locale provvede ad assicurare alcuni servizi non delegabili (come il servizio
di anagrafe), mentre i cittadini possono provvedere alla cura di altri servizi
quali la manutenzione delle strade, la pulizia delle stesse eccetera, in cambio
di un minore gravame fiscale sugli stessi soggetti, realizzando in tal modo un
risparmio per i cittadini stessi e una correlativa minore spesa pubblica. Si
tratta, in sostanza, di una attuazione pratica del principio di sussidiarietà
orizzontale, che non vuole ribaltare la dinamica delle competenze ma rafforzare
le sinergie e, se del caso, rimediare ad inadempienze contingenti prevenendo invece
contenziosi conseguenti a fatti di cui giornalmente se ne occupano i mass
media. In sostanza, l'art. 24 prevede che i comuni possano definire, in
relazione ad un determinato ambito del proprio territorio, criteri e condizioni
per la realizzazione da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi
di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano. A tal fine, l'ente
locale può deliberare la concessione di una riduzione ovvero di un'esenzione di
tributi locali inerenti alle attività poste in essere dai predetti soggetti.
L'esenzione in ogni caso, comunque, verrebbe concessa per un periodo di tempo
limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni.
La sussidiarietà. La sussidiarietà è un principio e criterio
di ripartizione delle funzioni e delle competenze amministrative all'interno
dell'ordinamento giuridico ed ha due modalità di espressione: verticale e
orizzontale. Sorvolando sulla verticale che, comunque, si esplica nell'ambito
di distribuzione di competenze amministrative tra diversi livelli di governo
territoriali: Stato-regioni-autonomie locali ed esprime la modalità
d'intervento -sussidiario- degli enti territoriali superiori rispetto a quelli
minori, ossia gli organismi superiori intervengono solo se l'esercizio delle
funzioni da parte dell'organismo inferiore sia inadeguato per il raggiungimento
degli obiettivi; la sussidiarietà orizzontale si basa sul presupposto secondo
cui alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale
provvedono direttamente i privati cittadini (sia come singoli, sia come
associati) e la pubblica amministrazione interviene soltanto in funzione
sussidiaria, di programmazione, di coordinamento ed eventualmente di gestione.
Le origini. Le origini della sussidiarietà si rinvengono
nella dottrina ecclesiastica che sosteneva l'importanza del ruolo dei privati e
delle comunità minori all'interno della società, ai fini del mantenimento del
giusto ordine (Enciclica per il Quadragesimo anno Rerum Novarum, 1931;
Enciclica Mater et Magistra, 1961). La sussidiarietà orizzontale ha trovato,
inizialmente, riconoscimento nell'art. 2, L. n. 265 del 1999, confluito poi
nella L. n. 267 del 2000 e, infine, nell'art. 118, comma 4, Cost., secondo il
quale Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base appunto del principio di
sussidiarietà.
Dal dire al fare ...... non c'è di mezzo il mare. Il proverbio questa volta viene smentito dall'inziativa attuata da un comune in provincia di Lucca, come ci informa un quotidiano nazionale. E da noi? Ci sarà qualche provvido Sindaco in grado di realizzare iniziative in tal senso?
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