venerdì 29 gennaio 2016

Riforma dello Statuto del Friuli Venezia Giulia: il PD regionale sa di cosa parla?

In vista del nuovo Statuto del Friuli Venezia Giulia. Pare che luccichi oro, ma forse è solo ottone.


di Martina Luciani


 

In queste ore si stanno presentando alla Camera, dopo il passaggio al Senato, gli emendamenti al testo di riforma della  legge costituzionale n. 1 del 1963  che definisce lo Statuto speciale del FVG.
Esce con una nota la segretaria regionale del Pd Fvg Antonella Grim : "Le Province vanno superate e la riforma dello Statuto di Autonomia del Fvg deve andare avanti: la politica dell’eterno rinvio non ci appartiene”. Tempo fa, avevamo letto un comunicato dell'Ansa in cui si spiegava che la Commissione Affari Costituzionali al Senato aveva approvato a larga maggioranza (con i voti di M5S e
Lega) la modifica alla Legge Costituzionale di riforma dello Statuto di autonomia del Friuli Venezia Giulia, che "cancella" ogni riferimento alle Province ed introduce, invece, nello statuto regionale il nuovo ente locale della  "Città Metropolitana".
Se leggiamo il testo su cui sono proposti gli emendamenti dei deputati, scopriamo che all'art.1 a rappresentazione territoriale della Regione avviene sulla base delle "attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste", ritenendo evidentemente irrilevante il fatto che tutti i parametri esistenti "saltano" in conseguenza dell'abolizione delle province. Ma, evidentemente, nessuno ha riflettuto sul fatto che sarebbe stato utile trovare altri elementi per la definizione territoriale, dal momento in cui il "parametro provincia" viene definitivamente affossato. Gli altri riferimenti sono stati eliminati. In particolare quello contenuto nell'art. 4, che prevede per ora che la Regione eserciti normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali: il testo di riforma stabilisce che tali funzioni siano esercitate dai Comuni, dalle Citta metropolitane e dalle unioni di Comuni. Richiama a questo proposito i principi di adeguatezza e diffrenziazione: come si fa senza le Province, o enti di area vasta, a realizzare l’adeguatezza intesa come efficienza ed efficacia della distribuzione territoriale della titolarità della
funzione in quanto strumentale alla migliore soddisfazione degli interessi delle persone che ne sono destinatarie)? O  la differenziazione che serve ad individuare  la titolarità della funzione in quanto destinata a rispondere ad esigenze e bisogni disomogenei di realtà territoriali  diverse?
E ancora, come fa notare il presidente della provincia di Udine Pietro Fontanini, “La soppressione delle Province in Friuli Venezia Giulia non può avvenire senza che prima ne sia stata decisa la decostituzionalizzazione: lo Statuto di autonomia non può disporre in difformità rispetto alla Costituzione vigente che prevede, tra gli enti locali con funzione amministrativa, le Province. Enti peraltro riconfermati anche se con procedimenti elettivi diversi e una nuova attribuzione di funzioni di area vasta, nella legge nazionale di riforma n. 56/2014 e disciplinati anche per le regioni a statuto speciale”.
 Non importa. Secondo Grim “non è il momento di prendere tempo e tentennare. Chi crede che, ostacolando le riforme, si possa frenare il lavoro del Governo o della Regione, sbaglia. Attendere l’iter della riforma costituzionale e il voto referendario, bloccando quello della riforma dello Statuto regionale, sarebbe un errore. Andare avanti convintamente e in tempi il più possibile rapidi – conclude Grim – è un impegno che ci siamo assunti con i cittadini e che dobbiamo portare avanti”. Letta così sembrerebbe davvero una modifica sostanziale allo Statuto regionale. Invece, come risulta ben chiaro dal documento predisposto dall'ufficio studi della Camera, per una migliore comprensione delle novità, si può certo dire che la montagna è in pieno travaglio ma alla fine partorirà un topolino.

1 commento:

Anonimo ha detto...

Quello che qualche costituzionalista dovrebbe spiegarci, tenuto conto che dubito in una spiegazione della nostra Presidente, riguarda l'impossibilità di applicare il principio costituzionale ex articolo 118 Cost. di sussidiarietà verticale nel momento in cui le province sono state soppresse e l'adesione alle UTI non dovrebbe più essere obbligatoria. Ci sarà mai qualche lettore del Blog che studia Giurisprudenza e lo può chiedere al docente di diritto Costituzionale?
Marilisa