venerdì 4 gennaio 2019

Migranti in Italia. Il sindaco di Palermo sospende alcune misure del decreto sicurezza. Salvini cominci a preoccuparsi, perchè Orlando non è solo.

Circolano sul web post in cui si sostiene che la lettera del sindaco Leoluca Orlando al Capo area dei Servizi al cittadino del Comune di Palermo è un bluff, che non contiene indicazioni per la sospensione di alcune prescrizioni del decreto sicurezza che riguardano i migranti. Decidete voi, questo il testo, i cui contenuti sono analoghi alle prese di posizione del sindaco di Firenze, del sindaco (sospeso) di Riace, del presidente della Regione Lazio, del sindaco di Napoli ( in dettaglio qui), e condivisi da altri sindaci siciliani.




Al Sig. Capo Area Servizi al Cittadino SEDE

OGGETTO: Procedure per residenza anagrafica degli stranieri.

Nella mia qualità di Sindaco della Città di Palermo, da sempre luogo di solidarietà e di impegno in favore dei diritti umani, in coerenza con posizioni assunte e atti deliberativi adottati da parte di questa Amministrazione comunale, che considera prioritario il riconoscimento dei diritti umani per tutti coloro che comunque risiedono nella nostra città, Le sottopongo una richiesta di ponderazione e una precisa indicazione riguardo alla Legge 132/2018.
Tale impianto normativo continua a suscitate riflessioni, polemiche e allarmi diffusi anche a livello internazionale per il rischio di violazione dei diritti umani in caso di errata applicazione, con grave pericolo di violazione anche della legge umanitaria internazionale.
À tal proposito si richiama la nostra Carta costituzionale (mi piace qui ricordare che quest'anno si è celebrato il 70° anniversario della entrata in vigore) con particolare riferimento all’art. 2 (laddove il rifiuto di residenza anagrafica limita il soggetto nell’esercizio della partecipazione alle formazioni sociali);
all'art. 14 (laddove l’inviolabilità del domicilio verrebbe incisa da un provvedimento negativo in materia anagrafica);
all’art. 16 (laddove la libertà di movimento verrebbe condizionata, se non addirittura disumanamente compressa, in caso di incisione del diritto di residenza oltre ogni ragionevole protezione di altri interessi pubblici eventualmente concorrenti);
all’art. 32 (laddove il diritto alla salute potrebbe essere meno garantito in ragione della differente area di residenza anagrafica, o peggio, della mancanza assoluta di residenzialità formale).
Non solo: è la giurisprudenza stessa della Corte Costituzionale che da sempre afferma e statuisce “che lo straniero è anche titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona (...) In particolare, per quanto qui interessa, ciò comporta il rispetto, da parte del legislatore, del canone della ragionevolezza, espressione del principio di eguaglianza, che, in linea generale, informa il godimento di tutte le posizioni soggettive” (Sentenza n. 148/2008; si vedano altresì le sentenze n. 203/1997, n. 252/2001, n. 432/2005, n. 324/2006).

Ebbene, al fine di evitare applicazioni ultronee delle nuove norme, che possano pregiudicare proprio l’attuazione di quei diritti ai quali lo scrivente responsabilmente faceva riferimento e ossequio, Le conferisco mandato di approfondire, nella Sua qualità di Capo Area dei Servizi al Cittadino, tutti i profili giuridici anagrafici derivanti dall'applicazione della citata L.132/2018 e, nelle more di tale approfondimento, impartisco la disposizione di SOSPENDERE, per gli stranieri eventualmente coinvolti dalla controversa applicazione della legge 132/2018, qualunque procedura che possa intaccare i diritti fondamentali della persona con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle procedure di iscrizione della residenza anagrafica.

Distinti saluti.
Sindaco Leoluca Orlando

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