Qualcuno pagherà i costi per le leggi dichiarate incostituzionali?
di Marilisa Bombi
Insomma, nel momento in cui va in onda la fine in diretta delle province che svolgevano funzioni fondamentali di enti intermedi, in base al principio di sussidiarietà verticale ci si dovrebbe porre il dubbio se, forse, non sarebbe stato meglio sopprimere le regioni, tenuto conto che costano ben di più delle province le quali peraltro qualcosa facevano, mentre delle regioni si potrebbe fare a meno perchè le leggi (e migliori di quelle delle regioni) le fa lo Stato. Se, infatti, le leggi statali, quando non sono emendate in commissione o in aula, sulla base di una o più lobby lecita od illecita essa sia, vengono di norma scritte da fior di giuristi, le leggi regionali vengono scritte dal funzionario di turno, che spesse volte non sa nemmeno che cosa sia la "legistica" e forse non ha nemmeno una cultura giuridica. Sta di fatto che ieri è stata depositata l'ennesima sentenza della Corte, (numero 54) che cassa una legge regionale. Attenzione! Nessuna questione di principio sulla quale spendere il proprio ruolo. Questa volta, infatti, la sentenza è riferita alla normativa che
regolamenta lo sportello unico per le attività produttive (il SUAP per intenderci, quello che dovrebbe rappresentare l'unico punto di accesso per il futuro imprenditore). A giudizio della Corte, il SUAP non riguarda le
disciplina delle attività economiche e, pertanto, materia di competenza delle
regioni in base al riparto disposto dall’art. 117 Cost. Ciò in quanto il
funzionamento, l’entrata in vigore e l’organizzazione dello SUAP appartiene
alla sfera di competenza dello Stato, perché connesso al settore «coordinamento
informativo, statistico ed informatico dei dati dell’amministrazione statale,
regionale e locale» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera r).
La questione posta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
all’attenzione del Giudice delle leggi è partita dall’attività legislativa
della nostra regione che, per le attività economiche
dispone, peraltro, di potestà primaria in base allo Statuto. Ma è anche in
relazione a tale specificità che, secondo lo Stato, la piccola Regione di
Nord-Est ha ecceduto la propria competenza statutaria e invaso la competenza
esclusiva dello Stato. La disciplina dello sportello unico per le attività
produttive secondo la Consulta, infatti, riguarda non solo la regolamentazione
dei compiti e del funzionamento degli sportelli, ma anche il termine entro cui
questi ultimi avrebbero dovuto essere attivati (e che la Regione aveva voluto differenziare). Peraltro, la medesima Corte
aveva già chiarito che tale disciplina rientra nella materia (sentenza n. 15
del 2010) affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
C'è da chiedersi a questo punto: chi aveva proposto di differenziare la normativa regionale rispetto quella statale, sopratutto tenendo conto che la Corte aveva già affermato la competenza dello Stato? Perchè a questi sarebbe da assegnare un voto negativo ed anzi, applicare il principio: chi sbaglia, paga.
Il nostro bel paese è notoriamente affetto dal morbo dell’inflazione legislativa e soprattutto dalla scarsa qualità della normazione stessa...altro che legistica
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