sabato 7 febbraio 2015

OGM, importante sentenza del Consiglio di Stato: quando la stampa scrive e non sa di cosa parla.

Mentre si attende la pubblicazione del nuovo decreto interministeriale che vieta la coltivazione di OGM in Italia, bocciato anche dal Consiglio di Stato il ricorso sul decreto del 2013.L'applicazione del principio di precauzione non richiede l'esistenza di evidenze scientifiche.Non ci serve insomma la sicurezza scientifica sugli impatti negativi di Mon 810, ci basta e avanza l’incertezza scientifica sulla sicurezza degli OGM.



di Martina Luciani


Ieri su Corriere.it, notiziona: il Consiglio di Stato respinge il ricorso contro il decreto che blocca per "altri" 18 mesi la coltivazione di OGM in Italia.
E tutti trasecoliamo: Fidenato è un drago, paladino irriducibile di Monsanto, ma anche il Consiglio di Stato non scherza, come diavolo hanno fatto a ricorrere e pronunciarsi contro un decreto che i Ministri dell'ambiente, delle politiche agricole e della salute hanno firmato il 23 gennaio?
Non l'hanno fatto, semplicemente. Il ricorso è relativo alla battaglia sul precedente decreto interministeriale, quello del luglio 2013. Bastava leggere, non dico la sentenza del 6 febbraio ( peraltro disponibile on line) ma almeno le corrette agenzie di stampa.
Da Palazzo Spada alcune significative argomentazioni. Innanzitutto un chiarimento sul principio di precauzione: la sua applicazione  postula l’esistenza di un rischio potenziale per la salute e per l'ambiente, ma non richiede l'esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre ; e comporta che quando non sono conosciuti con certezza i rischi connessi ad un'attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali. Non mancano alcuni utili approfondimenti sul ruolo dell' EFSA, cioè l'Agenzia che a livello europeo si esprime in materia di sicurezza alimentare (e che notoriamente non è contraria alla coltivazione del Mon810; e che inoltre è già stata investita dai conflitti di interesse delle cosiddette revolving doors). Il  Consiglio di Stato ci fa notare che il nostro ISPRA è l’ente pubblico preposto nel nostro ordinamento alla protezione ed alla ricerca ambientale: quindi quel che conclude e afferma non è propriamente un'opinione e basta. Del resto la stessa normativa europea prima ancora di indicare i pareri dell'EFSA come strumento qualificato per sospendere o modificare l'autorizzazione comunitaria alla coltivazione di uno specifico OGM, non esclude che la sussistenza o insussistenza dei presupposti venga desunta in altro modo: “ … ovvero qualora, alla luce di un parere dell’Autorità …”.
E ricorda anche che lo stesso Efsa, pronunciandosi su un altro evento genetico, cioè il mais Bt11 della Pioneer - Du Pont, ha rilevato impatti in relazione all’acquisizione di resistenze da parte di parassiti e sulla mortalità delle popolazioni di lepidotteri sensibili, ed ha ritenuto che tali risultati si applichino anche al MON 810 della Monsanto che produce la stessa tossina Cry1Ab, raccomandando pertanto un rafforzamento delle relative misure di gestione e di sorveglianza.

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