venerdì 12 agosto 2016

Menù di ferragosto con sapori FVG: indigesto pasticcio a base di norme regionali, statali e costituzionali. Il Governo non gradisce e impugna la legge sulle UTI.




Bravi legislatori si diventa, non si nasce “imparati”. La Regione FVG vuole essere la prima a dismettere le province, produce con legge di modifica costituzionale uno Statuto che le abolisce mentre la revisione costituzionale che ha  omologo obiettivo è per il momento sospesa  in attesa di referendum confirmativo, modella un servizio idrico integrato con unico gestore, l'Ausir, con a fronte la suddivisione territoriale delle UTI, ma non tiene conto, tra l’altro, che la legge nazionale prevede ambiti di gestione del servizio idrico di dimensione non inferiore alle Province o città metropolitane.
L'aveva detto di recente il Tar del FVG, che una cosa sono le UTI in astratto e una cosa è la gestione pratica, tutt’altro che scevra da pericoli di illegittimità costituzionale!



di Martina Luciani



 Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare dinnanzi alla Corte Costituzionale una norma della legge regionale del FVG n.10 del 28-6-2016 sul riordino delle autonomia locali e ordinamento delle UTI, in quanto eccedente dalle competenze attribuite alla Regione dal suo stesso Statuto,  da pochissimo modificato, e contrastante con l’art.117 della Costituzione che  attribuisce il servizio idrico integrato all'esclusiva competenza statale, in quanto servizio di rilevanza economica la cui organizzazione e gestione deve rispettare i criteri fissati dalla normativa nazionale  e garantire tutela della concorrenza e tutela ambientale.
 Spiega la delibera del CdM : l'articolo 7 della legge regionale n. 10/2016 concernente le «Ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata" dispone quali siano le funzioni da esercitare in forma associata, includendo  anche l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale, senza escludere esplicitamente da questa categoria il servizio idrico integrato, al quale andrebbe riconosciuta la qualità di "servizio pubblico di rilevanza economica", che tale è nel senso che la concreta gestione del servizio (struttura, organizzazione, modlità, disciplina del servizio, soggetto che lo svolga)  produce ricavi e “contendibilità” sul mercato dei servizi.
La Corte Costituzionale si è più volte espressa qualificando il servizio idrico integrato come servizio di rilevanza economica , la cui organizzazione e gestione deve rispettare i criteri fissati dalla normativa nazionale ed essendo riferibile alla tutela della concorrenza e alla tutela ambientale è di competenza esclusiva statale (art. 117 Cost.) e non costituisce funzione fondamentale dell’ente locale.
In base alle norme nazionali vigenti , “i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e modulati  nel rispetto (tra gli altri) dei seguenti principi; i) garanzia dello svolgimento del servizio (secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità»; ii) «unicità della gestione»; iii) «adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici».
Qualora la dimensione territoriale del servizio idrico coincida con l’intero territorio regionale, è necessario definire ambiti territoriali non inferiori a quelli corrispondenti alle Province o alle città metropolitane.
La struttura individuata dal FVG per  la gestione del servizio idrico/ l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale  così come delineata dalla legge sulle UTI, è in contrasto anche con la legge regionale istitutiva del servizio idrico integrato e gestione integrata dei rifiuti, che ha identificato un unico ambito territoriale e ha istituito l’Ausir.
Quindi la legge regionale che non esclude che le UTI  possano organizzare il servizio idrico integrato, oltre ad eccedere dalle competenze statutarie della Regione, contrasta con l’art.117 della Costituzione. Staremo a vedere cosa dirà la Corte.
Ulteriore impugnazione riguarda la previsione ( art.51, comma 2) che stabilisce una deroga alle leggi sul contenimento della spesa in materia di personale per le assunzioni di personale dirigenziale a tempo indeterminato per la centrale unica di risposta della Protezione Civile. Il meccanismo  eccede dalle competenze statutarie regionali in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale  e si pone in contrasto con l’art. 117 della Costituzione,  laddove stabilisce che la materia del coordinamento della finanza pubblica appartiene alla cosiddetta legislazione concorrente, a cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare. Inoltre la norme risulta settoriale perchè relative al solo personale dirigenziale della Regione Friuli Venezia Giulia, determinando  un'ingiustificata disparità di trattamento con altre Regioni che debbono rispettare i limiti assunzionali e di spesa in materia : violazione dell’art. 3 della Costituzione.

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