mercoledì 26 aprile 2017

NOBIOMASSEGO.Memorandum per la campagna elettorale: gli articoli della Costituzione italiana che inquadrano il problema.



Avere la Costituzione italiana sempre presente anche in una campagna elettorale è una scelta molto trendly.
Anche trasformare il Comune nella sede applicativa dei principi fondanti la nostra Repubblica potrebbe essere una garanzia, se la proposta fosse certificata.
Succede invece che  i numeri, quelli degli articoli della Carta, escano a casaccio, in particolare  quelli che riguardano la questione biomasse in mezzo alla città di Gorizia.Petizione di Change.org su biomasse. 

 




di Martina Luciani

Bisogna riconoscere che tra i meriti della campagna referendaria contro la riforma costituzionale  c’è anche quello di aver originato una autentica renaissaince costituzionalistica:  ora, stemperata non senza ipocrisie la contrapposizione,  ci si ritrova nuovamente a sentire molti elogi alla Costituzione più bella del mondo anche da parte di chi in campagna referendaria non si è mai visto o di chi propugnava il balzo evoluzionistico inventato dal duo Renzi-Boschi.
 
La raccomandazione ai neocostituzionalisti in corsa è ricordarsi di quel meccanismo noto come “ combinato disposto”, cioè l’intersecarsi e interagire dei contenuti e degli effetti delle norme. Quindi, quando si evoca la Costituzione, bisogna farlo controllando se il proprio pedigree è certificabile dal punto di vista della coerenza, pratica e pregressa, al dettato costituzionale.
Il caso che ci interessa, e che interessa la campagna elettorale goriziana, è quello degli articoli 2, 3, 9, 32, 41. L’energia ( eccezionale) di queste norme, singolarmente prese e in armoniosa compenetrazione tra loro, non era percepibile fino allo scatenarsi della campagna elettorale: ora sembra rianimata e brilla di nuovo splendore. Ma, come senza malizia dicevo prima, i cittadini, e coloro che al loro fianco si sono schierati, collezionano pedigree, ed ora li stanno confrontando.

 In una petizione appena lanciata, che vi invitiamo a firmare su Change.org, con il titolo  NO BIOMASSE IN ITALIA, BASTA INCENTIVI ESPECULAZIONI PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI, rivolta al presidente del Consiglio Gentiloni, il combinato disposto di alcuni principi costituzionali in relazione alla questione delle biomasse è elencato chiaramente.

La petizione chiede l'abolizione degli incentivi a favore delle biomasse e la revisione dell’art.12 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
E ciò affinchè sia introdotta una regolamentazione più ferrea che ponga qualunque centrale al di fuori dei centri abitati o lontano da qualsiasi altra abitazione, anche se singola;   le centrali a biomasse siano considerate industrie insalubri;  i Comuni abbiano l'obbligo di disporre  un Regolamento di Igiene e Sanità pubblica fortemente restrittivo verso le centrali a biomasse, quelle che si allacciano alla rete elettrica e quelle ( come nel caso goriziano) che producono energia/calore per altri impianti produttivi. Vi invitiamo a leggere tutta l'argomentazione on line.

A dire il vero Change.org delinea l’intreccio tra gli art.9 ( ambiente), 32 ( salute), 41 ( limiti alla libertà di iniziativa economica), ma non indica gli art. 2 e 3 Cost. nonostante rivestano un ruolo determinante, e nonostante l’art.3 sia oggi molto utilizzato come discrimine  per verificare l’eguaglianza, formale e sostanziale dei cittadini, e la consonanza tra cittadini e loro governanti.
Integriamo dunque il documento, anche scrivendo direttamente agli organizzatori, cioè a Italia NoBiomasse.

Il diritto alla salute, come diritto sociale fondamentale che si connette direttamente anche al diritto ad un ambiente/ habitat salubre, è tutelato non solo dall’art. 32 Cost, ma anche dall’art. 2 Cost. (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”). E siccome è misura del valore della dignità umana (diritto ad un’esistenza degna) rientra nella previsione dell’art 3 Cost, 2° comma:  È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Infine, la petizione richiama lo standard europeo relativo all’elevato livello di tutela ambientale ed il principio di precauzione: la Corte di Giustizia Europea ha affermato che il principio di precauzione è ammesso quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, che le istituzioni possono adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi.
Un concetto ripreso anche dal Consiglio di Stato italiano, che in sentenza del 2014  ha chiarito il fatto che questo tipo di impianti siano sotto la soglia prevista per la verifica di impatto ambientale ( la VIA)  non preclude che essa vada comunque eseguita, in nome dei principi di precauzione e prevenzione.

Di fronte ad un progetto come quello goriziano, presentato come unico ( Three shades of green) e poi “spacchettato” in tre segmenti per apparire formalmente “indolore” e ottenere autorizzazioni separate, i principi di precauzione e prevenzione, insieme ai sopra citati articoli della Carta Costituzionale, dovrebbero bastare per capire cosa si debba fare,  con in testa tanto il cappello di politico e tanto di amministratore. E anche con quello di cittadino elettore.
Vogliamo rammentare, in campagna elettorale e relativamente ai diversi temi  ( variante 40 e 41, progetti Gect Go per l’Isonzo, biomasse e chi più ne ha più ne metta) la regoletta aurea per gli urbanisti comunali, più volte messa nero su bianco dalla  Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato.
E' questa:
il potere di pianificazione urbanistica del territorio - il cui esercizio è normalmente attribuito, pur nel contesto di ulteriori livelli ed ambiti di pianificazione, al Comune  - non è limitato alla individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, ed in particolare alla possibilità e ai limiti edificatori delle stesse. Al contrario, tale potere di pianificazione deve essere rettamente inteso come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio in attuazione di  un concetto di urbanistica che, per mezzo della disciplina dell’utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico – sociali della comunità locale, nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati. Cioè il complesso dei valori ambientali insieme alla tutela della salute, intesa come vita salubre degli abitanti, valori considerati non  comprimibili da altri interessi, seppur costituzionalmente garantiti.
E qua il cerchio si chiude: art. 2, 3, 9, 32, 41 della Costituzione.

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