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Il Consigliere comunale di "Gorizia è tua" chiede chiarimenti all'assessore Pettarin a proposito delle scelte operate dal Comune, in questi ultimi anni, per il mercato cittadino.
La decisione di vederci chiaro, nasce dal fatto che in una precedente
interrogazione del consigliere stesso presentata il 7 luglio scorso, non ha
fornito risposte convincenti alle seguenti domande: quali sono state, in concreto, le
conseguenze della DG 82/2008, che disponeva il passaggio della struttura da
bene demaniale a bene patrimoniale (seppur indisponibile?); per quale motivo si
è usata la riclassificazione urbanistica della zona come ragione per la
classificazione civilistica del bene? Secondo quale criterio e/o legge può
essere classificato bene patrimoniale indisponibile un bene che, "ope
legis", fa parte del demanio pubblico? Quale è quindi la tipologia di
rapporto che è stato instaurato con i commercianti che vi operano? Vi è un
collegamento logico tra la costante diminuzione del numero dei banchi occupati
al mercato coperto e la delibera giuntale DG 82/2008?
“Dalla lettura attenta della sua composita risposta e degli
allegati, precisa la nota del consigliere comunale Michele Bressan inviata a Pettarin, emerge
inequivocabilmente che l’obiettivo era, in sostanza, quello di “chiudere” il
tradizionale mercato coperto per “aprire” ad un centro commerciale urbano, ovvero
ad una grande struttura di vendita, come se ne vedono tante nella periferia
della città e che hanno causato la distruzione del commercio tradizionale di
quartiere. In questa prospettiva che sarebbe stata avallata dal Consiglio
comunale sono state adottate delle scelte che si richiede o meno di confermare:
Nonostante la vigente disciplina preveda che le aree
destinate a mercato, sia pubbliche che private, vadano date in concessione al
privato per un periodo decennale, (articolo 49 legge regionale 29/2007) il
Comune di Gorizia ha trasformato il rapporto in normale contratto di locazione;
Tale scelta comporta il fatto che nel caso in cui l’immobile
fosse stato destinato secondo le previsioni del piano di settore del commercio,
il Comune avrebbe potuto – in qualsiasi momento – dare disdetta al contratto in
corso, senza alcun onere a carico dell’Ente;
Se, invece, fosse stato mantenuto il rapporto concessorio
decennale, agli occupanti i banchi di vendita al momento della revoca della concessione,
prima della normale scadenza, sarebbe stato dovuto un indenizzo, così come
previsto dall’articolo 21-quinquies, (Revoca del provvedimento) della legge
241/1990.
Si può ritenere che nessun capace imprenditore sia
disponibile alla stipula di un contratto di locazione a durata imprevedibile,
con la conseguenza che il progressivo abbandono dei banchi di vendita è
imputabile alla mancanza di prospettive certe, in grado di ammortizzare gli
eventuali investimenti prima di veder assicurata la fidelizzazione della
clientela."
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