Saranno ripristinate le concessioni pluriennali previste dalla legge sul commercio ambulante, dando così un minimo di certezza agli operatori di settore.
La novità è contenuta
nella risposta all’interrogazione del consigliere comunale Michele Bressan che
sullo specifico argomento aveva interpellato l’assessore Pettarin il quale
peraltro, inizialmente aveva tergiversato. Messo alle strette, invece, come
risulta dal contenuto della ennesima interrogazione alla quale il consigliere è
stato costretto per avere una risposta esaustiva dall’esponente della Giunta municipale su
fatti che, comunque, riguardano la passata amministrazione è stato, alla fin
fine, ammesso che i contratti in atto non sono conformi a quanto espressamente
previsto non solo dalla legge regionale ma anche da quella statale per le
attività di vendita che si svolgono all’interno dei mercati comunali.
Questa la sintesi delle richieste del consigliere Michele Bressan di Gorizia è tua:
Questa la sintesi delle richieste del consigliere Michele Bressan di Gorizia è tua:
“ [… ] In questa prospettiva che sarebbe stata avallata dal
Consiglio comunale sono state adottate delle scelte che si richiede o meno di
confermare:
1) Nonostante la vigente disciplina preveda che le aree
destinate a mercato, sia pubbliche che private, vadano date in concessione al
privato per un periodo decennale, (articolo 49 legge regionale 29/2007) il
Comune di Gorizia ha trasformato il rapporto in normale contratto di locazione;
2) Tale scelta comporta il fatto che nel caso in cui
l’immobile fosse stato destinato secondo le previsioni del piano di settore del
commercio, il Comune avrebbe potuto – in qualsiasi momento – dare disdetta al
contratto in corso, senza alcun onere a carico dell’Ente;
3) Se, invece, fosse stato mantenuto il rapporto concessorio
decennale, agli occupanti i banchi di vendita al momento della revoca della
concessione, prima della normale scadenza, sarebbe stato dovuto un indenizzo,
così come previsto dall’articolo 21-quinquies, (Revoca del provvedimento) della
legge 241/1990.
4) Si può ritenere che nessun capace imprenditore sia
disponibile alla stipula di un contratto di locazione a durata imprevedibile,
con la conseguenza che il progressivo abbandono dei banchi di vendita è
imputabile alla mancanza di prospettive certe, in grado di ammortizzare gli
eventuali investimenti prima di veder assicurata la fidelizzazione della
clientela.
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