Sta rimbalzando tra i diversi canali di informazione , seppur non con il dovuto risalto, l’ordinanza del 17 gennaio 2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, ovvero il massimo organo della giustizia amministrativa operante in Sicilia, in pratica l'equivalente del Consiglio di Stato, tanto per intenderci.
di Martina Luciani
Con tale ordinanza il Collegio, manifestando dubbi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni in materia di obbligo vaccinale, pone ai vertici tecnico amministrativi della Sanità italiana una serie di specifici quesiti, rivolti ad un collegio composto dal segretario generale del Ministero della Sanità, dal direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria dello stesso dicastero,
e dal presidente del Consiglio superiore di sanità.
A chi si chiedesse se incaricare un collegio con questo tipo di composizione equivalga a dare mandato a Dracula di governare un’associazione di volontari
donatori di sangue, riservo una chiosa al termine. ***
Tralasciando il contesto in cui è stata emessa
l’ordinanza, che potete leggere qui, è
interessante valutare la struttura logica e di merito del provvedimento.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa siciliano riprende la decisione dei
colleghi del Consiglio di Stato n.
7045/2021, che avevano ritenuto legittimo l'obbligo vaccinale contro il virus
Sars-CoV-2 per il personale sanitario, escludendo tra l’altro, che i vaccini non abbiano
efficacia nell’evitare la malattia, del tutto o comunque nelle forme più gravi
e ANCHE il contagio.
Tuttavia , riflettono i giudici siciliani, la stessa decisione n. 7045/2021
sottolinea che l’autorizzazione è condizionata all’acquisizione di più completi
dati acquisiti successivamente all’autorizzazione stessa e che il rigore
scientifico e l’attendibilità delle sperimentazioni che hanno preceduto
l’autorizzazione devono trovare conferma mediante i cc.dd. «comprehensive data
post-authorisation».
Quindi bisogna considerare
quanto di diverso e nuovo è accaduto: e cioè “ la
situazione sanitaria appare in costante divenire e già in parte diversa
rispetto quella oggetto di valutazione della citata decisione della III
sezione", la "diffusione di nuove varianti quale la
Omicron, rispetto alle quali i vaccini non sono ancora “aggiornati”, di guisa
che sulla relativa ed attuale efficacia protettiva la comunità scientifica non
pare aver raggiunto una conclusione unanime" , il profilarsi di "una reiterazione di somministrazioni in tempi
ravvicinati (sei mesi o addirittura quattro), sulla cui opportunità non si
ravvisa, parimenti, una posizione unanime". Quindi, affermano i giudici siciliani, "l’attuale obbligo vaccinale
pone un (nuovo) problema di proporzionalità, dato che si profila una
imposizione di ripetute somministrazioni nell’anno per periodi di tempo
indeterminati.”
Il Consiglio riprende i ragionamenti della Corte Costituzionale in materia di vaccinazioni obbligatorie, a partire dalla lettura
dell’ art. 32 Cost. che postula il necessario contemperamento del diritto alla
salute della singola persona (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con
il coesistente e reciproco diritto delle altre persone e con l'interesse della
collettività.
La Corte ha già messo in fila i requisiti in presenza dei quali un obbligo
vaccinale imposto con legge dello Stato è coerente con la Costituzione:
_il trattamento deve essere diretto non solo a migliorare o a
preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare
lo stato di salute degli altri, giustificando nel nome dell’interesse
collettivo la compressione del diritto all’autodeterminazione dell’uomo
connessa al diritto alla salute come diritto fondamentale, fermo restando che
il sacrificio della salute del singolo non può essere subordinato alla tutela
della salute degli altri;
_non deve produrre conseguenze sullo stato di salute
dell’obbligato nei limiti degli eventi
“che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”;
_nell'ipotesi di danno ulteriore,deve essere prevista comunque la corresponsione di una
equa indennità in favore del danneggiato, parallela alla tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del
1994 e n. 307 del 1990), assicurando, a carico della collettività, e quindi dello
Stato, il rimedio del danno patito.
Inoltre, le concrete forme di attuazione della legge
impositiva di un trattamento sanitario o di esecuzione materiale del detto
trattamento devono essere “accompagnate dalle cautele o condotte secondo le
modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in
relazione alla sua natura. E fra queste va ricompresa la comunicazione alla
persona che vi è assoggettata, o alle persone che sono tenute a prendere
decisioni per essa e/o ad assisterla, di adeguate notizie circa i rischi di
lesione, nonché delle particolari precauzioni, che, sempre allo stato delle
conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili”.
La discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le
quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive (raccomandando qualcosa o stabilendo un obbligo e le relative sanzioni), deve
essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed
epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017) e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che
debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia
(così, la giurisprudenza costante della Corte sin dalla fondamentale sentenza
n. 282 del 2002).
Il Consiglio fa riferimento anche al Consiglio d’Europa ed alla Risoluzione 2361 (2021) ( nota per lo
più soltanto per l’esortazione agli Stati - 7.3.2 - a garantire che nessuno venga discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non volersi vaccinare).
E di quella Risoluzione richiama, tra l’altro,
le questioni attinenti
_all’indipendenza
e all’esser svincolati da pressioni politiche degli organismi di
regolamentazione incaricati della valutazione e dell’autorizzazione dei vaccini
contro Covid-19;
_al monitoraggio dei vaccini e della loro sicurezza dopo la
prima fase della vaccinazione di popolazione generale, anche riguardo agli
effetti a lungo termine;
_ai possibili fenomeni di insider trading dei dirigenti
farmaceutici o aziende farmaceutiche che cercano di arricchirsi indebitamente a
spese pubbliche;
_alla trasparenza sulla
sicurezza e sui possibili effetti collaterali del vaccino ma anche sul contenuto dei contratti con i produttori
di vaccini, ai fini del controllo parlamentare e dello scrutinio pubblico;
_alla necessità di sostenere il campo emergente della ricerca
che studia le variazioni interindividuali nelle reazioni ai vaccini in base
delle differenze nell’immunità naturale, nei microbiomi e nell’immunogenetica.
L'ordinanza arriva quindi al punto della legittimità costituzionale dell’obbligo alla
vaccinazione: il Consiglio ne riconosce la sussistenza in capo al ricorrente,
ma vuole verificare se esso soddisfi le condizioni dettate dalla Corte in tema
di compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria dei cittadini in
ambito vaccinale, ossia non nocività dell’inoculazione per il singolo paziente
e beneficio per la salute pubblica.
Ritiene pertanto di dover accertare una serie di rilevanti dettagli della storia di questa pandemia e campagna vaccinale. Elenca:
_le
modalità di valutazione di rischi e benefici operata, a livello generale, nel
piano vaccinale e, a livello individuale, da parte del medico vaccinatore,
anche sulla basa dell'anamnesi pre-vaccinale;
_ se vengano consigliati all’utenza
test pre-vaccinali, anche di carattere genetico (considerato che il corredo
genetico individuale può influire sulla risposta immunitaria indotta dalla
somministrazione del vaccino);
_chiarimenti sugli studi ed evidenze scientifiche
(anche eventualmente emerse nel corso della campagna vaccinale) sulla base dei
quali venga disposta la vaccinazione a soggetti già contagiati dal virus; le
modalità di raccolta del consenso informato;
_l’articolazione del
sistema di monitoraggio, che dovrebbe consentire alle istituzioni sanitarie
nazionali, in casi di pericolo per la salute pubblica a causa di effetti
avversi, la sospensione dell'applicazione dell’obbligo vaccinale;
_chiarimenti
sui dati relativi ai rischi ed eventi avversi raccolti nel corso dell’attuale
campagna di somministrazione e sulla elaborazione statistica degli stessi (in
particolare, quali criteri siano stati fissati, e ad opera di quali
soggetti/istituzioni, per raccogliere i dati su efficacia dei vaccini ed eventi
avversi; chiarimenti circa i criteri di raccolta ed elaborazione dei dati e la
dimensione territoriale, se nazionale o sovranazionale;
_chi sono i soggetti ai
quali confluiscano i dati e modalità di studio), e sui dati relativi alla
efficacia dei vaccini in relazione alle nuove varianti del virus;
_l’ articolazione della sorveglianza post-vaccinale e sulle
reazioni avverse ai vaccini, avuto riguardo alle due forme di sorveglianza
attiva (con somministrazione di appositi questionari per valutare il risultato
della vaccinazione) e passiva (segnalazioni spontanee, ossia effettuate
autonomamente dal medico che sospetti reazioni avverse).
Il Consiglio stabilisce di conseguenza che si svolga una istruttoria, affidata ad un
collegio composto dal Segretario generale del Ministero della Salute, dal
Presidente del Consiglio superiore della sanità operante presso il Ministero
della salute e dal Direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria.
Questi dovranno, entro il prossimo 28 febbraio, presentare una dettagliata
relazione sui quesiti posti dal massimo organo di giustizia amministrativa siciliana.
Al Collegio tecnico-amministrativo in aggiunta vengono rivolte le seguenti domande:
_ai medici di base sono state fornite
direttive prescrivendo loro di contattare i propri assistiti ai quali,
eventualmente, suggerire test pre-vaccinali?
_Sono i medici di base che
comunicano tutti gli eventi avversi (letali e non) e patologie dai quali
risultino colpiti i soggetti vaccinati?
_Entro quale range temporale di
osservazione?
_Quali effetti avversi sono oggetto di comunicazione, quelli
rilevati discrezionalmente dal medico o una serie di eventi avversi
espressamente elencati in direttive eventualmente trasmesse ai sanitari?
Il Consiglio necessita di chiarimenti ulteriori:
_sul
perdurante obbligo di sottoscrizione del consenso informato anche in situazione
di obbligatorietà vaccinale;
_la trasmissione dei dati attualmente raccolti
dall’amministrazione in ordine all’efficacia dei vaccini, con specifico
riferimento al numero dei vaccinati che risultino essere stati egualmente
contagiati dal virus (ceppo originario e/o varianti), sia il totale sia i
numeri parziali di vaccinati con una due e tre dosi; i dati sul numero di
ricovero e decessi dei vaccinati contagiati;
_i dati di cui sopra comparati con
quelli dei non vaccinati. Con riserva di porre ulteriori domande nel corso
dell’udienza del 16 marzo.
Conclusa la fase istruttoria, spetterà al medesimo Organo di giustizia valutare se l'obbligo vaccinale, in base al vigente quadro normativo, è conforme o meno alla Costituzione. E, in caso negativo, rimettere la questione al Giudice delle leggi.
***A proposito della composizione del Collegio incaricato dell'istruttoria dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, lungi dal sollevari dubbi sull’imparzialità
del collegio stesso, vale la pena sottolineare i doveri dei funzionari pubblici, sanciti in Costituzione italiana, in specifiche leggi e, non ultimo, nel Codice di comportamento. Tra questi, spiccano indipendenza, trasparenza, imparzialità e fedeltà alla Repubblica. Dirigenti, funzionari e dipendenti sono inoltre direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione del diritto.
I titolari di incarichi politici, sono usi aggirare
serenamente gli speciali doveri previsti per la pubblica amministrazione, spesso senza nemmeno pagarne il prezzo, perlomeno sul piano della
responsabilità politica.