Ma il Governo è diventato matto? Mentre si continua a dichiarare, a parole, l’obiettivo di semplificare la vita ai cittadini, un ulteriore adempimento viene imposto a chi utilizza una vettura non propria.
A decorrere da ieri, 3 novembre, è diventato obbligatorio
annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli il
nome di chi non è “intestatario” di un veicolo, motoveicolo o rimorchio, ma ne
ha la disponibilità (“utilizzatore”) per periodi superiori a 30 giorni
decorrenti dalla stipula di un apposito atto di comodato gratuito o con altri
contratti di utilizzo o di affidamento. In caso di omissione viene applicata la sanzione
amministrativa del pagamento di una sanzione da 705,00 a 3.526,00 euro.
Questo è quanto viene previsto da una modifica al codice della strada. A dire il vero, le modifiche normative sono entrate in vigore già a dicembre del 2012, ma sono difatto diventate operative soltanto oggi, in occasione della definizione delle relative procedure informatiche, che consentiranno alle Forze dell’Ordine e all’utenza professionale interessata di adottare le necessarie misure organizzative. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare 10 luglio 2014, Prot. 15513, con la quale ha fornito importanti chiarimenti circa i casi da comunicare, la procedura da seguire e la modulistica da adottare. L’intestatario può provvedere a comunicare l’evento solo con delega scritta rilasciata dall’utilizzatore secondo la modulistica allegata alla citata circolare (Moduli A/1 o A/2 a seconda che si tratti di persona fisica o giuridica). Qualora si tratti di veicolo aziendale invece si dovrà utilizzare il Modulo B/1. Occorrerà inoltre allegare i seguenti versamenti: - euro 16,00 per imposta di bollo (da versare sul C.C.P. n. 4028); - euro 9,00 per i diritti di motorizzazione (da versare sul C.C.P. n. 9001). Le disposizioni si applicheranno a tutte le variazioni, per le quali incorre l’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che interverranno a decorrere da tale data.
Questo è quanto viene previsto da una modifica al codice della strada. A dire il vero, le modifiche normative sono entrate in vigore già a dicembre del 2012, ma sono difatto diventate operative soltanto oggi, in occasione della definizione delle relative procedure informatiche, che consentiranno alle Forze dell’Ordine e all’utenza professionale interessata di adottare le necessarie misure organizzative. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare 10 luglio 2014, Prot. 15513, con la quale ha fornito importanti chiarimenti circa i casi da comunicare, la procedura da seguire e la modulistica da adottare. L’intestatario può provvedere a comunicare l’evento solo con delega scritta rilasciata dall’utilizzatore secondo la modulistica allegata alla citata circolare (Moduli A/1 o A/2 a seconda che si tratti di persona fisica o giuridica). Qualora si tratti di veicolo aziendale invece si dovrà utilizzare il Modulo B/1. Occorrerà inoltre allegare i seguenti versamenti: - euro 16,00 per imposta di bollo (da versare sul C.C.P. n. 4028); - euro 9,00 per i diritti di motorizzazione (da versare sul C.C.P. n. 9001). Le disposizioni si applicheranno a tutte le variazioni, per le quali incorre l’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che interverranno a decorrere da tale data.
Sono esentati dall’obbligo di aggiornamento i componenti del
nucleo familiare purché conviventi.(art. 247-bis, comma 2, lett. a), D.P.R. n.
495/1992).
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